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I quesiti sul decreto 81: datore di lavoro che svolge SPP

I quesiti sul decreto 81:  datore di lavoro che svolge SPP
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

10/07/2015

Sulla facoltà da parte del datore di lavoro di un'azienda costruttrice di elettrodotti di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Risposta a cura di G. Porreca.

Bari, 10 Lug – Un quesito sulla facoltà da parte del datore di lavoro di un'azienda costruttrice di elettrodotti di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Alla luce di quanto disposto dall'Allegato II del D.lgs. 81/2008 e dagli artt. 31, comma 6, e 34 dello stesso decreto può il datore di lavoro di una azienda che svolga una attività di costruzione e manutenzione di elettrodotti, con circa 180 dipendenti, ritenersi come appartenente alla categoria "altre aziende" di cui al punto 4 dell'Allegato II e quindi svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione?
 

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Risposta
Anche in questo caso, come è stato già fatto in altre occasioni, riguardando il quesito l’applicazione di alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., riportante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle aziende industriali è necessario chiarire innanzitutto cosa è da intendere per “azienda industriale” nonché, con riferimento al quesito formulato, stabilire se una azienda che svolge una attività di costruzione e manutenzione di elettrodotti sia da considerare, ai fini dell’applicazione del decreto stesso una azienda industriale o meno.
 
Nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in verità, non viene data una definizione di “azienda industriale” ma per la individuazione della stessa si può fare riferimento alle indicazioni che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha già fornito con la Circolare n. 89 del 27 giugno 1996, recante “Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 5/7/96, la quale, benché emanata facendo riferimento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, contiene degli utili elementi che sono comunque da ritenersi tuttora ancora validi essendo stato, come è noto, il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., abrogato e recepito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
 
Secondo la citata Circolare, infatti, per individuare quali siano le aziende che vanno ricondotte all'interno della categoria di "aziende industriali", più che ad indici o classificazioni formali in cui la stessa sia eventualmente inserita ai fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ai fini di altro genere, si deve fare riferimento alla natura produttiva ed alla attività effettivamente svolta nell’azienda medesima. Quindi per il Ministero del Lavoro, in base ad alcune considerazioni dallo stesso svolte e che sono del tutto condivisibili  secondo le quali bisogna tenere conto della natura dell'attività svolta in concreto dall’azienda, il legislatore con l'aggettivo "industriali" ha voluto fare riferimento esclusivamente a quelle attività dirette alla produzione di beni materiali escludendo di conseguenza tutte le aziende che svolgano attività diverse da tale produzione di beni materiali, quali quelle dirette alla produzione di servizi come ad esempio le attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc..
 
(...)
 
 
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