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Delega, responsabilità del preposto e autonoma posizione di garanzia

Delega, responsabilità del preposto e autonoma posizione di garanzia
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

31/03/2014

Riaffermati dalla Cassazione tre principi in materia di sicurezza sul lavoro, sulla delega da parte del datore di lavoro, sulla responsabilità del capo cantiere e sull’autonoma posizione di garanzia dei vari soggetti obbligati. A cura di G. Porreca.

 
 
Tre i principi ormai consolidati in giurisprudenza che sono stati concentrati in questa breve sentenza della Corte di Cassazione. In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione e sorveglianza posti a carico del datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo  atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ancora il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione per cui lo stesso risponde delle lesioni occorse ai dipendenti e, per ultimo, qualora vi siano, come è accaduto nel caso in esame, più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

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Il fatto e il ricorso in Cassazione
 
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa e il direttore dei lavori e capo cantiere della stessa alle pene, rispettivamente, di venti giorni e di due mesi di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in cooperazione tra loro e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore dipendente. Ai due imputati erano state contestate le colpevoli omissioni concernenti il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri edili e nella vigilanza sull’attuazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro nel cantiere dagli stessi gestito in mancanza delle quali il lavoratore infortunato, cadendo da un ponte alto circa quattro metri, si procurava lesioni personali guaribili in oltre venti giorni. La Corte d'Appello successivamente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha disposto la riduzione della pena inflitta a carico del capo cantiere determinandola nella misura di un mese di reclusione, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado.
 
Avverso la sentenza d'appello hanno personalmente proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il datore di lavoro da parte sua ha sostenuto che la corte territoriale era incorsa in errore nell'omettere di rilevare che lo stesso aveva incaricato un soggetto della propria azienda ai fini della vigilanza sull'adozione delle condizioni di sicurezza nel cantiere, trascurando così di rilevare l'avvenuto trasferimento a carico dello stesso della posizione di garanzia erroneamente attribuitagli. Il capo cantiere, da parte sua, si è lamentato della mancata acquisizione di elementi atti a provare l'assunzione di una specifica posizione di garanzia con riguardo in particolare alla vigilanza circa la sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
 
Entrambi i ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati. Nell’assumere tale decisione la suprema Corte, in merito in particolare alla lamentela avanzata dal datore di lavoro con riferimento al preteso trasferimento ad altro preposto della posizione di garanzia ad esso spettante in ragione della qualità di datore di lavoro del prestatore infortunato, ha fatto rilevare innanzitutto come lo stesso imputato abbia omesso di allegare al ricorso il benché minimo elemento idoneo a giustificare il trasferimento degli obblighi e di allegare più in particolare uno specifico atto di delega formalmente e sostanzialmente legittimo, efficace e dotato dei corrispondenti requisiti necessari. La Sez. IV ha ricordato in merito il principio generale consolidato dalla costante giurisprudenza della stessa corte di legittimità in forza del quale “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario: v. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.
 
Analogamente priva di fondamento è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione la censura avanzata dal capo cantiere in ordine alla pretesa mancata acquisizione di prove in relazione alla circostanza concernente l'assunzione di una specifica posizione di garanzia a suo carico  con riferimento alla vigilanza sulla sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame, essendo rimasta incontestata che allo stesso fosse stato attribuito il duplice ruolo di direttore dei lavori e di capo cantiere. Sul punto la Sez. IV ha richiamato, a conferma della correttezza della decisione assunta dei giudici di merito, l'orientamento della stessa Corte di Cassazione ai sensi del quale “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti”.
 
Giustamente, ha così concluso la suprema Corte, la corte territoriale ha fatto riferimento nel caso in esame al principio generale ai sensi del quale “in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”.
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Nico Favale - likes: 0
31/03/2014 (08:49:06)
Resta sempre valido l'art. 299 d.lgs 81.08 che prevede: 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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