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Un utile regalo per i lettori: la nuova informativa video

Un utile regalo per i lettori: la nuova informativa video
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

01/06/2016

L’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali obbligherà tutti i titolari a riscrivere l’informativa: un esempio di modulo aggiornato circa la presenza di un impianto di videosorveglianza. Di A. Biasiotti.

 
Come noto, la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere adeguatamente e tempestivamente segnalata a tutti gli interessati, che possono entrare nel campo di ripresa della telecamera. Questa informativa, come più volte sottolineato dall’autorità garante italiana, deve essere presentata a due livelli:
  • al primo livello la immediatezza fa premio sulla completezza; in questo caso si può utilizzare il modello che è stato messo a disposizione dall’autorità Garante stessa;
  • al secondo livello la completezza deve fare premio sulla immediatezza e devono essere offerte tutte le informazioni afferenti alla cattura e al trattamento di questi dati personali.

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Per quanto riguarda l’informativa di primo livello, l’unica modifica da apportare al documento già preparato dall’autorità Garante  quella di sostituire il riferimento al decreto legislativo 196 /2003 con il riferimento al regolamento europeo 2016/679. Per motivi di brevità, si può anche utilizzare la dizione sintetica REG.EU. 2016/679.
 
La faccenda invece diventa assai più complessa per quanto riguarda l’informativa analitica, che normalmente può essere affissa nelle vicinanze della portineria dell’edificio, protetto dall’impianto di videosorveglianza, oppure presso il punto di accoglienza di visitatori, nel caso di un centro commerciale. Passo adesso ad illustrare la composizione di questa informativa, presentando il testo da me proposto sulla colonna di sinistra ed una serie di giustificazioni e motivazioni, nella colonna di destra.
L’articolo di riferimento è l’articolo 13 - informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato.
Quest’articolo illustra analiticamente, passo per passo, utili elementi che devono essere presenti nel modulo di informativa, in fase di acquisizione di dati per un generico trattamento.
Nella fattispecie ho adattato la mia proposta alla esigenza di informativa afferente ad un impianto di videosorveglianza.
Chissà quante migliaia di euro vorrà uno studio legale, per sviluppare questo documento, che graziosamente metto a disposizione dei lettori. Resto a disposizione di possa aver bisogno di ulteriori informazioni.
 
Adalberto Biasiotti
 
 
Proposta di testo di informativa
Motivazioni e riferimenti al regolamento 2016/679
Riferimenti di contatto del titolare, oppure del suo rappresentante - art. 13, comma 1, lettera a)
 
Per soddisfare questo requisito basterà mettere un riferimento con un indirizzo di posta elettronica, oppure un indirizzo anagrafico. La maggior attenzione che il regolamento pone a trattamenti che fanno riferimento a titolari, residenti in paesi esterni all’unione europea, fa sì che, come ad esempio nel caso che il titolare del supermercato, ubicato in Italia, si trovi invece in Albania, sia obbligatorio indicare il nome del rappresentante del titolare, che deve avere necessariamente sede nell’unione europea, che opera per suo ordine e conto, con piena assunzione delle responsabilità del titolare, che potrebbe essere difficilmente raggiungibile per un interessato europeo.
 
I riferimenti di contatto per il responsabile della protezione dei dati, se designato – art. 13, comma 1, lettera b)
 
Questa indicazione deve essere data solo se, per la tipologia di trattamento in questione o per la natura del titolare (ad esempio la pubblica amministrazione), è stato designato un responsabile della protezione dei dati. Per ulteriori dettagli si veda l’articolo 37
 
Le finalità del trattamento dei dati- art. 13, comma 1, lettera c)
 
È questo un aspetto importantissimo, che spesso viene dimenticato da chi elabora questi documenti. Ad esempio, trovandoci all’ingresso di un grande centro commerciale, la finalità indicata potrebbe far riferimento alla esigenza di protezione delle persone e dei beni. Ove invece la telecamera protegga una area di prelievo ATM, la finalità indicata potrebbe far riferimento alla esigenza di protezione delle persone e di documentazione di prelievi abusivi
 
Si attesta che il  trattamento è eseguito per tutelare i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento- art. 13, comma 1, lettera d)
 
Nessun commento
 
I dati oggetto di trattamento possono essere comunicati ai seguenti destinatari- art. 13, comma 1, lettera e)
 
Si dovrà o meno inserire questa precisazione, in funzione del fatto che effettivamente questa comunicazione avvenga. Ad esempio, nel caso l’impianto sia posto all’ingresso di un’attività commerciale o simile, è possibile che le immagini possano esser inviate in parallelo nottetempo anche alla centrale operativa di un istituto di vigilanza privato. In questo caso è sufficiente menzionare il fatto, senza dover specificamente dare il nome dell’istituto coinvolto
 
I dati oggetto di trattamento possono essere trasferiti in un paese terzo o comunicati ad un’organizzazione internazionale- art. 13, comma 1, lettera e)
è questo un aspetto che raramente potrebbe capitare, ma potrebbe capitare se, come illustrato in precedenza, il titolare del trattamento si trova in un paese fuori dell’unione europea e desidera ricevere le immagini dell’attività commerciale, svolta invece all’interno dell’unione europea.
Rammento ai lettori che questo trasferimento di dati può avvenire in presenza di una decisione di adeguatezza della commissione europea, oppure in presenza di garanzie adeguate, oppure, se il trasferimento avviene tra entità che fanno capo allo stesso gruppo multinazionale, in presenza di norme vincolanti di impresa. Gli articoli del regolamento cui si fa riferimento sono rispettivamente il 46, il 47 o il 49. Potrebbe essere esempio da imitare l’indicare quale sia l’articolo, nel rispetto del quale il trasferimento è svolto
 
Il periodo di conservazione dei dati è fissato in……- art. 13, comma 2, lettera a)
si tratta di una prescrizione affatto nuova, che in precedenza non era prevista. Al titolare del trattamento, che elabora l’informativa, sono offerte due possibilità:
  • La prima possibilità è quella di indicare in giorni o comunque in un periodo definito la durata di conservazione, prima di procedere automaticamente alla cancellazione;
  • la seconda possibilità è quella di indicare i criteri usati per la determinazione; ad esempio, nel caso di un centro commerciale si potrebbe dire almeno due giorni lavorativi successivi, seguenti a uno o più giorni di chiusura. Si ha così il tempo per analizzare le registrazioni, indicando un periodo dinamico di conservazione.
 
Si ricorda all’interessato che ha diritto di accedere ai suoi dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento o esigere la portabilità dei dati nei confronti di altro titolare - art. 13, comma 2, lettera b)
 
È questo un diritto che esisteva in precedenza, ma è stato ampliato in modo significativo, inserendo ad esempio la portabilità.
 
Si ricorda altresì all’interessato che tale diritto è applicabile anche nei confronti di dati particolari, eventualmente trattati- art. 13, comma 2, lettera c)
 
Utile precisazione
 
È fatta comunque salva la facoltà dell’interessato di rivolgersi all’autorità garante per la protezione dati personali, in caso di inottemperanza del titolare alle richieste di cui sopra- art. 13, comma 2, lettera d)
 
Ricordo al proposito che la nostra autorità Garante prevede tre forme di contatto tra un interessato e l’autorità Garante (ricorso, reclami, segnalazioni). La forma applicabile specialmente al mancato rispetto del diritto di accesso e cancellazione e simili è il ricorso, che può essere presentato, accompagnato da un versamento per la copertura iniziale di spese di segreteria per l’esame della pratica
 
Si ricorda all’interessato che, ove egli rifiuti di esprimere il proprio consenso al trattamento di dati personali, per una o più specifiche finalità, è possibile che si verifichino le seguenti conseguenze…
- art. 13, comma 2, lettera e)
 
Nel caso di un impianto di videosorveglianza non credo che vi possa essere qualche ragione per inserire questa precisazione, mentre per altri tipi di trattamento può essere oltremodo importante. Se l’interessato ha espresso consensi per finalità diverse, per ogni singola finalità il titolare dovrà illustrare in dettaglio le terribili conseguenze che si abbatteranno sull’incauto interessato, per aver osato negare il consenso!
 
Si ricorda anche all’interessato che i dati acquisiti potranno essere trattati con finalità di profilazione, adottando le logiche appresso descritte, che possono comportare le seguenti conseguenze sull’interessato (oppure no) segue descrizione  - art. 13, comma 2, lettera f)
L’attività di profilazione, vale a dire l’esistenza di un processo automatizzato che analizza i dati e trae conclusioni, è un tema cui il nuovo regolamento europeo ha dedicato grande spazio. Tale argomento era completamente sconosciuto in precedenti documenti legislativi o regolamentari. Nel caso di un impianto di videosorveglianza credo sia difficile che possano essere applicati trattamenti di profilazione, ma in altri casi è del tutto possibile. Ove il titolare tratti dati con finalità di profilazione, egli dovrà illustrare con chiarezza in questo documento la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze di tale trattamento per l’interessato
 
Il titolare si impegna a non utilizzare i dati acquisiti per altre finalità di trattamento, non previamente illustrate, senza aver richiesto un consenso addizionale all’interessato - art. 13, comma 3
 
Anche questa precisazione è del tutto scontata, ma è bene comunque ripeterla, per tranquillizzare l’interessato
 

 
 
 
 
 
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