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Anno 12 - numero 2390 di mercoledì 05 maggio 2010 La prevenzione delle cadute dall'alto: ponteggi, ancoraggi e DPIUn documento si occupa della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota con particolare riguardo alle opere provvisionali. La normativa, le cause delle cadute dall’alto, i ponteggi e gli ancoraggi. Il 12 marzo 2010 si è tenuto a Taranto il convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, un convegno organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto interamente dedicato al settore delle costruzioni. Il convegno, di cui abbiamo già presentato gli atti, si proponeva di fare il punto della situazione in merito ai principali obblighi del committente e dei datori di lavoro in relazione ai cantieri temporanei e mobili e alla attrezzature di lavoro con attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009. Con riferimento ai
molti articoli da noi pubblicati sui rischi dei lavori
in
quota, abbiamo deciso di soffermarci su uno degli interventi del
convegno: “La
prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del
Servizio Ispezione della DPL
di Taranto.
L’autore riporta le principali violazioni che espongono al rischio di caduta nel vuoto: - “aperture non protette nel suolo e nelle pareti; - scale fisse e portatili; - mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza; - lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione; - mancanza di parapetti; - mancanza di ponteggi durante la costruzione di strutture in cemento armato; - andatoie e passerelle senza protezioni laterali; - assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno; - inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali; - ponti su cavalletti non idonei; - ancoraggi non idonei; - montaggio e smontaggio del ponteggio secondo procedure non adeguate”. Riguardo poi alla sospensione della attività lavorativa (art. 14 D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009) l’autore ricorda che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: - se riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In attesa di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I: - “mancata elaborazione DVR; - mancata elaborazione piano di emergenza ed evacuazione; - mancata formazione ed addestramento; - mancata nomina RSPP e mancata costituzione Servizio di Prevenzione e Protezione; - mancata elaborazione P.O.S.; - rischio di caduta dall’alto per mancanza di impiego di cintura di sicurezza e mancanza di parapetti; - rischio di seppellimento; - rischio elettrico (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi, mancanza di protezione da contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, interruttori magnetotermici e differenziali) – allegato IX; - rischio amianto”. Riguardo al rischio di caduta dall’alto l’intervento sottolinea alcuni importanti articoli del Decreto legislativo 81/2008:
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