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Anno 10 - numero 1852 di martedì 08 gennaio 2008
Chi invia fax, e-mail, sms e mms indesiderati rischia il risarcimento danni Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti: il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti.
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Nel primo numero dell’anno della sua newsletter il Garante per la protezione dei dati personali ha specificato come il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti.
Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell’azione di contrasto allo spam.
L’Autorità ha vietato l’uso illecito di dati personali a fini di marketing ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.
Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l’invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende.
Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito.
Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l’altro, nella perdita di tempo, nell’uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l’apparecchio.
La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili).
Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).
“Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail –afferma Giuseppe Fortunato – rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori.
È un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto.
In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva.”
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