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In questi mesi PuntoSicuro presenta una panoramica generale
sulla
prevenzione incendi e sulle
normative vigenti, con particolare riferimento al
decreto
del Ministro dell’interno del 10
marzo 1998 e in attesa dei futuri
decreti
attuativi del
Decreto
legislativo 81/2008 relativi alla prevenzione incendi.
Il manuale sulla
formazione
antincendio ricorda che uno dei compiti del datore di lavoro (in
collaborazione con tutti gli attori della sicurezza individuati dal Testo Unico
sulla sicurezza) è quello di “individuare tutte le possibili situazioni che
possono dar luogo ad una emergenza e predisporre opportune procedure operative
che consentano alle persone presenti nell’azienda di agire con criterio”
applicando un
piano di emergenza,
dove l’emergenza è definibile come “il verificarsi di una situazione anomala”
(terremoto, inondazione, esplosione, rilascio di una sostanza pericolosa,
incendio,
…).
Se le emergenze possono essere imprevedibili o prevedibili,
il piano si occuperà solo delle emergenze prevedibili e sarà
obbligatorio per tutte le aziende ad
eccezione di quelle di cui all’art. 3, comma 2 del DM 10/3/98, relativo ai
“luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, a
rischio
d’incendio basso o medio, ferme restando l’adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio (art. 5 del DM
10/3/98)”.
Il piano di emergenza può essere:
- esterno (PPE):
“tratta situazioni di pericolo che possono presentarsi all’esterno dei luogo di
lavoro di una azienda, inteso come uno stabilimento industriale, un deposito di
materiali infiammabili, una cartiera ecc., e che può dar luogo a gravi
sinistri, che potrebbero coinvolgere vaste aree geografiche, coinvolgendo anche
insediamenti abitativi”;
- interno (PPI):
“tratta situazioni di pericolo che possono accadere all’interno di un luogo di
lavoro di una azienda, inteso come stabilimento industriale, settore, reparto,
edificio ecc.”.
Lo scopo del piano di
emergenza interno, a cui fa riferimento questo articolo, è quello di
“consentire ai lavoratori la migliore gestione possibile in una situazione di
pericolo, indicando loro le azioni ritenute più idonee per affrontare tale
circostanza”.
Infatti questo piano consiste in un insieme di misure
tecnico-operative, predisposte per fronteggiare una emergenza sul luogo di
lavoro.
Redatto in conseguenza della individuazione e della
valutazione dei rischi, il piano di emergenza può essere costituito:
- “per
luoghi di
lavoro di piccole dimensioni, con rischio di
incendio
basso o medio, anche da poche pagine comprendenti: la descrizione dei luoghi di
lavoro e dell’attività svolta, del numero dei lavoratori presenti ed una serie
di istruzioni comportamentali per il personale in genere e per quello
incaricato della gestione delle emergenze in particolare;
- per
luoghi di
lavoro di grandi dimensioni, con
rischio
di incendio elevato, anche da un intero fascicolo comprendente, oltre alle
voci riportate al punto precedente, la descrizione dei rischi potenziali propri
dell’attività (deposito, impianto ecc.); rischi che possono interessare non
solo le persone che si trovano all’interno dell’area aziendale, ma anche quelle
che si trovano all’esterno di questa”.
In particolare il piano è costituito generalmente da due parti:
- la prima parte
di carattere generale con la descrizione dei luoghi di lavoro (caratteristiche
dei luoghi di lavoro, tipo di attività svolta, numero massimo delle persone
presenti, lavoratori esposti a rischi particolari, addetti all’attuazione e al
controllo del piano e all’assistenza per l’esodo, raccomandazioni per ambienti
con rischi particolari, piante e planimetrie, …);
- la
seconda parte
con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell’
emergenza
(rilievo di una emergenza, modalità d’allarme, primo intervento da attuare
mediante i dispositivi e le attrezzature di lotta agli incendi, esodo di tutti
i presenti dal luogo di lavoro, distacco delle alimentazioni e delle utenze,
messa in sicurezza degli impianti e delle macchine, richiesta di intervento agli Enti preposti
alle gestione delle emergenze, assistenza alle persone con disabilità, …).
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, il
piano
di emergenza deve comprendere anche opportune
planimetrie con:
- “le caratteristiche distributive dei luoghi di lavoro, con
particolare riferimento alle aree a rischio specifico d’
incendio,
come ad esempio un deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- le compartimentazioni antincendio;
- il tipo, il numero e l’ubicazione delle attrezzature, i
dispositivi e gli impianti di estinzione degli incendi,
- il tipo dei dispositivi di allarme e l’ubicazione delle
centrali di controllo”.
Nel caso poi in cui in un luogo di lavoro si verifichi una
emergenza incendio, “è necessario che tutte le persone presenti, conoscano ed
applichino le procedure riportate nel piano di emergenza dell’azienda e che
devono essere state oggetto di opportune esercitazioni
da effettuarsi almeno una volta all’anno (punto 7.4 dell’Allegato VII al DM
10/3/98)”.
Le procedure da
attuare in caso di incendio previste nel piano di emergenza (e provate
nelle esercitazioni) possono comprendere:
- “l’accertamento dell’entità dell’incendio (o di altra
emergenza);
- la
segnalazione
a tutto il personale del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza)”, ad
esempio mediante l’attivazione manuale (pulsanti) collegati ai sistemi di
allarme acustico e/o ottico installati presso i luoghi di lavoro;
- la richiesta di intervento degli Enti preposti alla
gestione delle emergenze (VV.F, CRI, Protezione Civile, Polizia ecc.);
- l’esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali
l’energia elettrica, il gas ecc., e la messa in sicurezza di macchine ed
impianti (quando possibile);
- il coordinamento del personale nelle
fasi
di esodo dai luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione se nell’area
è presente pubblico occasionale ovvero persone che non hanno familiarità con i
luoghi di lavoro e con le relative vie di uscita di emergenza;
- l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito
menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed
ai bambini;
- il controllo dell’avvenuto abbandono di tutte le persone
presenti nel luogo di lavoro (quando possibile) e successivamente verificando,
una volta fuori dall’area interessata dall’incendio (ovvero dall’emergenza), le
persone presenti, tramite l’ausilio di idonei elenchi del personale ecc”.
Il documento Ispesl ricorda poi che le procedure di esodo da un qualsiasi luogo di lavoro sono “sempre
estremamente delicate, in quanto vengono effettuate dai presenti, con stati
d’animo in crescente agitazione”.
Tuttavia divengono particolarmente problematiche quando le
strutture
edilizie, in cui si sviluppa una emergenza incendio, risultano avere:
- “un elevato grado di affollamento e dove i soggetti
presenti non hanno familiarità con le vie di uscita, come grandi magazzini,
discoteche, alberghi, supermercati, ipermercati ecc.;
- un significativo grado di affollamento e dove i soggetti
presenti non sono in grado di provvedere, senza aiuto esterno, alla propria
incolumità, come ospedali, case di cura, case di riposo per anziani ecc.;
- un alto grado di affollamento e dove i soggetti presenti
possono essere facilmente preda del panico, come negli
istituti
scolastici;
- un notevole numero di piani in elevazione o in
sotterraneo” (ad esempio autosilos), “dove alle persone presenti dovrà essere
impedito l’utilizzo degli ascensori”.
NB: Il documento
presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008,
ma - come indicato al comma 4 dell’articolo 46 del Testo Unico - fino
all’adozione dei decreti attuativi relativi alla prevenzione incendi continuano
ad applicarsi i criteri generali di sicurezza e di gestione delle emergenze
indicati nel decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Ispesl, ‘
Formazione
antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio
Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).