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Linee guida sulla videosorveglianza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

22/10/2002

Una sintesi del documento approvato dal Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d'Europa.

E' stato predisposto da Giovanni Buttarelli, segretario generale del Garante italiano della privacy, il testo del documento sul rapporto tra protezione dei dati e videosorveglianza, approvato lo scorso 9 ottobre dal Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d'Europa.

Il documento, del quale abbiamo dato notizia nel numero 638 di PuntoSicuro, fissa le linee guida per operatori pubblici e privati, richiamando l'attenzione sui principi che devono essere rispettati nell'impiego di dispositivi di controllo video.

Una sintesi del documento è stata presentata nell'ultimo numero della newsletter del Garante italiano della privacy.

Primo passo per l'utilizzo di sistemi di controllo video è la valutazione della liceità dell'installazione del sistema. ''Occorre, innanzitutto, verificare se il ricorso all'installazione delle telecamere sia consentito dalla legge, in quale misura e per quali scopi; così come occorre garantire il rispetto dei principi di protezione dati, in particolare di quelli stabiliti nella Convenzione del Consiglio d'Europa in materia (108/1981).
Inoltre, il ricorso alle telecamere deve rappresentare l'ultima ratio, ossia deve avvenire solo se sistemi meno invasivi non risultano utilizzabili.''

Nel caso si installi un sistema di videosorveglianza, questo non deve costituire una limitazione per la libertà dei cittadini: ''l'attività di controllo svolta attraverso sistemi video non deve comprimere le libertà e i comportamenti degli interessati, soprattutto per quanto riguarda la libertà di circolazione e il diritto all'autodeterminazione informativa (è necessario ricordare, infatti, che esiste una ragionevole aspettativa di privacy anche nei luoghi pubblici).

Le immagini raccolte devono, poi, essere effettivamente necessarie per gli scopi perseguiti, e non devono essere conservati a lungo se ciò non è richiesto in modo specifico.''

Anche per la raccolta di immagini, così come avviene per altri dati personali, non deve mancare una adeguata informativa. Ad esclusione di casi particolari, deve essere sempre segnalata la presenza di telecamere. ''Si può venire meno a tale obbligo, in misura ragionevole e proporzionata, soltanto se si perseguono scopi di sicurezza pubblica o di lotta alla criminalità, oppure se serve a tutelare i diritti e le libertà di terzi o dello stesso interessato. Devono comunque essere messe in atto misure tali da garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano.''

Particolari cautele devono essere inoltre adottate nel caso l'installazione di telecamere sia associata ad altre attività o ad altri dispositivi (ad esempio raccolta di dati biometrici, sistemi per il riconoscimento automatico dei tratti somatici, profilazione dei soggetti ripresi).

Il documento affronta inoltre la spinosa questione della presenza di telecamere nei luoghi di lavoro. ''Il ricorso alla videosorveglianza – si precisa nella newsletter del Garante - non deve essere finalizzato al controllo delle prestazioni dei lavoratori''. Se tali forme di controllo ''risultino necessarie per motivi organizzativi e/o per le caratteristiche dell'attività produttiva, occorre l'assenso delle organizzazioni sindacali.''


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