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Anno 12 - numero 2390 di mercoledì 05 maggio 2010 Semplificazioni per la riduzione del premio InailL’Inail modifica l’art. 24 del D.M. 12/2000 (riduzione del premio per miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro). Novità per percentuali di sconto, scadenza e ampliamento dello spettro dei possibili interventi. A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto
sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle
imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano
effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato la delibera n. 79/10, che modifica
l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000. Le modifiche sono state ritenute necessarie: “- per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione; - per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine; - per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;” Il documento, trasmesso al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di sconto collegate alle diverse dimensioni aziendali e tengono conto, con valori percentuali maggiori, delle esigenze delle PMI. Il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000:
FG
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