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I quesiti sul decreto 81: gli obblighi dell’impresa affidataria

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

13/10/2010

Quesito sugli obblighi dell'impresa affidataria e dei lavoratori autonomi nello svolgimento della loro attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. A cura di G. Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Quesito
L’impresa affidataria di un cantiere edile, anche se è costituita da un solo lavoratore autonomo, è obbligata a redigere il POS? La risposta sembrerebbe affermativa se si legge l’articolo 96, c. 1, lett. g), che dà obbligo all’impresa affidataria di redigere il POS, senza specificare se tale impresa debba essere composta da più lavoratori, ed in considerazione che tale articolo estende gli obblighi di valutazione dei rischi anche a soggetti quali le imprese familiari, o quelle con meno di 10 dipendenti. Inoltre se l'impresa affidataria non fosse obbligata a redigere il  POS, come avviene nel caso che si trattasse di un lavoratore autonomo, come può ottemperare all'obbligo previsto nell’art. 97, c. 3, lett. b), cioè all’obbligo di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio?
 

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Risposta
Il lettore nel suo quesito ha posto in evidenza un’altra incongruenza che è possibile riscontrare nel testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro o meglio quello che si può definire un altro “pasticcio all’italiana” che il legislatore ha confezionato e che riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, incongruenza che tra l’altro lo stesso legislatore non ha, o meglio non ha voluto, provvedere ad eliminare potendo apportare in occasione dell’emanazione del decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, le opportune modifiche e correzioni al testo del D. Lgs. n. 81/2008 così come del resto da più parti era stato segnalato e richiesto.
Secondo una lettura pedissequa del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto che qui di seguito si riporta: 
 
  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
   b)predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
   c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
    e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
 
Il lavoratore autonomo, non essendo stato indicato espressamente fra i destinatari degli obblighi oggi individuati nei “datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”, non è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Lo stesso, inoltre, alla luce dell’art. 97 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e che di seguito anche si riporta:
 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 
  3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
   3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
 
Il lavoratore autonomo, non essendo una “impresa” affidataria, pur potendo essere il titolare ed il firmatario del contratto di appalto con il committente, circostanza questa che il legislatore richiama espressamente nell’art. 89 comma 1 lettera i per definire appunto la impresa affidataria, e pur potendo a sua volta affidare in subappalto i lavori avuti in appalto e assumere così in definitiva la veste di un subcommittente, non è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto nonché l’applicazione delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (comma 1 art. 97), a verificare la idoneità tecnico professionale delle stesse (comma 2), a coordinarsi con le stesse ed a verificare la congruenza dei loro POS rispetto al proprio (che tra l’altro non è tenuto a redigere) (comma 3) ed a curare di trasferire gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso (comma 3-bis). Tutto ciò appare veramente assurdo se si pensa che la finalità delle norme di sicurezza e salute sul lavoro è quella di garantire le migliori condizioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Comunque a coloro che sostengono, oggi giustamente da un punto di vista strettamente giuridico, che i lavoratori autonomi, in virtù del fatto che il POS è per definizione (art. 89 comma 1 lettera h) il DVR “che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a)” e non avendo lavoratori alle loro dipendenze, (circostanza questa che è comunque da verificare in sostanza in quanto spesso il lavoratore autonomo assume formalmente,o anche solo di fatto, la veste di datore di lavoro nei confronti di persone che li accompagnano e collaborano con lui in cantiere), non debbano redigere il POS c’è da ricordare che secondo quanto espressamente indicato nel comma 2 dell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotto dal decreto legislativo correttivo n. 106/2009, l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono adempimenti delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) (valutazione dei rischi) ed all’articolo 26 comma 1 lettera b) (informazione sui rischi presenti nell’ambiente nel quale vanno ad operare), nonché adempimenti delle disposizioni di cui all’articolo 26 comma 2 (cooperazione e coordinamento), comma 3 (valutazione dei rischi interferenziali e redazione del DUVRI) e comma 5 ( stima dei costi della sicurezza).
Ora per il lavoratore autonomo, che per disposizione di legge ai sensi dell’art. 101 comma 2 dello stesso decreto legislativo è destinatario del PSC ma che come più volte messo in evidenza non è soggetto obbligato a redigere il POS, non si riscontrano nei suoi confronti entrambe le condizioni previste nel comma 2 del’art.96 (accettazione del PSC e redazione del POS) per cui non si ritiene che sia stato automaticamente adempiuto alle disposizioni sopracitate di cui all’art. 26 per cui in definitiva lo stesso dovrà partecipare alla redazione del DUVRI. “Se non è zuppa è pan bagnato” come declama un famoso detto..
Se poi vogliamo andare a sottilizzare c’e anche da osservare a tal punto che l’articolo 96 comma 2, che sostanzialmente fa da collegamento fra lo stesso art. 96 inserito nel Titolo IV del decreto legislativo ed applicabile nei cantieri temporanei o mobili e l’art. 26 inserito nel Titolo I che si applica comunque anche agli stessi cantieri edili e che è stato introdotto per evitare sostanzialmente una sovrapposizione del PSC e del POS con il DUVRI, fra i soggetti chiamati ad applicare le disposizioni del comma stesso viene citato espressamente “ciascun datore di lavoro delle imprese” e non anche il lavoratore autonomo e così siamo punto e daccapo. Allora in conclusione lo vogliamo rivedere, modificare e correggere questo articolo 96 per quanto riguarda la redazione del POS o no?
 


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Rispondi Autore: Confu Zione - likes: 0
13/10/2010 (10:04:15)
si parla sempre di "cantiere edile". Per appaltati in aziende che svolgono manutenzioni, riparazioni meccaniche, pulizie industriali,ecc., cosa occorre fare?
E' la stessa cosa?
Rispondi Autore: ravasio giuseppe - likes: 0
13/10/2010 (10:08:10)
taglio la testa al toro: il lavoratore autonomo non può essere imprese affidataria in quanto non ha i requisiti per poter attuare gli obblighi imposti dalla norma e che sono in capo al datore di lavoro di questa (non a caso l'art. 97 comma 3 bis parla di datore di lavoro e di dirigenti e preposti ; quindi di una organizzazione ben definita.)
Rispondi Autore: lello lamentino - likes: 0
13/10/2010 (12:47:43)
sono d'accordo con sig. ravasio, anche perchè uno dei principi base del 81 è verificare idoneità delle imprese, su che basi un lavoratore autonomo può essere scelto come affidatario di costruzione complessa? la tutela del committente attraverso l'operato del coordinatore dove va a finire?
Rispondi Autore: Mammuccini Vincenzo - likes: 0
13/10/2010 (15:19:26)
Credo che la sottile differenza è capire se un lavoratore autonomo piò essere definito come "impresa". Io credo di no e quindi decadono tutti i requisiti per cui il lavoratore autonomo si può fregiare del titolo di "impresa". Il problema che pongo e se i lavoratori autonomi, possono eseguire all'interno di un cantiere stesse lavorazioni come se fossero una impresa esecutrice. O meglio: se un insieme di lavoratori autonomi può sostituire legalmente una impresa con dipendenti nella esecuzione di una stessa attività
Rispondi Autore: Matteo Ianzano - likes: 0
13/10/2010 (18:27:42)
Per il Sig. Confu Zione

DUVRI
Documento Valutazione Rischi Interferenze)

Art. 26 Dec. Leg. n. 81/'09 e s.m.i.

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