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I quesiti sul decreto 81: come formare il DDL nel periodo transitorio

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

21/03/2012

Sui contenuti dei corsi di formazione per datore di lavoro RSPP nel periodo transitorio. I corsi vanno svolti seguendo le nuove modalità o secondo i vecchi criteri? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 21 Mar - Sulle disposizioni transitorie riguardanti la formazione del datore di lavoro RSPP. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
In fase di prima applicazione, secondo l’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, non sono tenuti  a  frequentare  i corsi di formazione di cui al punto 5 dell’Accordo medesimo i datori di lavoro che  abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso, corsi di formazione formalmente e  documentalmente approvati entro tale data, purché rispettosi  delle  previsioni  di  cui   all'art.   3   del   D. M. 16/1/1997. Ma questi corsi vanno comunque svolti seguendo le nuove modalità o secondo i vecchi criteri?
 

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Risposta
Nel quesito si fa riferimento al punto 11 dell’ Accordo raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e riguardante la formazione dei datori di lavoro che hanno usufruito della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, punto 11 contenente le disposizioni transitorie per la prima applicazione dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto infatti:
 
In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che  abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore  del presente accordo - corsi di formazione formalmente e  documentalmente approvati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo, rispettosi  delle  previsioni  di  cui   all'art.   3   del   decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”.  
 
Con tale disposizione transitoria l’estensore dell’Accordo ha voluto ovviamente salvaguardare chi avesse già avviata la organizzazione di un corso di formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012, imponendogli però le condizioni che il corso fosse stato formalmente e documentalmente approvato entro la data dientrata in vigore dell’Accordo stesso e  che fosse stato comunque completato entro e non oltre i sei mesi da quella data. Per rispondere quindi compiutamente al quesito è opportuno richiamare quali sono, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP, le disposizioni e le regole pregresse all’Accordo del 21/12/2011. 
 
L’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, nel fissare con il comma 2 l’obbligo per i datori di lavoro RSPP di frequentare corsi di formazione, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e nello stabilire che i contenuti e le articolazioni di tali corsi sarebbero stati definiti mediante un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, così come poi è accaduto, ha tenuto a precisare che, fino alla pubblicazione dell’accordo stesso, era da ritenere valida la formazione già effettuata ai sensi dell’articolo 3 del D. M. 16/1/1997. Tale ultimo decreto ministeriale è quello che, facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 secondo il quale “Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro“, ha fissata per i corsi destinati ai datori di lavoro RSPP la durata minima di 16 ore nonché i contenuti minimi che sono stati esplicitamente elencati dalla lettera a) alla lettera m) nell’articolo 3 del D. M. medesimo Nulla però è stato detto nel citato decreto circa i criteri e le modalità con le quali svolgere i corsi di formazione stessi.
 
In merito alla disposizione di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 626/1994, che faceva riferimento alla promozione dei corsi di formazione dei datori di lavoro RSPP, ed in merito in particolare alla espressione “promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro” che si legge al comma 2 dell’articolo medesimo, si fa presente che sono stati scritti fiumi di parole per dare un significato corretto all’espressione stessa e per cercare di capire chi fosse abilitato ad organizzare tali corsi di formazione senza comunque venire a capo di una interpretazione condivisa e ciò in virtù di un doppio significato che è stato attribuito alla congiunzione “anche” da intendere per alcuni nel senso di “in collaborazione con” e per altri nel senso che la organizzazione potesse essere svolta da chiunque ed “anche” dalle associazioni dei datori di lavoro, interpretazione quest’ultima ritenuta comunque dai più inaccettabile perché portava ad una assoluta indeterminazione dei soggetti formatori ma che però, a quanto pare,  è persistita sostanzialmente fino alla data del 26/1/2012 allorquando sono entrate in vigore le prescrizioni dettate in merito dall’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.
 
Per ritornare ora al quesito formulato, finalizzato sostanzialmente a conoscere se, in virtù delle disposizioni transitorie di cui al punto 11, le vecchie regole sulla formazione dei datori di lavoro RSPP continuano ancora a valere anche nella prima fase di applicazione dell’Accordo medesimo, indicata nel primo semestre successivo all’ entrata in vigore dell’Accordo, si ritiene di fornire una risposta positiva per quanto riguarda i contenuti e la durata della formazione stessa ma non anche per le modalità intendendo come tali la individuazione dei soggetti formatori, la individuazione dei requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei corsi, la metodologia di insegnamento, i criteri di valutazione nonché la certificazione e ciò alla luce delle considerazioni che di seguito si vanno ad esplicitare.
 
Quando l’estensore dell’Accordo per la formazione dei datori di lavoro RSPP al punto 11 ha indicato l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 5 dell’Accordo stesso ha fatto riferimento ai contenuti e alla durata indicata nel punto 5 stesso, rapportati alla fascia di rischio alla quale appartiene l’attività svolta nell’azienda del datore di lavoro, consentendo che gli stessi parametri potessero in prima applicazione essere quelli previsti nell’art. 3 del D. M. 16/1/1997, ma non ha fatto riferimento anche alle modalità della formazione stessa, come del resto è stato fatto nel corrispondente punto 10 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori contenente le disposizioni transitorie per quella formazione. In altre parole si ritiene che il punto 11 dell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP non ha assolutamente esonerato i datori di lavoro RSPP dal rispettare tutti gli altri adempimenti dell’Accordo stesso, che comunque è entrato in vigore il 26/1/2012, ma ha consentito a questi di frequentare ancora per sei mesi un corso di formazione avente durata e contenuti di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 al posto della durata e dei contenuti stabiliti nel punto 5 che, diversamente da quanto aveva fatto tale decreto ministeriale, sono stati riferiti ai singoli settori di attività ed ai rischi effettivi presenti nelle attività stesse.
 
In definitiva quindi ed in risposta al quesito formulato chi nell’ambito del primo semestre di applicazione dell’Accordo, usufruendo dell’esonero di cui al punto 11, organizza un corso di formazione per datori di lavoro RSPP, formalmente e documentalmente approvato entro la data di entrata in vigore dell’Accordo stesso, potrà, indipendentemente dal settore di attività e della fascia di rischio alla quale appartiene l’attività, farlo ancora della durata di sedici ore e con i contenuti indicati dalla lettera a) alla lettera m) nell’art. 3 del D.M. 16/1/1997 ma dovrà comunque rispettare tutti gli altri adempimenti dell’Accordo riguardanti le modalità di svolgimento della formazione, essendo questo già entrato in vigore, e quindi sostanzialmente dovrà come soggetto formatore appartenere a quelli espressamente abilitati indicati nel punto 1 (Regioni e Province autonome, ASL, Università, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc), servirsi altresì di docenti aventi i requisiti di cui al punto 2, organizzare i corsi con i requisiti di cui al punto 3, applicare la metodologia di insegnamento e apprendimento di cui al punto 4, somministrare ai datori di lavoro frequentanti il corso di formazione una verifica di apprendimento finale di cui al punto 6, allo scopo di accertare la conoscenza della normativa vigente e le loro competenze tecnico-professionali, ed infine rispettare le indicazioni fornite sulla certificazione e sul rilascio degli attestati di frequenza di cui allo stesso punto 6.
 
Questo è quanto emerge dalla lettura delle disposizioni transitorie di cui al punto 11 dell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e se così non è o così non si voleva dire è opportuno che, in occasione della prossima emananda linea guida sull’applicazione dell’Accordo medesimo della quale si è a conoscenza, vengano fornite delle auspicabili precisazioni in merito.
 


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Rispondi Autore: giovanni maria pulina - likes: 0
21/03/2012 (08:13:40)
Secondo me la falla nella norma transitoria stà appunto nella dizione ' cosri documentalmente approvati ....'. Il lettore si domanderebbe da chi ?Non risulta infatti che prima dell'accordo stato regioni 223, si fossero identificati soggetti formatori abilitati.
Ed inoltre una ricevuta a mano è sufficiente per la dimostrazione dell'organizzazione del corso?
Mi sà che sino a luglio i corsi di faranno ai sensi del D.M.16/01/97 e poi si andrà a regime.
Cordiali saluti

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