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I quesiti sul decreto 81: aggiornamento degli ASPP e RSPP

 
 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Gestisco un Centro di formazione che deve organizzare dei corsi di aggiornamento per RSPP che operano nei settori delle costruzioni B3, del commercio B6 e dei servizi B9 e consultando le disposizioni emanate in merito ho osservato che se si vuole far fare l'aggiornamento ad esempio ad un RSPP che ha frequentato i moduli A, C e B9 della durata di 12 ore, perché opera come RSPP solo negli uffici, lo stesso deve frequentare per forza un corso di 40 ore perché il corrispondente settore è inserito nel raggruppamento 1-2-6-8-9.
 
Ora non sembra incoerente che uno che è stato abilitato a fare l'RSPP per il macrosettore 9 con la formazione del modulo B di 12 ore poi ne deve fare 40 per l’aggiornamento partecipando tra l’altro a corsi destinati anche ad altri settori quali l’agricoltura, la pesca ecc. per le cui attività sono previsti rischi che in fondo non gli interessano? Ma se uno vuole aggiornarsi solo per un macrosettore specifico nel quale svolge la propria attività di RSPP non è più logico che lo stesso frequenti nell'arco quinquennale un corso della stessa durata della formazione e cioè di 12 ore nel caso del macrosettore B9, di 60 ore se opera nel settore delle costruzioni B3 e di 24 ore se opera nel settore del commercio B6?


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Risposta
Quella che il lettore riscontra come una illogicità è in realtà una delle regole fissate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel seguito indicata brevemente come Conferenza Stato-Regioni) nell’ambito di un Accordo raggiunto nel 2006 e che è attualmente ancora in vigore.
 
L’obbligo dell’aggiornamento degli addetti (ASPP) e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) è stato imposto, come è noto, dal D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, contenente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità  e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”, il quale ha introdotto nel testo originale del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 l’articolo 8-bis sulle “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”.
 
Quando, infatti, il D. Lgs. n. 626/1994 con l’articolo 8 impose l’obbligo della istituzione presso tutte le aziende dei servizi di prevenzione e protezione stabilì altresì, con il comma 8 dello stesso articolo, che i responsabili di questi servizi dovessero possedere “attitudini e capacità adeguate” senza precisare però quali fossero da considerarsi tali attitudini e capacità per cui il legislatore ha provveduto successivamente, a seguito anche di una condanna della Corte di Giustizia europea, ad effettuare un ulteriore intervento legislativo con il D. Lgs. n. 195/2003. Tale ultimo decreto legislativo, infatti, introducendo il comma 8-bis, ha stabilito l’obbligo della formazione degli ASPP e RSPP (commi 2 e 4) e del loro aggiornamento quinquennale (comma 6) demandando il compito di individuare le modalità, la durata ed i requisiti minimi sia della formazione che dell’aggiornamento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosa che la stessa ha poi fatto nell’ambito di due Accordi raggiunti il primo il 26/1/2006 e pubblicato sulla G. U. n. 37 del 14/2/2006 ed il secondo il 5/10/2006 pubblicato sulla G. U. n. 285 del 7/12/2006.
 
Con l’ Accordo del 26/1/2006, come è noto, le attività lavorative sono state distribuite in nove macrosettori ed è stata regolamentata la formazione degli ASPP e RSPP con l’obbligo della frequenza dei moduli A, B e C e con le durate ed i contenuti riportati nello stesso decreto. Tale Accordo ha, altresì, regolamentato anche la formazione di aggiornamento degli ASPP e RSPP ed al punto 3 ha fissata la durata di detti corsi stabilita, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9, e, per quanto riguarda invece gli ASPP, la durata in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Nello stesso punto 3 l'Accordo del 26/1/2006 ha, altresì, precisato che il contenuto dei corsi di aggiornamento deve far riferimento a quello dei moduli B affermando in particolare che:
 
"in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".
 
Successivamente gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato-Regioni nel citato Accordo del 26/1/2006, al quale è seguito un secondo Accordo del 5/10/2006, con il quale sono stati forniti ulteriori indirizzi per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, sono stati esplicitamente recepiti con i commi 2 e 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza anche il D. Lgs. n. 195/2003, per cui gli stessi indirizzi sono tuttora vigenti ed obbligatori.
 
Facendo riferimento alla osservazione fatta dal lettore si pone in evidenza che già fin dalla pubblicazione dell’Accordo del 26/1/2006 si è potuto osservare la presenza nel testo dell’Accordo stesso di alcune incoerenze analoghe a quella segnalata nel quesito in esame essendo stato riscontrato che in alcuni casi la durata dell’aggiornamento è superiore a quella della formazione del corrispondente modulo B così come è possibile osservare, per quanto riguarda la formazione dei RSPP, per il macrosettore 1 relativo all’Agricoltura (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 36 ore), per il macrosettore 2 relativo alla Pesca (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 36 ore), per il macrosettore 4 relativo alle Industrie, Fabbricazione, Produzione ecc. (aggiornamento di 60 ore rispetto al modulo di formazione B di 48 ore), per il macrosettore 6 relativo al Commercio, Attività Artigianali, ecc. (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 24 ore), per il macrosettore 8 relativo alla Pubblica Amministrazione ed Istruzione (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo B di formazione di 24 ore) e per il macrosettore 9 relativo agli Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, ecc., quello di cui al quesito formulato, (aggiornamento di 40 ore rispetto al modulo di formazione B di 12 ore). Analoga situazione è possibile riscontrare anche per l’aggiornamento degli ASPP la cui durata è stata stabilita fissa in 28 ore per tutti i macrosettori rispetto alla durata dei moduli B del macrosettore 6 (24 ore), del macrosettore 8 (24 ore) e del macrosettore 9 (12 ore).
 
Le osservazioni appena fatte comunque, per quanto le decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni possano sembrarci in un primo momento illogiche, non devono meravigliarci più di tanto e si ritengono in fondo accettabili se si considera che, al di là del fatto che la stessa Conferenza nell’andare a regolamentare i corsi è stata costretta ad accorpare per semplificazione tutte le attività lavorative nell’ambito solo di alcune fasce, la finalità dei corsi di aggiornamento è quella di illustrare, così come indicato nell’Accordo stesso, da una parte le novità di prevenzione nell’ambito dei rischi del settore specifico produttivo di riferimento e le nuove normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate dopo il periodo della formazione, normative che nel tempo hanno subite delle modifiche ed integrazioni legate in particolar modo al recepimento di nuove direttive europee, e dall’altra di far conoscere, altresì, le nuove tecniche e metodiche di prevenzione e protezione che interessano tutti i macrosettori delle attività lavorative.
 
Non ultimo, infine, è da tenere in considerazione che l’aggiornamento può essere distribuito ed anzi è opportuno che lo sia, considerata la sua natura e nell’ottica di una formazione continua, sostanziale e non formale, nell’arco di un quinquennio per cui è naturale e ben concepibile che la sua durata possa essere maggiore di quella della corrispondente formazione di base.
 


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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
16/02/2011 (09:38:31)
Non Vi sembra che , in poche parole, sia solo una questione di BUSINESS di chi organizza corsi e...ri-corsi ?
Basta guardare il mercato dei corsi in FAD E-LEARNING, CD INTERATTIVI - CORSI MULTIMEDIALI...sembrano (SEMBRANO) tutti uguali ma poi si finisce per scegliere i PIU' COMODI quelli in cui si "saltano" le lezioni passando alle risposte...a casa...con un libro od un consulente vicino...a chi servono ? A quelli che li vendono !
Con il DLGS 626 e poi il DLGS 81 abbiamo distrutto foreste per stampare e ri-stampare articoli, libri enciclopedie in 10 edizioni diverse solo per poche righe o al più una paginetta...a chi sono servite DI PIU' ? A chi le ha comperate e messe poi nella libreria o a chi le ha vendute ?
Siamo sinceri...cosa serve un corso di 32 ore ad un RLS di piccola azienda ? Cosa serve la pratica di massaggio cardiaco o la respirazione bocca-bocca nei corsi di P.S. se poi gli stessi medici ti dicono che con 12 ore di corso è tanto se sai pulire una ferita e fare una telefonata di soccorso ...ben fatta ?
Cosa serve in un corso di antincendio saper esattamente svolgere una manichetta idrante per una ditta che lavora il ferro ma che è soggetta al controllo dei VVF solo perchè ha più di 1 mc. di olio o un piccolo distributore carburanti...MA NESSUN IDRANTE ?
Finisco...cosa serve il CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO CON ATTESTATO DI IDONEITA' dei VVF per un MAESTRO che lavora in una scuoletta di 301 persone (e nell'esame deve saper raccontare dell'autorespiratore o distinguere un filtro a prova di fumo interno da un disimpegno non aerato ma REI ? Ci stiamo prendendo IN GIRO !
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0
16/02/2011 (10:50:20)
Caro Zucchiati, condivido i tuoi pensieri solo in parte ....le FAD ...(business x pochi organizzati che si son sempre battuti da leoni per la formazione a distanza), per il resto sei troppo tragico tanto che mi fai sorgere spontaneamente la domanda ... ma a cosa serve fare sicurezza e legiferare in materia ???? Chi ti parla è un Ispettore del lavoro che tiene spesso interventi e formazione in modo gratuito, quando chiamato e fin quando non mi seccherò(non ho mai fatto lucro). Sono, altrettanto, convinto che sia utile formare i soggetti e personalmente punterei ad una maggiore e d eccellente formazione nei confronti dei lavoratori che son quelli che direttamente operano e nella maggior parte del tempo da soli. Infine condivido il parere dell'ex collega Porreca . Ciao a tutti e buon lavoro R.G.
Rispondi Autore: Luca Zaccariello - likes: 0
16/02/2011 (12:11:00)
Perdonate la mia ignoranza in materia di aggiornamento, premesso che esiste tale regolamentazione per quanto riguarda i moduli di macrosettore, quale obbligo di aggiornamento vige per i propedeutici moduli A e C poichè anche molti argomenti trattati al loro interno sono materia in evoluzione costante?

Grazie
Rispondi Autore: Massimo Ognibene - likes: 0
17/02/2011 (12:46:48)
Secondo il mio parere la ratio della norma è perfettamente logica, in quanto l'aggiornamento è di 8 ore anno ed è altamente sconsigliato fare 40 ore in un colpo solo.
Questo per mantenere viva la conoscenza acquisita e per approfondire ulteriori rischi nel frattempo siano stati individuati dalle normative.
Per quanto riguarda il business, credo che certamente da una parte vi sono enti di formazione che guadagnano su corsi a volte inutili, ma è altrettanto vero che spesso le associazioni di categoria fanno incontri su temi specifici e rilasciano i crediti formativi per le ore svolte. E' esattamente come fare un acquisto di altro tipo... il consumatore sveglio trova la soluzione migliore per le sue esigenze al minor costo.
Rispondi Autore: Masimo Ognibene - likes: 0
17/02/2011 (12:49:46)
X Zaccariello: le ore di aggiornamento del macrosettore sono globalmente comprensive di tutto... infatti moltevolte i crediti sono dati per tutti i macrosettori in quanto trasversali a tutte le attività. Saluti.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0
18/02/2011 (14:59:43)
Bravo Massimo hai capito la musica come funziona....... Ciao R.G.
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0
30/11/2014 (18:06:50)
Rispondo a quanto mi è stato richiesto e cioè se l’aggiornamento quinquennale per gli RSPP deve essere di 60 o 100 ore quando opera in tutti i settori Ateco.
Il Decreto legislativo n. 195/2003 ha stabilito (comma 8-bis), l’obbligo della formazione degli ASPP e RSPP (commi 2 e 4) e del loro aggiornamento quinquennale (comma 6) demandando l’individuazione delle modalità, durata e requisiti minimi alla Conferenza permanente Stato - Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò è avvenuto nei due Accordi del 26/1/2006 (G. U. n. 37 del 14/2/2006) e del 5/10/2006 (G. U. n. 285 del 7/12/2006).
L’accordo del 26.1.2006 prevede sia la distinzione delle attività in nove macrosettori e sia la formazione degli RSPP con frequenza dei moduli A, B e C e inoltre prevede la formazione di aggiornamento degli stessi RSPP fissando la durata dei corsi di aggiornamento in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9.
(Tali accordi sono stati recepiti nell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81).
Appare quindi scontato pensare che se un RSPP opera in tutti i settori ATECO debba effettuare l’aggiornamento totale e cioè sia quello previsto per il primo raggruppamento (40 ore) che quello previsto per il secondo (60 ore) e quindi in totale 100 ore.
Orbene tale interpretazione non fa una piega se alcuni certificati dell’aggiornamento effettuato da un RSPP che opera in tutti i macrosettori (o in alcuni del I raggruppamento e alcuni del II) riportano che valgono per i settori del I raggruppamento ( minimo 40 ore) ed altri certificati riportano che essi valgono per il II raggruppamento (minimo 60 ore).
In tal caso il totale delle ore di aggiornamento minimo è di 100 ore.
Ma cosa succede se i certificati dei corsi che un RSPP ha effettuato riportano che valgono per tutti i settori Ateco?

Faccio esempi pratici:
1) RSPP che opera soltanto in un solo settore Ateco .
Deve effettuare l’aggiornamento pari alle ore fissate per il raggruppamento in cui è posto il settore in cui opera ( es 60 ore per il settore Ateco 7) e nei certificati deve essere riportato che il corso/ o i corsi sono validi per quel settore Ateco o per tutti i settori Ateco.

2) RSPP che opera in più settori dello stesso raggruppamento.
Deve effettuare 40 ore di aggiornamento se opera in più settori del I raggruppamento (1-2-6-8-9) o 60 ore se opera in uno o più settori del II raggruppamento (3, 4, 5 e 7) e nei certificati deve essere evidenziato che il corso o i corsi sono validi per i settori Ateco di quel raggruppamento in cui opera.

3) RSPP che opera in più settori dei due raggruppamenti o in tutti.
Deve effettuare 100 ore se nei certificati viene riportato che i corsi sono validi per uno o più settori Ateco badando che almeno 40 ore siano state certificate valide per uno o più dei settori del I raggruppamento e 60 ore siano state certificate valide per uno o più dei settori del II raggruppamento.
Se invece ha effettuato 60 ore ma sui certificati viene riportato che valgono per tutti i macrosettori Ateco e quindi valgono sia per i settori del I raggruppamento che per quelli del II raggruppamento allora le 60 ore (ripeto se certificate valide per tutti i macrosettori) costituiscono il solo debito formativo (aggiornamento quinquennale) totale che un RSPP deve effettuare senza alcuna necessità di effettuare ulteriori 40 ore.
Spero di essere stato chiaro.
Rispondi Autore: Raed Taha - likes: 0
01/07/2016 (12:48:18)
Ho svolto il ruolo di RSPP prima del 2000 per molti anni. Avevo un Corso in materia di sicurezza di 1200 ore. Non ho mai fatto nessun aggiornamento in quanto a suo tempo verbalmente per telefono un responsabile ASL disse che non dovrei fare nessun aggiornamento. Come devo regolarizzare la situazione?. sono laureato in Ing. vecchio ordinamento. Lo stesso vale come coordinatore sicurezza cantiere. Il Corso lo fece nel 2003.
Grayie

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