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I quesiti sul decreto 81/08: l’obbligatorieta’ dei presidi sanitari

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

04/09/2008

Qual è il limite dimensionale dell’azienda che comporta l'obbligatorietà dei presidi sanitari? Il quesito di un lettore sulle indicazioni del decreto legislativo 81/08 e il chiarimento a cura di G. Porreca.

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Riportiamo il quesito di un lettore sull’obbligatorietà delle attrezzature di primo soccorso prevista nel decreto 81/08 in confronto con il DM 388/03. Il chiarimento dell'Ing. Porreca.
 
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Il quesito del dott. D’Antonio
 
"Sono un professionista del settore della sicurezza e avevo un quesito da porvi in merito al Testo Unico, precisamente riguardo alle dotazioni di primo soccorso:
l'art. 45, comma 2, rinnova la vigenza del DM 388/03 in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso (quindi l'obbligatorietà per tutte le aziende di dotarsi almeno di un pacchetto di medicazione), mentre al paragrafo 5 dell'Allegato IV (richiamato dall'art. 63) si definisce un limite dimensionale per l'obbligatorietà dei presidi sanitari."
 
Come si deve interpretare, per Voi, la questione?
 
Distinti saluti
dr. Claudio D'Antonio
Dottore in giurisprudenza
Consulente ambientale e alla sicurezza sul lavoro
 
 
La risposta dell’ing. Porreca:
 
Quella individuata dal lettore è una delle tante sovrapposizioni esistenti nel D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che si riscontrano diffuse nel testo stesso, tutte giustificate dal fatto che si è voluto e dovuto, ed anche in poco tempo, assemblare in un unico testo tante disposizioni di legge provenienti anche da fonti diverse. Non si ritiene che siamo comunque davanti ad una contraddizione che pur nel Testo Unico ci sono.
 
Come già fatto notare dal lettore il D. Lgs. n. 81/2008 con l’articolo 45 relativo al primo soccorso ed inserito nel Titolo I, riguardante la individuazione dei principi generali e comuni, ha confermato al comma 2 quanto già indicato nell’articolo 15 del D. Lgs. n. 626/1994 e cioè che “Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, decreto ministeriale che essendo stato emanato in attuazione dell’art. 15 medesimo del D. Lgs. n. 626/1994 assume valore cogente.
 
Il D. M. n. 388/2003 ha classificato con l’articolo 1 tutte le aziende ovvero le unità produttive in tre Gruppi individuati con le lettere A, B e C e con l’articolo 2 ha fissato per ciascuno di questi gruppi l’organizzazione di pronto soccorso obbligatoria. Esso prevede per le aziende di Gruppo A e di Gruppo B le seguenti attrezzature:
 
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
 
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
 
e per le aziende di Gruppo C le seguenti attrezzature:
 
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
 
Lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, però, nel Titolo II che riguarda specificatamente i luoghi di lavoro, stabilisce con l’articolo 63 che gli stessi devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV al D. Lgs. medesimo il quale, fra i requisiti dei luoghi di lavoro, ha stabilito nel punto 6. i presidi sanitari indispensabili per gli interventi di Primo Soccorso.
 
Intanto c’è da osservare in premessa che il citato Punto 6. nella sua articolazione è destinato specificatamente alle aziende industriali e commerciali e prende a riferimento, per fissare gli obblighi, il numero di dipendenti, la rischiosità dell’azienda e la sua vicinanza o meno a posti pubblici permanenti di pronto soccorso ed individua, inoltre, come presidi sanitari il pacchetto di medicazione (Punto 6.4 dell’Allegato IV) , la cassetta di pronto soccorso (Punto 6.5 dell’Allegato IV) o la camera di medicazione (Punto 6.6 dell’Allegato IV). Il D. M. n. 388/2003, che come già detto si riferisce a tutte le aziende, fa riferimento invece, oltre al numero dei dipendenti, ai gruppi tariffari INAIL ed agli indici infortunistici di inabilità permanente e fra i presidi sanitari non prevede però la camera di medicazione.
 
Entrambe le disposizioni, prendendo le stesse a riferimento parametri diversi, sono comunque applicabili per cui discende, ad esempio ed in risposta al quesito formulato, che anche le aziende commerciali con meno di 25 dipendenti sono comunque obbligate a tenere il pacchetto di medicazione, né avrebbe avuto senso il contrario in quanto si consentirebbe ad una azienda commerciale anche di ragguardevoli dimensioni di essere sprovvista del minimo presidio sanitario quale è il pacchetto di medicazione, così come può verificarsi il caso di una azienda che al di là della classificazione di cui al D. M. n. 388/2003, sia obbligata ad istituire una camera di medicazione non prevista nel D.M. n. 388/2003 ma rientrante fra i presidi sanitari richiesti alle aziende indicate nel punto 6.6 dell’Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.”
 
Ing. Gerardo Porreca
 

 

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Rispondi Autore: Andrea Pasquinucci - likes: 0
04/04/2012 (00:17:42)
Buongiorno,
sono il Fleet Manager per l'azienda nella quale lavoro e mi domandavo se nel D.Lgs 81/08 e del recente D.Lgs. 106/09 correttivo dell'81/08 era presente una sorta di obbligo o suggerimento che imponeva di tenere un kit di medicazione ed un piccolo estintore sui veicoli oltre il già noto gilet ad alta visibilità con i catarifrangenti.
La ringrazio per la deluzidazione.

A.P.

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