![]() |
||||
|
Anno 14 - numero 2796 di giovedì 16 febbraio 2012 Carnevale in sicurezza: anche le maschere sono giocattoliMaschere, costumi e gadget venduti in occasione del Carnevale possono nascondere rischi. La guida "Il rischio mascherato" del Ministero della Salute. Pubblicità Roma,
16 Feb - Il Ministero della salute, nell’opuscolo “Il rischio mascherato”
invita a fare attenzione, ricordando che si tratta di oggetti assimilabili ai
giocattoli e pertanto soggetti alla relativa normativa europea.
In
Italia la direttiva
europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è stata recepita con il
decreto legislativo n. 54/2011. Particolare attenzione viene posta ai rischi
derivanti dall'uso di sostanze pericolose. Le norme tecniche europee, adottate
e pubblicate in Italia dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione),
stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova sui giocattoli
destinati ai bambini fino ai 14 anni di età.
In
particolare, il pericolo maggiore che possono presentare i costumi è quello
dell’infiammabilità.
In
caso di maschere, i pericoli maggiori sono legati al soffocamento e al rischio
chimico per la presenza di ftalati, sostanze tossiche assoggettate a
restrizione europea.
Pubblicità
Una
mappa dei rischi più comuni nei quali si sono imbattuti negli ultimi anni i
consumatori europei è contenuta nel RAPEX
, il sistema di allarme rapido attraverso il quale gli Stati membri dell’Unione
europea condividono le informazioni sui prodotti che possono minacciare la
salute e la sicurezza dei consumatori e le disposizioni messe in atto a livello
nazionale.
La
quasi totalità degli articoli non conformi ritirati dal commercio è di origine
cinese.
Oltreché
sul sito del Rapex, è possibile consultare l’elenco delle sostanze pericolose
anche nell’ archivio
dei prodotti pericolosi, presente sul sito del Ministero della salute.
Costumi di
carnevale
Cosa dice la normativa. I costumi, le maschere e i gadget di carnevale
destinati prevalentemente ai bambini sono assimilabili ai giocattoli e pertanto
soggetti alla normativa europea relativa alla sicurezza dei giocattoli. Il
decreto legislativo n. 54 dell’ 11 aprile 2011 ha recepito in Italia la nuova
direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che sostituisce la
precedente del 1988. Particolare attenzione viene posta ai rischi derivanti da
sostanze chimiche presenti nei giocattoli, dall’uso di sostanze
pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche, e da sostanze allergeniche. Le norme tecniche europee, adottate e
pubblicate in Italia dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione),
stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova sui giocattoli destinati
ai bambini fino ai 14 anni di età. Per quanto riguarda la presenza di
cordoncini e lacci nelle maschere e, più in generale nell’abbigliamento per
bambini, la normativa europea EN 14682:2007, (Decisione 2011/196/UE Commissione
Europea) prescrive requisiti distinti a seconda che gli abiti siano destinati
ad una fascia d’età dai 0 ai 7 (bambini piccoli) oppure ad una fascia d’età che
va dai 7 ai 14 anni (bambini e giovani).
La
norma prevede che laccetti e cordoncini utilizzati per chiudere i cappucci, debbano
essere fissati al vestito in almeno un punto equidistante dalla fine del
cordoncino, in maniera tale da evitare che questo possa sfilarsi
accidentalmente. Sono banditi laccetti e cordoncini decorativi ai cappucci
degli abiti dei bambini di età compresa tra i 0 e i 7 anni (o comunque non
oltre il metro e trentaquattro di altezza). La presenza dei laccetti è ammessa
negli abiti dei bambini dai 7 ai 14 anni, a condizione che i cordoncini siano a
forma circolare (ad anello e senza estremità libere) e che il laccetto non
sporga oltre l’abito, quando questo è aperto. Quando invece l’abito è chiuso,
la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore ai 15
centimetri. Altri cordoncini funzionali o decorativi non devono superare i 14
centimetri di lunghezza.
Test di sicurezza. Per valutare il
rischio di soffocamento, obbligatorio per i giocattoli destinati ai bambini al
di sotto dei tre anni, si usa il “test di trazione e presenza di piccole
parti”.
Per
eseguire il test viene utilizzato il “cilindro per le piccole parti”, uno
strumento che simula la trachea dei bambini per verificare che gli elementi
staccabili abbiano dimensioni tali da non potere entrare completamente nel
cilindro di prova. Per quanto riguarda il rischio di infiammabilità le norme
UNI vietano l'uso di materiali fortemente infiammabili e, per garantire il
necessario livello di sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo, capelli,
nastri o fili, che vengono a contatto diretto con la persona, vengono eseguite
prove di resistenza alla fiamma in funzione della caratteristiche dei diversi
prodotti.
Maschere di
carnevale
Cosa dice la normativa. Una delle norme
di sicurezza per le maschere che coprono integralmente il volto riguarda la
loro realizzazione: è necessario che siano realizzate in materiale impermeabile
e che abbiano un’apertura di almeno 1 cm x 13 cm, oppure due fori di superficie
equivalente (cioè con un diametro di circa 3 cm) distanti l’uno dall’altro
almeno 15 cm. Per quanto riguarda il rischio di danneggiamento degli occhi o di
lesioni, le maschere non devono avere bordi taglienti, punte acuminate, parti
libere. Nelle maschere realizzate secondo la norma UNI EN 71, queste
caratteristiche devono permanere anche dopo che la maschera stessa sia stata
sottoposta alle prove di torsione, trazione, resistenza alla caduta, resistenza
all’urto, compressione. Per evitare che venga fatto un uso improprio da parte
dei bambini di quelle maschere che simulano strumenti di protezione come i
caschi da moto, elmi dei vigili del fuoco ed elmetti da lavoro, deve essere
chiaramente riportata (anche sull'imballaggio) l'avvertenza: "Attenzione!
Questo è un giocattolo. Non fornisce protezione".
Fonte:
Ministero della salute
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
|