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L'APPROFONDIMENTO: ''Uso della segnaletica di sicurezza''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

06/02/2001

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. '' Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza ...''

Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza (comprese le comunicazioni verbali e gestuali) per tutte le attività lavorative pubbliche o private alle quali siano addetti lavoratori subordinati (o equiparati), dando attuazione alla direttiva 92/58/C.E.E., del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 493/1996, «quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza» (art. 2 D. Lgs. n. 423/1996).

I segnali di sicurezza, analogamente a quanto avviene per la segnaletica stradale, sono composti da una combinazione di una forma geometrica, un colore e un simbolo, rappresentata, secondo i casi (art. 1 comma 2 D. Lgs. n. 493/1994) da:
- cartelli, ovvero segnali che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, forniscono indicazioni determinate, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- colori di sicurezza, colori ai quali è assegnato un significato determinato;
- segnali acustici, segnali sonori in codice emessi e diffusi da appositi dispositivi, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- segnali luminosi, segnali emessi da dispositivi costituiti da materiale trasparente o semitrasparente, illuminati dall'interno o dal retro in modo da apparire essi stessi come superfici luminose;
- comunicazioni verbali, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- segnali gestuali, movimenti o posizioni delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Le modalità di segnalazione possono presentarsi in combinazioni differenti:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.

La segnaletica impiegata deve essere conforme ai requisiti indicati nei nove allegati del D. Lgs. n. 493/96.

Gli allegati al D. Lgs. n. 493/1996 riguardano:
- la segnaletica di sicurezza in generale (All. I);
- i cartelli segnaletici in generale (All. II);
- la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni (All. III);
- la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio (All. IV);
- la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione (All. V);
- i segnali luminosi (All. VI);
- i segnali acustici (All. VII);
- la comunicazione verbale (All. VIII);
- i segnali gestuali (All. IX).

In particolare l'allegato II, recante le prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, indica forme e colori dei cartelli da impiegare in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio) con pittogrammi specifici, illustrati al punto 3 dell'allegato in questione.
Tuttavia il punto 1.3 dell'allegato II formula una importante eccezione all'obbligo di uniformare la cartellonistica alle nuove prescrizioni di legge, laddove ammette che «i pittogrammi utilizzati potranno differire dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati». Di fatto tale clausola di salvaguardia permette di continuare ad utilizzare buona parte della cartellonistica esistente, rendendo così meno costoso e complesso l'onere a carico dei datori di lavoro di aggiornare la segnaletica esistente.

Per quanto riguarda le condizioni d'impiego, l'allegato citato prevede che i cartelli siano «sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza ed in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile».
Inoltre, «in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utlilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale».
Il cartello andrà rimosso quando viene meno la situazione che lo rendeva necessario.
I cartelli devono essere di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali, e devono avere dimensioni e proprietà colorimetriche tali da garantirne buona visibilità e comprensibilità.

Può essere utile utilizzare i manifesti antinfortunistici, che in genere si propongono di fornire informazioni e richiami di tipo generico (per esempio: "Attenzione:. le macchie d'olio sul pavimento creano pericolo di scivolamento"); possono avere un contenuto realistico, astratto, umoristico, ecc., recare scritte o slogan o la sola immagine, basarsi essenzialmente sull'effetto cromatico o su quello grafico, ecc.
I manifesti possono essere impiegati come mezzo di supporto in campagne di sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro.

Sulle condizioni di utilizzo della segnaletica particolare importanza assume l'articolo 33 del D. Lgs. n. 626/94 che prevede:
- al comma 5, l'obbligo di evidenziatore il tracciato delle vie di circolazione nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori;
- al comma 8, l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile le zone di pericolo;
- al comma 11, l'obbligo di segnalare adeguatamente ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, quando per evidenti ragioni tecniche non si possono eliminare completamente dalle zone di transito.

Il datore di lavoro, per far fronte a rischi non considerati in tali allegati, fa riferimento «alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica» (art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 493/1996).

Per quanto riguarda la circolazione stradale all'interno delle aree private aziendali particolare significato assume l'art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 493/1996, ai sensi del quale «il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V».
Ciò permette di avere indicazioni univoche per le situazioni aziendali nelle quali non vi è soggezione alle norme del codice della strada, essendo aree totalmente private, ma dove comunque la presenza di vari tipi di automezzi richiede ed esige un'adeguata regolamentazione del traffico veicolare e pedonale ivi presente. Particolare importanza riveste perciò il corretto impiego della segnaletica stradale nelle zone interessate da traffico di veicoli carrelli, macchine operatrici, ecc.
L'uso sistematico e corretto della segnaletica contribuisce in questi casi ad evitare infortuni spesso assai gravi.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.



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