![]() |
||||
|
Anno 14 - numero 2782 di venerdì 27 gennaio 2012 I problemi di sicurezza sulle navi e la gestione delle emergenzeIntervista al Capitano di Corvetta Pierluigi Milella del Reparto Sicurezza della Navigazione. L’applicazione del decreto 81, la navigazione sottocosta, la gestione delle emergenze e le inchieste predisposte a seguito del naufragio della Costa Concordia. Pubblicità
Roma,
27 Gen – In relazione al’incidente della nave Costa Concordia, PuntoSicuro ha
dichiarato ai propri lettori di avere un compito: quello di far luce sui problemi della
sicurezza navale e affrontare il
tema della gestione
delle emergenze, con particolare riferimento alle emergenze che avvengono a bordo di una nave.
In
questo senso abbiamo presentato nei giorni scorsi documenti sui comportamenti nelle
situazioni di emergenza e proposto un’ intervista
al formatore marittimo Dario Domenighini per fare luce su alcuni punti non chiari
relativi all’incidente della Concordia.
Tuttavia
per affrontare più nel dettaglio e più efficacemente le problematiche della sicurezza sulle navi, abbiamo deciso di chiedere
direttamente delucidazioni all'organo tecnico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti responsabile della gestione amministrativa e
funzionale della sicurezza della navigazione (secondo il significato
anglosassone di safety of navigation), sicurezza
marittima (maritime security) e personale
marittimo: il Reparto Sicurezza
della Navigazione.
Il
Reparto si occupa di sicurezza della navigazione anche attraverso lo sviluppo
della normativa internazionale, comunitaria e nazionale, l’applicazione/recepimento
nell’ordinamento nazionale e le conseguenti attività di indirizzo,
coordinamento e controllo.
In
particolare tale Reparto è impegnato in una duplice veste. Da un lato come Amministrazione di bandiera (comporta il controllo, verifica e rilascio
della documentazione di sicurezza della navigazione del naviglio nazionale
mercantile e da pesca), dall’altro come Amministrazione
del porto di approdo (controllo diretto di conformità alle normative
internazionali convenzionali nei confronti delle navi di bandiera straniera che
approdano nei porti nazionali). In questo senso il personale del Reparto può analizzare
l’intero panorama normativo e legislativo in materia di sicurezza della
navigazione da un punto di vista decisamente privilegiato, non trascurando anche
la fondamentale e puntuale opera di analisi ed aggiornamento.
Pubblicità
A
rispondere alle nostre domande è il Capitano
di Corvetta Pierluigi Milella, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, Reparto VI - Sicurezza della Navigazione.
Con
lui abbiamo parlato dell’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 sulle navi
(con riferimento anche ai decreti 217/99 e 272/99), delle regole relative alle
variazioni di rotta e alla navigazione sottocosta, della gestione delle
emergenze e delle inchieste predisposte a seguito dell’incidente del 13
gennaio.
Sappiamo che nel
mondo della navigazione ce’è un grande numero di normative, di codici
internazionali applicati dalle varie compagnie di navigazione. Vorremmo
tuttavia sapere se sulle navi il Decreto 81 è applicato e qual è invece
l’obiettivo dei decreti 271/99 e 272/99 che mi pare attendano una revisione.
Pierluigi Milella: Il decreto 81 ha
abrogato il 626, ma non i Decreti legislativi attuativi 271/99 e 272/99, le cui materie non hanno
trovato in tempo composizione dentro il testo unico e sono quindi state
prorogate fino alla emanazione di ulteriori decreti di armonizzazione delle
norme specifiche di porti e navi con le nuove disposizioni del testo unico. Con
legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. La legge di conversione è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 28 febbraio 2010. Questa modifica al
D.lgs.81/08 pospone di ulteriori 12 mesi i termini per la decretazione relativa
all' applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali
quelli citati nell'art. 3 comma 2 del D.lgs.81/08, cioè:
- attività lavorative a bordo delle navi,
di cui al D.Lgs.271/99,
- attività in ambito portuale, di cui al
D.Lgs.272/99;
pertanto,
ad oggi, ancorché le bozze dei nuovi
decreti di attuazione siano già state predisposte dalla Direzione
Generale per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, competente in
tale materia, le norme in vigore permangono quelle contenute nei decreti del
1999.
È
opportuno evidenziare che l'emanazione del
decreto 271/99 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485) costituisce il passaggio normativo
fondamentale per l'implementazione, anche nel settore marittimo, dei principi
relativi ai sistemi di qualità, ovvero di gestione integrata, già introdotti
nel recente passato in altri settori industriali. Da questo punto di vista il
decreto rappresenta infatti uno strumento operativo finalizzato a definire
l'insieme dei mezzi, delle risorse, delle responsabilità, delle procedure e
dell'organizzazione necessari per l'attivazione e la gestione, da parte della
singola impresa armatoriale, di una sistema per la sicurezza del lavoro
marittimo; sistema che consenta, al tempo stesso, di correlare ed integrare i
diversi aspetti connessi all'esercizio della navigazione marittima, quali la
qualità del servizio, la protezione ambientale, la sicurezza dell'impianto
"nave" con quelli relativi alla sicurezza e salute del lavoratore
marittimo ed alla relativa prevenzione dagli infortuni.
D’altra
parte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 271/99 si
inseriscono in un contesto normativo specifico, relativo al settore della
sicurezza della navigazione e del lavoratore marittimo, già ampiamente
regolamentato sia a livello internazionale e comunitario che nazionale.
Tale
regolamentazione è basata fondamentalmente sul principio che il mezzo più
efficace per prevenire incidenti e infortuni a bordo delle navi è quello di
progettare, costruire, attrezzare e manutenere le navi in conformità con le
convenzioni e gli standard internazionali inerenti gli aspetti di sicurezza
della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza del lavoro
a bordo, nonché realizzare la gestione delle navi stesse con equipaggi
opportunamente addestrati per l'attività lavorativa connessa all'esercizio alla
navigazione marittima.
Non
si può d'altronde trascurare la circostanza che, ai sensi della legislazione
vigente nel settore marittimo, esiste una stretta connessione tra sicurezza
della nave e sicurezza del lavoratore marittimo; connessione dovuta al fatto
che la nave è, allo stesso tempo, per il lavoratore marittimo sia ambiente di
lavoro che ambiente di vita. In proposito si fa presente che le problematiche
inerenti la definizione degli standards internazionali relativi alla sicurezza
delle navi ed alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle stesse sono
oggetto di emanazione di numerosi provvedimenti sia in sede internazionale che
comunitaria (Organizzazione internazionale marittima - I.M.O., Organizzazione internazionale
del lavoro - I.L.O., Unione Europea - U.E.).
Sono
i lavoratori portuali e quelli delle riparazioni navali, invece, i soggetti
direttamente tutelati dalla normativa
272 del 1999 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito
portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485).
Veniamo al tema
della sicurezza sulle navi. Molte cose si sono dette, riguardo al caso della
Costa Concordia, sulla variazione della rotta, sulle manovre fatte, su quanto è
stato registrato o non registrato dalla strumentazione di bordo. E’ evidente
che la variazione di una rotta prescritta per la navigazione può presentare dei
pericoli. Cosa dicono le normative in vigore sulle navi? La variazione di una
rotta, senza un motivo legato alla sicurezza, è già di per sé una
responsabilità punibile?
P.M.: Nell’alveo della normativa di settore,
internazionale e nazionale, la cd. “navigazione
sottocosta” non ha uno specifico divieto ed, anzi, è demandata interamente
ad una serie di valutazioni che molto spesso rivestono natura discrezionale e
che, di conseguenza, variano da comandante a comandante, sulla base della propria
esperienza e della propria capacità di navigazione.
Tra
i principi generali che ne scandiscono i tempi di attuazione si possono
ricordare le maggiori Convenzioni internazionali: nello specifico la Regola
V/10 della SOLAS disciplina la cd. “ships’routeing”,
la quale contribuisce, in maniera sostanziale, alla sicurezza ed alla
efficienza della navigazione e la Sezione A.VIII/2, parte 2 (“voyage planning”) del Codice per
l’addestramento, certificazione e tenuta
della guardia dei marittimi (STCW); tale ultima norma richiede inoltre che la
capacità di valutare tutti gli elementi utili alla predetta pianificazione
(caratteristiche costruttive della nave, consultazione delle carte e
pubblicazioni nautiche in dotazione alla nave ed aggiornate alle ultime edizioni,
strumentazione di bordo e procedure stabilite attraverso il sistema di qualità
nave certificato - International Safety Management System – ISM Code) sia
espressamente accertata attraverso un certificato di competenza del comandante
e del primo ufficiale di coperta.
Lo
sviluppo di un piano per un viaggio o
una traversata, così come anche uno stretto (per esempio Messina) ed il
continuo monitoraggio dell’avanzamento della nave e della posizione durante
l’esecuzione di tale piano, sono di essenziale importanza per la salvaguardia
della vita umana in mare, sicurezza ed efficienza della navigazione e
protezione dell’ambiente marino.
L’obbligo
della pianificazione di un viaggio o una traversata si applica a tutte le navi.
Ci sono diversi fattori che possono ostacolare la sicurezza della navigazione
di tutte le navi ed altri fattori aggiuntivi possono impedire la navigazione di
grandi navi oppure di navi che trasportano carichi pericolosi. Tali fattori
dovranno essere presi in considerazione nella preparazione del piano e nel
conseguente monitoraggio durante l’esecuzione dello stesso piano.
Lapianificazione di un viaggio o una
traversata è ben illustrata con tutte le necessarie attività propedeutiche
e prodromiche nella Risoluzione A.893(21), adottata dall’International Maritime
Organization, il 25 Novembre 1999.
All’interno
di tale risoluzione si può leggere, tra l’altro, che:
“Tutte
le informazioni relative alla previsione di un viaggio o una traversata devono
essere prese in considerazione. I seguenti elementi devono essere presi in
considerazione per la pianificazione del viaggio o di una traversata:
-
La condizione e lo stato della nave, la sua stabilità, le sue dotazioni; ogni
limitazione operativa ; il suo pescaggio ammissibile in mare, in rada ed in
porto, i dati di manovra, inclusa ogni limitazione.
-
ogni particolare caratteristica del carico (specialmente se pericoloso), e la
sua distribuzione, stivaggio e rizzaggio a bordo della nave.
-
La presenza di un equipaggio competente e ben riposato per intraprendere il
viaggio o la traversata.
-
Necessità di aggiornamento dei certificati e documenti relativi alla nave, sue
dotazioni, equipaggio, passeggeri o il carico.
-
Appropriate scale, accurate e aggiornate carte nautiche da utilizzare per il viaggio
o la traversata, così come ogni relativo
avviso ai naviganti a carattere stabile o provvisorio o gli avvisi ai naviganti
e tutti i gli esistenti avvisi di pericolo per la navigazione;
-
Accurate ed aggiornate istruzioni nautiche, elenco fari e fanali, radioservizi
per la navigazione;
e
ogni relativa informazione aggiornata addizionale, che includa i seguenti
elementi:
-
Guide per la navigazione e carte nautiche per la traversata pianificata,
pubblicate dall’Autorità competenti;
-
Atlanti delle correnti e delle maree e
tavole delle maree;
-
Dati climatici, idrografici, e oceanografici così come altre informazioni
meteorologiche appropriate;
-
La disponibilità di servizi per i bollettini meteorologici marittimi;
-
Esistenza di rotte navali e sistemi di
rapportazione, servizi di controllo del traffico marittimo, e misure di
protezione dell’ambiente marino;
-
Il probabile volume di traffico che si prevede incontrare durante il viaggio o
la traversata;
-
Informazioni relative al pilotaggio, all’imbarco e sbarco del pilota incluso lo
scambio di informazioni tra comandante e pilota nel caso che sia previsto l’uso del pilota;
-
Le informazioni disponibili inerenti il porto, incluse informazioni pertinenti
alla disponibilità di strutture a terra e dotazioni per gli interventi di
emergenza ;e
-
Ogni notizia aggiuntiva pertinente al tipo di nave o al suo carico, la
particolare area che la nave dovrà attraversare, e il tipo di viaggio o traversata
che dovrà essere intrapresa.
Sulla
base delle sopracitate informazioni, dovrà essere fatta una valutazione complessiva del viaggio o della
traversata che si intende effettuare.
Questa
valutazione dovrà fornire una chiara indicazione di tutte le aree di
pericolo; quelle aree dove è possibile
navigare in sicurezza, incluso ogni sistema di rotte navali o sistema di
rapportazione e servizio di controllo del traffico; e ogni area nelle quali
trovano applicazioni cautele per la protezione dell’ambiente marino.
I
dettagli del piano del viaggio o della traversata devono essere, come
appropriato, chiaramente marcati e
registrati, sulle carte e in un quaderno del piano del viaggio o su un disco
per computer.
Ogni
piano del viaggio o della traversata così come i dettagli del piano stesso
devono essere approvati dal Comandante della nave prima dell’inizio del viaggio
o della traversata.
Avendo
ultimato il piano del viaggio o della traversata in modo tale che gli orari di
partenza e di previsto arrivo possono essere determinati con ragionevole
accuratezza, il viaggio o la traversata deve essere eseguita in accordo con il
piano ed ogni variazione a questo.
Il
piano deve essere disponibile per tutto il tempo su ponte di comando per
permettere a tutti gli Ufficiali di guardia in navigazione di poter accedere e
riferirsi con immediatezza ai dettagli del piano.
L’avanzamento della nave, in accordo con
il piano di viaggio o della traversata, deve essere attentamente e
continuamente controllato. Ogni variazione apportata al piano deve essere fatta
conformemente alle linee guida sopra indicate e chiaramente marcata e
registrata”.
Per
quanto attiene alla normativa nazionale,
anche in questo caso non esiste una specifica norma che vieti il passaggio ad
una certa distanza minima dalla costa; aree di specifica interdizione alla
navigazione sono stabilite dalle ordinanze locali dei Capi dei Circondari
Marittimi sulla base di valutazioni oggettive di pericolosità dei fondali
ovvero di situazioni contingenti e transitorie come, ad esempio, durante la
stagione balneare, con l’interdizione dalla navigazione entro una certa
distanza dalla costa nelle zone turistico balneari, per garantire la sicurezza
della balneazione.
In
ultimo si rammenta, in questa occasione, come interventi normativi, mirati alla
tutela dell’ambiente marino ed alla prevenzione dall’inquinamento da navi siano
già contemplati, ad esempio, nei decreti istitutivi delle Aree Marine protette,
all’interno dei quali sono rigidamente previsti divieti e prescrizioni, la cui
violazione è penalmente perseguita.
Parliamo di
gestione delle emergenze. Quali sono le procedure che normalmente vengono messe
in atto su una nave?
P.M.: Le emergenze a bordo di una nave possono
esser di vario tipo: dalla “emergenza generale” (per intenderci: quella dei
famosi sette fischi brevi ed uno lungo data a bordo del Concordia e che non
corrisponde al segnale di abbandono nave!!!) alla cd. emergenza ”uomo in mare”
all’”incendio a bordo”, all’”imbarco acqua” e così via.
Ad
ogni situazione di emergenza corrispondono precise procedure rigidamente
previste dal sistema di gestione della nave che viene implementato attraverso
un manuale di bordo all’interno del quale, tra l’altro, sono indicate tutte le
specifiche attività da espletare in tali casi. Il sistema di cui parliamo è
previsto da una normativa internazionale racchiusa in un Codice I.S.M.
(International Safety Management Code).
Il
Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione
della prevenzione dell'inquinamento è stato adottato dall'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) circa 15 anni fa
per rappresentare un modello per le società di navigazione su come
devono gestire e operare con le loro flotte per promuovere lo sviluppo di una
cultura diffusa della sicurezza e di coscienza ecologica nel settore della
navigazione. Nel definire la responsabilità della società di navigazione per la
sicurezza e nel garantire una maggior responsabilità legale dei loro principali
dirigenti, il codice mira a far sì che la sicurezza (a tutto tondo) sia
considerata una priorità essenziale.
Il
codice ISM fa parte del Capitolo IX della convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) ed è vincolante per tutti i tipi
di navi e per tutte le Parti contraenti della Convenzione SOLAS, cioè per tutti
gli Stati membri e i paesi ancora in fase di adesione.
Durante
un’emergenza qual è la catena di comando prescritta? Non esistono, come nelle
aziende a terra, altre figure di ufficiali con particolari compiti e
responsabilità in merito alla sicurezza?
P.M.: Tornano alle procedure di bordo, su ogni nave
esiste la cd. “Muster list”, vale a
dire un elenco di tutto l’equipaggio con l’indicazione (per ciascuno di essi)
dei precisi compiti e doveri nel caso di ogni tipo di emergenza.
Questa
Muster list è sempre aggiornata ed esercitazioni periodiche (obbligatorie per
legge) vengono svolte dal personale di bordo per mantenere sempre in efficienza
il personale con le relative mansioni.
Naturalmente i compiti di comando coordinamento e controllo vengono
demandati al Comandante ed al suo staff di ufficiali i quali rivestono nella
catena delle emergenze un ruolo chiave che non può prescindere dalla gestione
della situazione in atto.
Tornando al caso
della Costa Concordia, concludiamo ricordando le inchieste, penali e tecniche,
che sono state predisposte. Immagino che le inchieste serviranno a capire non
solo cosa è successo e quali siano le responsabilità, ma anche cosa si può
imparare per il futuro…
P.M.: Come in altre situazioni anche in questo caso
dalla tragedia di nave Concordia potrebbero scaturire le cd. “lessons learned”: allo stato attuale,
infatti, sono state predisposte tre inchieste relative all’incidente:
la prima, prevista dal Codice della navigazione, condotta direttamente dalla
Capitaneria di Porto di Livorno per competenza funzionale, la seconda di natura
tecnico amministrativa da parte dell’Organismo investigativo previsto dalla
direttiva comunitaria 2009/18, in Italia recepita con il D.Lgs. 165/11, che sta
agendo non per individuare responsabilità e colpevoli, tale infatti è la terza
attività investigativa, precipua della Magistratura, bensì per capire la
dinamica dell’evento da un punto di vista strettamente tecnico e per evitare
che simili incidenti possano ripetersi; sulla scorta del rapporto finale che
tale Organismo predisporrà potrebbero nascere esigenze di modifica, presso le
sedi legislative internazionali deputate a ciò, delle preesistenti norme e
raccomandazioni di sicurezza della navigazione.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
|