Privacy: il valore precettivo delle linee guida del Garante
Due sentenze della Magistratura escludono il valore precettivo delle linee guida emanate dal Garante per della Privacy: è obbligatorio cancellare tutti i dati personali trattati nel corso delle attività, appena completata l’opera? Da A.I.PRO.S.
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L’Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (A.I.PRO.S.) ha reso pubbliche
le due sentenze della magistratura ordinaria con le quali due soci avevano ricorso avverso alle linee guida del Garante sulla Privacy circa i trattamenti
di dati svolti da periti e consulenti tecnici, emanate il 31 luglio 2008.
L’esito concorde dei due ricorsi ha effetti ben più ampi e getta un’ombra
pesante sullo strumento delle “linee guida” utilizzato, fino ad oggi,
dall’Autorità Garante.
Tornando al tema dei periti, come si ricorderà, il Garante aveva sostenuto che
detti soggetti debbono cancellare
tutti i dati personali trattati nel corso delle loro attività, appena
completata la loro opera.
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Il problema è che, in tema di Privacy, sia il Garante italiano che il gruppo di
lavoro dei garanti europei hanno sempre dato una accezione piuttosto ampia del
concetto di “dato personale”, fino a ricomprendere qualsiasi informazione
relativa a un individuo, comprese quelle derivanti da perizie mediche (analisi
del sangue, lastre o quant’altro), biometriche (identificazione di una persona
da una fotografia, o anche dalla voce, ecc.), su fallimenti (conti in banca,
dati fiscali, ecc.), o altro ancora, che di fatto consente di identificarlo sia
pure indirettamente.
Pertanto, tutte le scienze peritali e di medicina legale subirebbero un grave
ritardo in quanto non sarebbe possibile utilizzare queste informazioni per
l’analisi e la discussione scientifica di “case study” adeguati. Inoltre, è
assolutamente impensabile che per perizie a volte di enormi proporzioni (si pensi,
ad es., alla ricostruzione dei resti del DC9 di Ustica, ma si tratta di una
casistica ben più comune di quanto si creda) il perito si spogli di ogni
informazione personale per poi rientrarne in possesso, se del caso, qualora
chiamato a testimoniare: la mole gigantesca di dati da trattare non consentirebbe
un approccio adeguato alla ricostruzione della verità giudiziaria.
Va aggiunto che una apposita norma del Codice
della Privacy (art. 49) riserva al Ministero della
Giustizia e non al Garante la disciplina di questa specifica materia.
I due ricorsi, che hanno avuto una trattazione indipendente l’uno dall’altro,
hanno visto costituirsi il Garante attraverso l’Avvocatura generale dello Stato
la quale, oltre a contestare nel merito le argomentazioni, ha sostenuto che le
linee guida in parola avevano come scopo quello di “fornire indicazioni” agli
interessati.
In conclusione la magistratura, con due differenti sentenze che si allegano, ha
clamorosamente
sostenuto che:
1) Bassano del Grappa (12 maggio 2009): il provvedimento impugnato “risulta
privo di alcun contenuto precettivo immediato, costituendo di tutta evidenza
mero strumento interpretativo non vincolante” e che “il consulente che, in
accordo ad una propria interpretazione della normativa … non intenda aderire
alle Linee Guida citate, qualora sia poi chiamato a rispondere di una qualche violazione
ne assumerà in proprio l’esclusiva responsabilità”;
2) Roma (30 settembre 2009): “che il garante non ha fatto uso nella fattispecie
per cui è causa del potere prescrittivo e/o inibitorio” e “che le linee guida,
non avendo contenuto precettivo e non potendo quindi incidere direttamente
sulla situazione soggettiva di uno specifico soggetto, non sono idonee ad
essere impugnate …”.
Estendendo il giudicato della magistratura a casi analoghi, ciò significa che,
ogni volta che l’Autorità ha emanato delle linee guida ai sensi dell’art. 154,
primo comma, lettera “h” del Codice della Privacy (cioè con l’intento di
“curare la conoscenza tra il pubblico” della materia), e non ai sensi della
lettera “c” (potere di prescrizione, anche generale, ma solo in conseguenza di
un precedente, specifico, ricorso), i provvedimenti dell’Autorità non hanno
valore precettivo.
Rientrano in questa categoria:
- le linee
guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro
privati (G.U. n. 285 del 07.12.06), con
esclusione del cap. 4, relativo ai trattamenti di dati biometrici, al quale
l’Autorità ha conferito valore prescrittivo;
- le linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni
e diffusione di atti e documenti di enti locali (G.U. n. 120 del 25.05.07);
- le linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro
pubblico (G.U. n. 161 del 31.07.07);
- le linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei
consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
(G.U. n. 178 del 31.07.08);
- le linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali (G.U. n. 190 del 14.08.08);
- le linee
guida in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier
sanitario (G.U. n. 178 del 03.08.09);
- le linee guida in tema di referti on-line (G.U. n. 288 del 11.12.09).
Anche le linee guida per posta elettronica
e internet (G.U. n. 58 del 10.03.07), che riportano una formulazione non
chiara sulla loro natura precettiva, rischiano di essere parzialmente
ricomprese nel novero dei provvedimenti “illustrativi”.
A.I.PRO.S. sottolinea che i richiamati ricorsi non sono stati promossi per avversare
il diritto alla Privacy dei cittadini, ma ritiene che sulla materia debba essere fatta maggiore
chiarezza. Le pubbliche autorità non devono, cioè, esprimersi in forma ambigua
o dubbia, come invece è avvenuto talvolta, in passato, e va tenuta presente la
necessità di emanare provvedimenti effettivamente applicabili e ragionevoli.
A.I.PRO.S. rappresenta che, dati i presupposti, vi è il forte rischio che le
preannunciate linee guida sulla videosorveglianza, per altro sorprendentemente
in corso di emanazione senza che sia stato adeguatamente promosso un codice
deontologico in materia (che pure è previsto dall’art. 134 del Codice della
Privacy), rischiano di aggiungere ancora più confusione ad una materia già
molto complessa e frastagliata.
A.I.PRO.S., che pure ha partecipato ad alcuni tavoli di lavoro presso
l’Autorità (da ultimo quello sulle investigazioni difensive), aveva richiesto
di incontrare l’Autorità indicando anche una serie di argomenti da affrontare,
ma senza esito.
A.I.PRO.S. continuerà a vigilare perché la necessaria applicazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in forma chiara e, soprattutto,
concretamente applicabile, dovendosi contemperare il diritto alla Privacy dei
cittadini con quelli, non meno importanti, alla sicurezza e alla giustizia.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati all’utilizzo di betoniere, pompe per calcestruzzo e autobetonpompe nell’attività edile. Le problematiche delle pompe, il mancato uso di DPI, le procedure corrette e le misure di prevenzione.
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