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Imparare dagli errori: infortuni durante l’accesso al solaio

Imparare dagli errori: infortuni durante l’accesso al solaio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

24/03/2016

Esempi di infortuni correlati all’utilizzo di scale portatili e all’assenza di dispositivi di protezione durante l’accesso ad un solaio. La dinamica dell’incidente e l’uso di scale nel superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio.


Brescia, 24 Mar – In queste settimane la rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, ha presentato esempi di incidenti relativi all’uso delle scale portatili, specialmente con riferimento all’uso di scale non adeguate e  scale non ancorate correttamente.
 
Per concludere questo brevissimo viaggio intorno agli incidenti che avvengono durante l’uso delle scale portatili, ci soffermiamo oggi su un infortunio che avviene nell’accesso al solaio. Un incidente che, come vedremo, evidenzia in particolare l’assenza di sistemi e  dispositivi di protezione anticaduta.
 
La dinamica dell’infortunio che presentiamo è tratta dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al   sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione

I casi
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto al titolare di una ditta individuale, esercente attività di autofficina, situata a fianco dell’edificio di proprietà dei parenti dove avviene l’infortunio. Questo secondo edificio, adibito ad autorimessa per camper e autoveicoli, è accessibile anche passando dalla proprietà dell’infortunato.
 
Nell’edificio devono iniziare lavori edili di ristrutturazione dell’intero edificio ma al momento dell’infortunio il luogo non può ancora ritenersi un cantiere edile.
Il giorno dell’infortunio il titolare della ditta si reca nell’edificio dove c’era il dipendente di una ditta che da alcuni giorni svolgeva operazioni di pulizia e di preparazione dell’area in vista della riapertura di cantiere.
 
Secondo quanto riferito successivamente dal lavoratore, “l’infortunato lo avrebbe informato di voler salire sul solaio dell’edificio, posto ad una altezza di 3,2 metri da terra, per cercare delle cose ed eseguiva tale operazione, malgrado fosse stato invitato a desistere”.
L’infortunato ha utilizzato una scala a pioli portatile che era appoggiata al solaio. Dopo un minuto circa “il dipendente ha sentito un rumore provenire dal solaio e giratosi ha visto l’infortunato prono a terra, privo di conoscenza. Ha chiesto subito l’intervento del 118.
 
Poiché la scala non si è spostata dalla posizione iniziale è ipotizzabile che sia caduto da uno dei lati prospicienti il vuoto del solaio mentre stava sullo stesso. Il solaio non aveva parapetti né altre protezioni contro i pericoli di caduta dall’alto.
 
Dunque il fattore causale rilevato nella scheda è l’accedere ad un solaio, in origine non accessibile, senza utilizzare sistemi anticaduta.
 
La prevenzione
Al di là dell’assenza di sistemi anticaduta, possiamo riportare comunque alcune informazioni sull’uso delle scale in fase di accesso ai solai. E possiamo fare riferimento alle “ Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014. Linee guida che si soffermano sull’uso delle scale portatili nella realizzazione dei pilastri in calcestruzzo, nel superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio, nella movimentazione di monoblocchi di cantiere, nell’esecuzione di finiture ed intonaci e nell’ installazione di impianti.
 
In particolare per il superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio si indica che la scala portatile “può essere utilizzata in assenza di strutture di accesso fisse”, per il tempo necessario alla realizzazione delle scale definitive. E comunque solo se le condizioni di utilizzo della scala “non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di appoggio, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri, ecc.)”.
ll documento descrive anche i punti di appoggio alla base e alla sommità:
- “base di appoggio: di norma rappresentato dal piano stabile costituito dal solaio;
- sommità: quota d’imposta del solaio durante le fasi di costruzione e successivamente il solaio stesso”.
 
Veniamo alla “priorità nella tipologia di scala da utilizzarsi preferenzialmente nella specifica circostanza:
- “scala semplice di appoggio con corrimano;
- scala semplice di appoggio”.
 
Concludiamo con le prescrizioni e i divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “la scala deve sporgere di almeno 1 metro oltre il piano del solaio di accesso;
- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- la scala deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 75° in funzione della tipologia, dotata di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di dispositivi di fissaggio alle estremità superiori; questi elementi sono da sottoporre a verifiche periodiche;
- la scala non deve presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- durante la fase di fissaggio la scala deve essere trattenuta al piede;
- e’ vietato sporgersi lateralmente;
- in dipendenza del suo posizionamento, all’accesso e allo sbarco deve essere predisposta una adeguata area di movimento con idoneo parapetto nella zona in quota”.
 
In relazione, infine, all’assenza di sistemi anticaduta ricordiamo che il Decreto legislativo 81/2008 dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (dove i lavori in quota sono ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).
E per conoscere la normativa, le tipologie e le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta vi proponiamo una serie di articoli di approfondimento di PuntoSicuro: 
 
 
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato la scheda numero 3559 (archivio incidenti 2002/2010).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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