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I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei preposti

Quesito
Con riferimento a quanto stabilito con l' Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro essendo stato il preposto comunque formato come lavoratore il suo aggiornamento quinquennale di 6 ore comprende quello come lavoratore o deve essere di 12 ore (6 ore come lavoratore + 6 ore per il ruolo di preposto)?
 

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Risposta
Il quesito è finalizzato a sapere se, essendo il preposto un lavoratore, il suo aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro comprende o meno quello del lavoratore o deve essere di 12 ore e cioè sei come lavoratore più sei come preposto e per rispondere allo stesso è necessario riesaminare le indicazioni fornite in merito dalla Conferenza Stato-Regioni e verificare in particolare se i contenuti degli aggiornamenti previsti per gli stessi siano quanto meno in qualche modo sovrapponibili.
 
L’obbligo della formazione dei lavoratori è stato stabilito, come è noto, con l’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Con il comma 1 di tale articolo, infatti, è stato disposto che:
 
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”,
 
e con il comma 2 dello stesso articolo è stato affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’incarico di definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione stessa, cosa che questa ha fatto con l’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della seduta del 21/12/2011. Con tale Accordo la formazione dei lavoratori è stata articolata in una formazione di carattere generale della durata minima di 4 ore per tutti i settori di attività lavorativa, a basso medio ed alto rischio, e con i contenuti indicati nello stesso Accordo riguardanti il concetto di rischio, di danno, di prevenzione e protezione, di organizzazione della prevenzione aziendale, dei diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e le nozioni sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché in una formazione specifica della durata di 4 ore per i settori della classe a basso rischio, di 8 ore per i settori della classe a medio rischio e di 12 ore per i settori della classe ad alto rischio con un contenuto finalizzato soprattutto alla trattazione dei rischi effettivamente presenti nell’azienda presso la quale operano i lavoratori, rischi elencati, anche se in via non esaustiva, nel punto 4 dell’Accordo medesimo.
 
(...)
 
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Rispondi Autore: davide dalla pria - likes: 0
02/12/2015 (11:08:41)
cito dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012: "Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro...." etc.
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
03/12/2015 (17:45:59)
In effetti la Conferenza Stato Regioni nelle linee applicative del 25/7/2012, relative all’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ha avuto modo di sostenere, sia pure in un inciso e senza il supporto di argomentazione alcuna, che “le 6 ore di aggiornamento quinquennale dei preposti si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori” ma non si è dello stesso parere se vogliamo raggiungere realmente l’obiettivo che l’aggiornamento si è prefisso. Basta pensare, infatti, alla diversità dei contenuti dei due aggiornamenti, indicati del resto nello stesso Accordo del 21/12/2011, l’uno, quello dei lavoratori, che mira ad un approfondimento giuridico-normativo, ad un aggiornamento tecnico sui rischi ai quali gli stessi possono essere esposti in azienda e sulle relative misure di prevenzione, mentre l’altro, quello dei preposti, mira ad un aggiornamento in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da loro svolti in azienda e fissati dall’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008. Proprio non si comprende come le 6 ore dell'aggiornamento di un corso possano essere ricomprese nelle 6 ore dell'aggiornamento di un altro corso che ha un contenuto del tutto diverso.
Il tutto ha il sapore del solito sconto concesso per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e ci fa bene capire, in fondo, quanta poca importanza viene data alla formazione stessa che viene sempre vista come un aggravio di spesa e non quale essa realmente è e cioè un importantissimo ed essenziale momento di prevenzione.

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