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Anno 11 - numero 2171 di mercoledì 20 maggio 2009 DUVRI: lo scambio di formazione e informazione tra le figure coinvolteIl DUVRI nel D.Lgs. 81/2008: specificità e indicazioni per le attività formative realizzate dai datori di lavoro della stazione appaltante ed appaltatrice, la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Pubblicità Il 19 e 20 marzo 2009 si è svolto a Firenze il seminario tecnico di aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro” organizzato da ARPAT Toscana insieme con ARPA Piemonte, Regione Toscana e Regione Piemonte.
Nel corso delle due giornate si è parlato dei temi relativi al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e PuntoSicuro, dopo aver presentato gli atti del convegno, ha deciso di approfondire la conoscenza di quelli ritenuti più rilevanti per i nostri lettori.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ---- Nell’intervento “Il DUVRI : comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte”, di Giuseppe Acquafresca (RSPP Arpa Piemonte) si ricorda che uno dei pilastri fondamentali del Decreto legislativo 81/2008 è “quello relativo al rafforzamento strutturale e l’aggiornamento del ruolo della formazione e della informazione”.
In particolare l’autore sottolinea alcune parti del decreto:
- “cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
Per ottemperare a quanto indicato dalla lettera b) del c.1 dell’art. 26 del Testo Unico i datori di lavoro (della stazione appaltante ed appaltatrice ) devono realizzare “specifiche attività formative mirate alla formazione-informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione dell’appalto o fornitura in oggetto oltre ovviamente alle specifiche procedure operative e di sicurezza presenti nel/nelle sede/i dove si realizza l’attività appaltata”.
È evidente che “la messa a punto e la esecuzione di attività formative possono essere realizzate solamente a partire da una ‘corretta e dettagliata informazione tra i Datori di lavoro interessati e dei relativi uffici e/o servizi di supporto’”.
L’autore ricorda che ad oggi le informazioni e le documentazioni che sono richieste e fornite non sono codificate quindi i soggetti coinvolti si scambiano spesso dati, informazioni, documenti “che nella maggior parte dei casi non consentono di conoscere ‘effettivamente’ i rischi e le misure di prevenzione ma solamente di disporre di tanta ma tanta carta”.
L’autore, anche in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico professionale, conclude indicando che:
- una “buona comunicazione parte dallo scambio di dati e documenti e dichiarazioni previste dalle norme”;
- la comunicazione e la formazione devono riguardare tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni;
- la comunicazione e la formazione devono essere “specifiche sui rischi”, adeguate, sufficienti, documentate.
“Il DUVRI: comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte”, Giuseppe Acquafresca - RSPP ARPA Piemonte (formato PDF, 60 kB).
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