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Guariniello e la sentenza Eternit: quando si consuma il reato di disastro?

Guariniello e la sentenza Eternit: quando si consuma il reato di disastro?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

27/02/2015

Ai nostri microfoni il sostituto procuratore Raffaele Guariniello commenta le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione relativa al processo Eternit. I contrasti di interpretazione su quando si consuma il reato di disastro e i futuri processi.

Torino, 27 Feb – Il 23 febbraio sono state depositate le motivazioni della Sentenza della Corte di Cassazione del 19 novembre 2014 relativa al  processo Eternit. Sentenza che con la prescrizione ha estinto il reato di disastro ambientale doloso per il quale prima la Procura di Torino aveva mandato sotto processo il magnate svizzero Stephan Schmidheiny e poi la  Corte di Appellolo aveva condannato a 18 anni di reclusione e al pagamento di diversi milioni di euro di indennizzi. L’istituto giuridico della prescrizione nel diritto penale determina appunto l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
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Una lettura delle motivazioni della Sentenza della Cassazione confermano quello che già alla lettura del dispositivo della sentenza si evidenziava: il processo era già prescritto prima ancora di cominciare...
 
Come è possibile che ciò sia accaduto? Dopo il proscioglimento di Stephan Schmidheiny e l’annullamento dei risarcimenti alle vittime, ci potrà essere giustizia per le migliaia di vittime che hanno respirato le polveri d’amianto degli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit dal 1966 al 1986? E quali possono essere le conseguenze sui futuri processi di questa sentenza?
 
A rispondere alle nostre domande è il sostituto procuratore Raffaele Guariniello, coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e pubblico ministero nel processo Eternit.
 
Il procuratore mostra come alla base della sentenza ci sia “un contrasto di interpretazioni tra il Tribunale e la Corte d’Appello da una parte e la Corte di Cassazione dall’altra su quando si consuma il reato di disastro”. Contrasto non da poco se la conseguenza è che in sostanza buona parte dei “disastri a cui stiamo assistendo in questi anni sono tutti disastri ormai prescritti”.
Tuttavia la giustizia per le vittime non si ferma: c’è un secondo processo che riguarda il rinvio a giudizio per omicidio volontario di 258 persone e un Eternit-ter. Anche perché – come spiega il procuratore in merito alle imputazioni - non c’è il “ne bis in idem”, non c’è cioè il rischio di giudicare due volte su uno stesso reato...
 
L’intervista che vi proponiamo è la seconda parte di un intervista più ampia che aveva come punto di partenza il commento alla Sentenza del 3 febbraio 2015 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione in merito al crollo al Liceo Darwin di Rivoli del 22 novembre 2008.
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di leggere una trascrizione parziale della seconda parte dell'intervista, realizzata il 24 febbraio, o di ascoltarla integralmente.
 
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
Veniamo brevemente alle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione relativo al caso Eternit, depositate il 23 febbraio. Al di là del proscioglimento del magnate svizzero Stephan Schmidheiny, dalle motivazioni si può rilevare che il processo era già prescritto prima ancora di cominciare... Che è successo?
 
Raffaele Guariniello:Lì c’è un contrasto di interpretazioni tra il Tribunale e la Corte d’Appello da una parte e la Corte di Cassazione dall’altra su quando si consuma il reato di disastro.
Senza voler scendere troppo nel tecnico la Corte di Cassazione, in particolare non la Sezione Quarta ma la Sezione Prima che è una sezione non specializzate in materia di sicurezza sul lavoro, ha sostenuto che il reato di disastro e si consumerebbe con la immissione delle polveri di amianto nell’ambiente, cosa avvenuta sino a che gli stabilimenti sono stati aperti. Una volta chiusi  gli stabilimenti, il reato sarebbe stato ormai consumato. Ed è da quel momento che, secondo questa impostazione, inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Secondo invece la impostazione adottata dal Tribunale e la Corte d’Appello di Torino il reato di disastro non si consuma nel momento in cui vengono immesse le polveri d’amianto ma continua a consumarsi nel tempo. Quindi in realtà ancora oggi non sarebbe esaurita la consumazione e quindi il reato non sarebbe prescritto.
 
In questa seconda direzione si muoveva la Sezione Quarta della Corte di Cassazione in una sentenza molto importante del 2007 che viene molto citata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, la sentenza sul caso di Porto Marghera sui tumori del fegato. Anche lì c'era un problema di diffusione nell'ambiente di inquinanti, di sostanze e così via. E in quella sentenza la Corte di Cassazione dice una cosa molto importante, una intuizione geniale (...). Disse di fare attenzione che i disastri sono macroeventi di due possibili diverse tipologie. C’è un primo tipo di evento che si  verifica in un brevissimo lasso di tempo, ad esempio un crollo, un incendio. Il disastro della Thyssenkrupp è un incendio che si è risolto in un brevissimo arco di tempo. Invece ci sono macroeventi, eventi, disastri che non si realizzano in un breve lasso di tempo, ma che si realizzano in un arco di tempo anche molto prolungato, che non sono nemmeno immediatamente percettibili, ma che poi compromettono l’integrità di un ambiente, della salute e così via... (...) Quindi avendo questa seconda interpretazione, è chiaro che il reato di disastro non era prescritto ma continua a consumarsi ancora oggi. Perché l’amianto c’è ancora nell’ambiente, l’amianto immesso da quella fabbrica...
 
Diciamo che noi abbiamo assistito ad una differente impostazione del momento consumativo del reato di disastro tra Tribunale e Corte d’Appello da una parte e Corte di Cassazione dall’altra. A mio parere la Sezione Prima ha cambiato idea rispetto alla Sezione Quarta. Ha dato una nuova impostazione che naturalmente va rispettata. E quindi a questa nuova impostazione bisognerà oggi attenersi.
Mi convince di più l’impostazione della Sentenza di Porto Marghera (...). In sostanza tutti i disastri a cui stiamo assistendo in questi anni sono tutti disastri ormai prescritti. (...)
 
Nelle motivazioni, se la nostra lettura è corretta, si giudica inoltreche l’imputazione di disastro contestata al magnate svizzero non sarebbe stata la più adatta perché troppo bassa. E così?
 
RG: Guardi, qui il discorso è questo. Per sostenere che il disastro persiste nel tempo la Corte d’Appello aveva detto che c’erano forme di manifestazioni di questo disastro che sono le morti e le lesioni, dei lavoratori e dei residenti. La Corte di Cassazione dice che queste morti, queste lesioni sono fatti che sono oggetto di eventuali altri reati come l’omicidio e le lesioni, ma non fanno parte del disastro.
Dunqueun’altra divergenza tra i giudici di merito e Corte di Cassazione.
Il dire che il reato di disastro è punito meno severamente rispetto all’omicidio è dire una cosa ovvia. Però il problema qual è? Che questo processo, definito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di prescrizione, attiene soltanto a una delle imputazioni del processo Eternit.
Sin dall’inizio il processo ha avuto due imputazioni: il disastro e l’omicidio e le lesioni.
Non  c’è bisogno della Cassazione che dice che ci sono gli omicidi. I reati di omicidio sono stati addirittura iscritti prima ancora del reato di disastro nel registro delle notizie di reato.
Il problema che si è posto è che per fare il processo sul disastro non occorreva fare le perizie su tutti i singoli casi di decesso o di malattia, bastava il dato epidemiologico. Per fare invece il processo sull’omicidio bisognava fare una perizia  sui singoli casi che sono tra i 2.000 e 3.000 casi. Quindi la scelta che è stata fatta è stata quella di mandare subito avanti il disastro (...) e nel frattempo fare le perizie sui singoli casi...
Tanto è vero che le perizie su un grosso numero di singoli casi si sono concluse . E quindi è potuto partire il secondo processo... (...)
Sono due processi con un andatura e velocità diverse...
 
Stiamo parlando del rinvio a giudizio per omicidio volontario di 258 persone...
 
RG: Che sono poi solo una parte. Perché c’è anche una Eternit-ter che è ancora in fase di indagini preliminari...
 
(...)
 
 
 
 


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Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
27/02/2015 (09:30:45)
Quanti anni buttati via per laurearmi in legge e quanti soldi sprecati!!! Mi avevano fatto credere che i giudici APPLICANO LA LEGGE e NON DEVONO INTERPRETARE LA LEGGE!!!
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
27/02/2015 (12:33:53)
E si aggiunge il "presenzialismo" di certi giudici: non si ammette mai di aver sbagliato e si continua a dire che la "colpa" è di altri (in questi caso della Cassazione).
Ed ancora: il Dr. Guariniello non è "giudice" perché non emette le sentenze (ovvero i giudizi): è solo l'Avvocato dell'accusa.
Ma separare le carriere non conviene a certi magistrati, che perderebbero "potere".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/02/2015 (18:11:44)
Narciso si specchiava nel laghetto.

I novelli narcisi si specchiano negli obiettivi delle telecamere.

Magari stessero a sentire quello che ha detto Mattarella......
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
01/03/2015 (19:09:36)
Loro possono sbagliare, tanto paga pantalone.

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