Nel nostro viaggio attraverso gli
infortuni di lavoro determinati o resi più gravi dal mancato o erroneo uso di
dispositivi di protezione individuale, ci siamo occupati nelle scorse puntate della mancata
protezione delle mani e abbiamo iniziato a raccontare alcuni infortuni modulati dalla mancanza di un elmetto o
casco protettivo per la testa.
Continuiamo dunque a occuparci della protezione della testa sottolineando l’importanza dell’uso di
elmetti idonei nella protezione dalla caduta dall’alto di oggetti.
Ci soffermiamo infatti su alcuni incidenti avvenuti in
attività di taglio e abbattimento di alberi e in particolare - riguardo alla prima scheda di
INFOR.MO. - all’
abbattimento di pioppi ad alto fusto per la ripulitura di argini fluviali.
Nel primo caso “durante l’abbattimento di un pioppo alto circa venti metri, l’infortunato si riparava dietro un altro albero distante quindici metri”.
Prima di procedere al taglio il datore di lavoro “chiedeva al lavoratore se fosse in posizione di sicurezza” e ne riceveva risposta affermativa.
Successivamente al taglio “l’albero, cadendo, colpiva il pioppo alla cui base si stava riparando il lavoratore e causava la rottura di alcuni rami che, cadendo, sfilavano il casco di protezione del lavoratore”.
Colpito dai rami alla testa, il lavoratore subiva un trauma cranico che ne avrebbe determinato la morte il giorno seguente.
In questo caso è evidente che siamo di fronte ad una serie di errori procedurali e di insufficienti valutazioni del rischio.
Ad esempio è un errore procedurale la “genericità” dell’avvertimento prima del taglio dell'albero; ma è un errore ancora più evidente il taglio dell'albero senza reale verifica della distanza di sicurezza, il ripararsi del lavoratore vittima dell’incidente dietro un albero a distanza non di sicurezza e l’affermazione del lavoratore di trovarsi in luogo sicuro.
Modulante della gravità dell’incidente, che avrebbe potuto non risolversi in un incidente mortale, l’
inidoneità o il non utilizzo corretto del casco di protezione che si è “
sfilato” durante la caduta dei rami.
Per favorire la prevenzione di questi incidenti e l’adozione di procedure idonee e sicure, ricordiamo che in rete è presente un opuscolo dal titolo “
Pericolo d’infortunio e regole di sicurezza nell’abbattimento di alberi” che ha lo scopo di sensibilizzare le persone che svolgono lavori di abbattimento sui rischi di questa attività e sulle misure di sicurezza da osservare.
La pubblicazione - prodotta da
Suva, istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e conforme alla legislazione elvetica – affronta temi come:
- la valutazione dell’albero e dei dintorni;
- via e luogo di ritirata;
- regole di sicurezza e comportamentali nella zona di pericolo;
- taglio di alberi inclinati o piegati;
- indicazioni di sicurezza nel caso si debbano atterrare alberi impigliati e nel caso di abbattimento di alberi con
mezzi meccanici;
- comunicazione tra gli operatori;
- comportamento in caso di rami impigliati.
Un lavoratore “dopo aver abbattuto una pianta di faggio, si allontanava dalla sua postazione, per soddisfare un bisogno fisiologico o per riposarsi”.
In questa situazione si toglieva il
casco protettivo, “ma da una pianta vicina, da un altezza di circa sette metri, precipitava un ramo che lo colpiva alla testa”.
Il ramo era stato precedentemente tagliato e da accertamenti successivi è emerso che i rami da tagliare non venivano vincolati dalla caduta.
Anche in questo caso gli errori procedurali non mancano.
Intanto i rami tagliati non venivano abbattuti né vincolati per evitare i pericoli della caduta, inoltre il lavoratore si sofferma in un luogo a rischio dove era stato tagliato un ramo.
La malaugurata scelta di togliersi il casco è sufficiente per annunciare l’incidente che puntualmente si verifica.
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Art. 78.
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. |
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a
questa pagina del sito web di
INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero
588 e
1169.
Tiziano Menduto
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