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Anno 11 - numero 2289 di mercoledì 25 novembre 2009 Agenti fisici: le linee guida aggiornate al decreto correttivoDisponibile l’aggiornamento al D.Lgs. 106/2009 delle prime indicazioni per la prevenzione e protezione dall’esposizione a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. Quando entrano in vigore gli obblighi? Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'Ispesl ha recentemente aggiornato il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” . Un aggiornamento al DLgs.106/2009 che contiene le indicazioni per la corretta applicazione dei Capi I, II (rumore) e III (vibrazioni) e IV (campi elettromagnetici) riguardanti la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni che PuntoSicuro aveva già segnalato in occasione della prima stesura del documento, relativa ai rischi rumore e vibrazioni, pubblicato all'indomani dell'approvazione del decreto 81/08, documento poi aggiornato nel dicembre 2008 nella parte dedicata ai campi elettromagnetici. Queste linee guida, che saranno completate con le indicazioni operative relative alle radiazioni
ottiche artificiali (capo V), hanno la funzione di informare sui contenuti
normativi sottolineando in particolare gli obblighi di valutazione e gestione
del rischio secondo le novità apportate dal Decreto
legislativo 81/2008.
Questa funzione informativa è facilitata dalla strutturazione del documento in risposte ai più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del settore. Come già preannunciato, l’obiettivo dell’attuale aggiornamento è quello di poter includere nelle linee guida anche le modifiche apportate al Testo Unico dal decreto “correttivo” 106/2009. Ricordiamo a questo proposito che, in realtà, non sono molte le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 su questi temi. Ad esempio il Capo I (Disposizioni Generali) non è stato modificato in alcun punto dal DLgs.106/2009, ed è “pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009”. Tuttavia il documento precisa che se tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) – ricordando che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20 agosto 2009 con le deroghe indicate nell’articolo 306 – diverso è il discorso per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) con un’entrata in vigore “differita per tempi significativi”. In particolare, relativamente ai campi elettromagnetici, con la “formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012”. Mentre per il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è prevista per il 26/04/2010. Ma attenzione: l’entrata in
vigore differita dei capi specifici non significa che non debba essere
effettuata la valutazione dei rischi. Infatti, l’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008
prevede che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione
ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,
i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata
per tutti gli agenti di rischio elencati all’articolo 180, facendo
ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi attualmente disponibili.
Per quanto attiene invece agli
obblighi specifici di cui ai Capi IV e V del Titolo VIII, questi non
saranno né richiedibili né
sanzionabili fino alle rispettive date di entrata in vigore. In merito alle modifiche
introdotte dal decreto 106/2009, ricordiamo che il provvedimento è intervenuto alzando
la soglia minima (dal valore inferiore di azione (80 dB(A)) a quello superiore
(85 dB(A)) dalla quale è obbligatorio adottare “misure tecniche e organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore”.
Infatti, l’articolo 192 - Misure
di prevenzione e protezione, è stato modificato nel comma 2 che ora risulta il
seguente:
“Se a seguito della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori [
Per livelli di rischio inferiori
a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore
vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1.
“Restano da verificare le
possibilità di intervento dell’Organo di vigilanza - specificano le linee guida
- che, come noto, può emettere prescrizioni in presenza di precetti soggetti a
sanzioni penali.”
In questo caso, “per richiedere
misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di
azione si ritiene – concludono le linee guida - possano essere effettuate
prescrizioni ai sensi dell’art. 190, comma 5 del DLgs. 81/2008 in combinato a
quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi
non abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).” Ricordiamo inoltre, che una modifica del decreto “correttivo”, in relazione al Capo II (Rumore), è l’aggiunta di un comma in più nell’articolo 190 relativo alla valutazione del rischio rumore:
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