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Le immagini dell’insicurezza

    
Trento, 11 Gen - Leggendo la recente Circolare 30/2012 del Ministero del Lavoro sui requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru, mi è tornata in mente una situazione di pochi anni fa quando, durante un sopralluogo in un’azienda, ho trovato dei lavoratori di una ditta che stavano installando degli impianti industriali utilizzando proprio una carrello elevatore alle cui forche avevano applicato una prolunga che si potrebbe definire braccio gru. Tale attrezzatura veniva, naturalmente, utilizzata in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.
Ecco allora che dall’archivio ho recuperato le immagini dell’insicurezza che presento oggi.
 
 
 
 


Parafrasando la suddetta circolare ministeriale, certamente l'attrezzatura di lavoro risultava “adeguata allo scopo per cui veniva utilizzata”, ma altrettanto certamente essa non era “idonea ai fini della sicurezza e della salute” ed infine non veniva “utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante” del braccio gru in quanto non esistenti. Naturalmente il fabbricante del braccio gru era lo stesso utilizzatore.
 
In quella situazione la scelta operata fu quella di sospendere la lavorazione e far sostituire il “sistema di sollevamento” dei materiali con attrezzature idonee e soprattutto sicure.
 
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Così come chiarito dalla Circolare 30/2012, se la ditta volesse regolarizzare tale sistema di sollevamento e movimentazione dei materiali, avrebbe l’obbligo di rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni), ma – in considerazione delle modalità costruttive dell’attrezzatura - ritengo che potrebbe essere un’operazione abbastanza macchinosa.
 
Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS
 
 

 


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