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I quesiti sul decreto 81: sulla sanzionabilità del coordinatore

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

26/09/2012

Sulla sanzionabilità del coordinatore in fase di esecuzione che svolge anche l’incarico di responsabile dei lavori. Di G. Porreca.

 
Bari, 26 Set - Sulla sanzionabilità del coordinatore in fase di esecuzione che svolge anche l’incarico di responsabile dei lavori. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Può essere sottoposto a sanzione un coordinatore in fase di esecuzione che ricopre anche l’incarico di responsabile dei lavori, se non ha provveduto a segnalare al committente, ai sensi dell’articolo 92 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, la inosservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento?
 
 
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Risposta
Prima di rispondere al quesito si ritiene di fornire un chiarimento su quella che molto diffusamente ed erroneamente viene ritenuta una incompatibilità e cioè chiarire se il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in seguito indicato per semplicità CSE) possa essere anche il responsabile dei lavori per il cantiere sottoposto al suo coordinamento. La risposta è sì in quanto ciò è espressamente consentito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale con l’articolo 90 comma 6 ha data la facoltà al committente o al responsabile dei lavori, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti e riportati nell’art. 98 dello stesso D. Lgs., di svolgere la funzione sia di coordinatore per la progettazione che appunto quella di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
 
L’obbligo, oggetto del quesito formulato, di segnalazione al committente da parte del CSE delle inosservanze commesse dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice era stato in verità già introdotto fra gli obblighi del CSE con l’art. 5 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., obbligo che è stato poi ribadito con l’art. 92 comma 1 lettera e) dello stesso D. Lgs.  n. 81/2008, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996, il quale così recita:
 
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 ......................
 ......................
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”,
 
e la violazione dello stesso obbligo era stata sanzionata con l’art. 158 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro a carico del coordinatore per l’esecuzione stesso.
 
Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha apportato successivamente però delle modifiche e delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare per quanto riguarda l’art. 92 in argomento ha modificato il comma 1 lettera e) secondo quanto di seguito indicato:
 
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
................
...............
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”,
 
per cui si può facilmente osservare che l’espressione “segnala al committente e al responsabile dei lavori” riportata nella lettera e) dell’art. 92 comma 1 nella versione originaria, riferita alle inosservanze delle imprese, è stata sostituita con l’espressione “segnala al committente o al responsabile dei lavori”. Con il D. Lgs. n. 106/2009 è stata inoltre rivista anche la sanzione per la violazione dell’obbligo rideterminata così nell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro sempre a carico del coordinatore per l’esecuzione.
 
Ciò detto ed in risposta al quesito formulato, mentre si ritiene che alla luce della prima versione del comma 1 lettera e) dell’art. 92 fosse corretta l’applicazione della sanzione a carico del coordinatore per l’esecuzione per non avere informato il proprio committente, dovendo il coordinatore stesso segnalare le inosservanze delle imprese sia al committente che al responsabile dei lavori, non si ritiene che sia invece più applicabile dopo la modifica la sanzione di cui all’art. 158 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 a partire dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto correttivo n. 106/2009, avendo il legislatore con il decreto correttivo stesso introdotta l’alternativa che tale comunicazione possa essere inviata o al committente o al responsabile dei lavori. E’ evidente, infatti, che nel caso in cui la figura del responsabile dei lavori coincidesse con quella del coordinatore per l’esecuzione il citato obbligo di comunicazione da parte di quest’ultimo al committente o in alternativa al responsabile dei lavori si deve ritenere di fatto assolto essendo lo stesso coordinatore già a conoscenza, nella sua qualità anche di responsabile dei lavori, delle eventuali inadempienze degli imprenditori.
 
 


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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/09/2012 (15:58:51)
Mi permetto di dire la mia sull'argomento.
Certamente la legge non vieta che il CSE, in un appalto privato, rivesta anche le funzioni di Responsabile dei Lavori (RL) ma, in concreto, bisogna domandarsi se sia o meno opportuno far coincidere sulla stessa persona fisica entrambi gli incarichi.

Infatti, diventa difficile pensare che, quando il CSE è anche RL, si possa dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 93, comma 2 del D. Lgs. n° 81/2008 che richiede, da parte del RL, la verifica dell'adempimento, da parte del CSE, di quanto previsto all'art. 92, comma 1, lettere a), b), c), d) e e) del decreto.

Quando un committente "privato" nomina un RL, a cui tutto trasferisce meno che un potere realmente decisionale (eccetto rarissimi casi), lo fa con la neanche tanto nascosta convinzione (presunta) di scrollarsi dalle spalle le responsabilità connesse alla sua funzione e si disinteressa pressoché totalmente di ciò che avviene in cantiere in riferimento alla sicurezza e tutela della salute. Questo è ciò che avviene realmente nei cantieri per opere private.

Il risultato è che il RL che è anche CSE non sarebbe, per gli ovvii motivi, in grado di poter adempiere efficacemente a quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 93, in quanto dovrebbe "autocensurarsi" nel caso in cui, ad esempio, non aggiornasse il PSC in funzione dell'evoluzione dei lavori, non verificasse la sua applicazione, ecc., ecc...

Ecco perchè è consigliabile, nel caso in cui il committente decidesse di nominare un RL, non farlo coincidere con il CSE, in modo da mantenere distinte le due figure.
Infatti, in caso di reato d'evento, lo scenario plausibile sarebbe quello di vedere coinvolto, oltre al CSE, anche il committente per "culpa in eligendo" avendo nominato un RL che, in concreto, non è stato in grado di verificare l'operato del CSE, essendo i due incarichi, conferiti alla stessa persona.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
10/10/2012 (00:51:18)
Era meglio prima, quando responsabile dei lavori potecva essere solo il progettista o il direttore dei lavori, in tal modo si sarebbe evitata la situazione così giustamente prospettata da catanoso. Col c.d. decreto correttivo 106 del 2009 si sono fatti dei passi indietro ...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/10/2012 (20:41:09)
Il problema era che il legislatore, con la prima stesura dell'81, aveva imposto la nomina del RL mentre per la fonte primaria (direttiva comunitaria 92/57/CEE), questa era solo una facoltà.
Quindi, così, non poteva andar bene per gli ovvii motivi.

Sarebbe bastato prevedere che, in caso di volontà di nomina del RL da parte del Committente, la scelta di questi doveva obbligatoriamente cadere sui due soggetti citati da Dubini e cioè il progettista (per la fase progettuale) ed il direttore dei lavori (per la fase di esecuzione).

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