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Anno 11 - numero 2172 di giovedì 21 maggio 2009 Ulteriori chiarimenti sulla sanzione in caso di DVR senza data certaD.lgs. 81/08: in base a quale articolo viene sanzionata la mancanza di data certa sul documento di valutazione dei rischi? Redarre un documento senza la data certa equivale alla mancata valutazione dei rischi? A cura di R. Dubini. Pubblicità Un lettore ha richiesto ulteriori chiarimenti circa l’articolo “La giurisprudenza sull’obbligo della data certa” che affrontava l’obbligo, in vigore dal 16 maggio, di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi:
Gentile Avv. Dubini, ho letto con interesse il Suo commento alla problematica in oggetto ma necessito di un chiarimento: in base a quale articolo viene sanzionata* (15000 euro, 3750 in misura ridotta) la mancanza della data certa, visto che l'art. 55 c. 1 lett. a del DLgs 81/08 sanziona l'omessa valutazione dei rischi ovvero l'adozione del documento in assenza degli elementi di cui alle lettere a, b, d, f, mentre l'assenza della data certa non è esplicitamente sanzionata? In altre parole, la mancanza della data certa, pur in presenza di un documento cartaceo (detenuto in azienda ed immediatamente esibito a richiesta dell'organo di vigilanza) può essere equiparato alla mancata valutazione dei rischi?
La risposta. A cura di R. Dubini
Esemplifico, devo indagare su un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 maggio 2009, e del quale per motivi che qui non interessano, io U.p.g. della Asl territorialmente competente ne vengo a conoscenza alla fine di giugno 2009. Chiedo al datore di lavoro la prova di aver valutato il rischio relativo alla mansione di cui all'infortunio attraverso il DVR: il datore di lavoro mi consegna un DVR datato 16 maggio 2009, firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e per avvenuta collaborazione di cui all'art. 29 (non per presa visione, la sola presa visione è una violazione dell'art. 29 medesimo) del medico competente e dal RLS per avvenuta consultazione.
Apparentemente il documento è in regola, in quanto redatto prima dell'infortunio. In realtà il documento è privo di data certa (necessaria a provarne l’esistenza) in quanto manca la firma autenticata dei sottoscrittori, non è stato inviato con posta certificata, o con timbro postale attestante la data certa come da disposizione delle poste italiane n. 93/2007.
La conseguenza è che l'U.p.g. deve redigere verbale di prescrizione attestando che il documento era legalmente inesistente prima della data dell'infortunio, non essendo stata data la prova della data certa del 16 maggio, ma essendo stata prodotta all'U.p.g. della Asl in data 20 giugno 2009, la data certa risulta essere quella in cui il documento viene prodotto all'U.p.g.
E dunque una data posteriore all'infortunio. Andrà quindi contestata al datore di lavoro la mancata elaborazione del DVR prima del 20 maggio 2009, e il contravventore, che peraltro ha redatto il DVR, andrà ammesso al pagamento di 1/4 dell'ammenda con la prescrizione "ora per allora". L'U.p.g. comunicherà al PM che il DVR non ha data certa, e non risulta redatto prima della data dell'infortunio, essendo privo del requisito della data certa.
* L’articolo 17 del d.lgs. 81/08 indica gli obblighi non delegabili del datore di lavoro:
La sanzione prevista per il comma 1 lettera a) dell’art. 17 è riportata nell’ art. 55 c. 1 l. a) ed è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro
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