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Le novità per i professionisti della prevenzione incendi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

15/05/2012

Le nuove normative vigenti porteranno insieme ad una riqualificazione e ad una riduzione dei professionisti antincendio. Gli elenchi del Ministero dell’Interno, le conseguenze del DPR 151/2011 e le responsabilità tecniche e penali del professionista.

 
Vicenza, 15 Mag – In relazione ai procedimenti di prevenzione incendi e al Decreto n. 151 del primo agosto 2011, un intervento al convegno “ Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione”, organizzato da Confindustria Vicenza, si sofferma sulle novità per i professionisti della prevenzione incendi.
 
In “ Responsabilità tecniche e aggiornamento dei professionisti della prevenzione incendi” il Dott. Ing. Marco Di Felice (Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza) si sofferma sul Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139".
Tale decreto:
- “modifica i requisiti per l’iscrizione agli elenchi dei ‘professionisti antincendio’;
- introduce l’aggiornamento obbligatorio di 40 ore in 5 anni per i tecnici iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno;
- affida agli Ordini e Collegi professionali l’organizzazione dei corsi di aggiornamento e la sospensione dagli elenchi dei professionisti inadempienti”.
In particolare “la validità dei corsi o seminari di aggiornamento è subordinata alla trasmissione del programma” al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
 

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Un altro documento, una circolare del 4 ottobre 2011, riporta le prime indicazioni relative alle modalità applicative del Decreto del 5 agosto 2011.
Ad esempio “si precisa che le nuove materie da sviluppare nei corsi base devono avere una durata di almeno 30 ore su un complessivo di almeno 120 ore:
- procedure di prevenzione incendi;
- sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
- attività a rischio di incidente rilevante”. 
 
L’intervento risponde poi alla domanda su chi siano gli iscritti agli elenchi del Ministero.
Se il Decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno solo professionisti dell’area tecnica e chimici, attualmente invece i “professionisti antincendio” iscritti negli elenchi (dati ottobre 2011) sono:
- ingegneri 50,49%;
- architetti 20,79%;
- geometri 15,45%;
- periti industriali 10,82%;
- agrotecnici 1,01%;
- chimici 0,75%;
- agronomi/forestali 0,36%;
- periti agrari 0,32%. 
Nel documento agli atti relativo all’intervento, che vi invitiamo a visionare, sono presenti anche i dati numerici reali e la percentuale di iscritti agli ordini.
 
Con l’introduzione dell’aggiornamento obbligatorio, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza prevede “una riduzione del numero di iscritti agli elenchi, che potrebbe anche dimezzarsi nei prossimi 5 anni, per un effetto di ‘bonifica’ dovuto sia all’impegno derivante dall’obbligo di formazione, sia soprattutto per effetto dell’evoluzione della disciplina della prevenzione incendi che diventa sempre più materia per specialisti”.
 
Infatti – continua il relatore -  “per i tecnici chi si occupano solo saltuariamente di prevenzione incendi, diventa ormai difficile ed impegnativo mantenersi aggiornati ed informati sull’evoluzione tecnica e procedurale della materia, vista la consistente mole di produzione legislativa e normativa. Le circostanze porteranno quindi ad una scrematura degli elenchi, per auto selezione degli addetti ai lavori”.
 
È auspicabile che si arrivi anche ad una maggiore specializzazione dei “pochi rimasti” e dunque, come negli obiettivi del legislatore, ad “un’elevazione del livello di qualifica e preparazione degli addetti ai lavori”. 
Tutto ciò anche in riferimento al fatto che dal 7 ottobre 2011 è in vigore il DPR 151/2011 sulla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi “con i seguenti effetti e conseguenze:
- introduzione dei nuovi elenchi di attività soggette;
-nuovi procedimenti con riduzione del carico di lavoro sui Comandi provinciali dei VVF;
- nuova modulistica;
- di contro, trasferimento ai professionisti di una consistente mole di responsabilità (SCIA, asseverazioni), oltre a quelle già sostenute (CERT.REI, collaudi, ecc.)”. 
 
Cambia quindi il panorama delle responsabilità tecniche del professionista
Se il tecnico/consulente della prevenzione incendi aveva tradizionalmente ricoperto un “ruolo di mediazione tra committente e istituzione (Comando VVF), curando gli interessi dell’uno nel rispetto delle prescrizioni dell’altra, non sempre con successo”, ora il tecnico cambia il ruolo e la posizione rispetto agli altri soggetti coinvolti.
Il “professionista diventa responsabile ‘ultimo’ del procedimento, con riferimento alla SCIA e relative asseverazioni delle attività di categoria A e B. La pratica di prevenzione incendi in categoria A e B viene chiusa dal tecnico, salvo l’eventuale visita di controllo a campione da parte dei VVF. Visita di controllo che però assumerà ora un ‘carattere ispettivo’ e non già di verifica finale di corrispondenza tra progetto approvato ed attività avviata”.
 
Dunque nel corso dell’iter della pratica “il professionista è indotto a rivestire il doppio ruolo di:
-consulente (presentazione della richiesta di valutazione del progetto);
-controllore (SCIA e asseverazione)”.
Se prima del DPR 151/2011 poteva essere “comodo” presentare un progetto “talvolta approssimativo o non completo, visto che poi arrivava la prescrizione del Comando VVF che ‘sanava’ la non conformità” (ed era possibile “attribuire al Comando la responsabilità di aver introdotto nel progetto dispositivi e prescrizioni economicamente onerosi), ora sarà difficile “convincere il committente ad adottare le misure di prevenzione e protezione che gli prescriveremo, senza un confronto oggettivo ed autoritario da parte dell’istituzione”.
Senza dimenticare che “dalla sottoscrizione di un CERT-REI falso o errato deriva una responsabilità penale individuale e diretta del professionista, a prescindere dal fatto di avere ottenuto un parere favorevole al progetto da parte dell’organo di vigilanza (Comando provinciale VVF) ed a prescindere dal fatto che ne sia derivato un danno conseguente”.
 
In relazione a tutte le ragioni elencate “ci saranno sempre meno tecnici (non specialisti della prevenzione incendi) disposti a cimentarsi nella disciplina, lasciando ai più esperti le responsabilità delle asseverazioni e certificazioni”.
 
A fronte della necessaria qualificazione e preparazione  dei tecnici che rimarranno, si chiede tuttavia al mercato “di ristorare adeguatamente tanta professionalità e tali assunzioni di responsabilità”.
Il committente dovrà scegliere la sicurezza antincendio “sulla base della fiducia, della qualità e della professionalità del tecnico, non già con i criteri del puro risparmio o dell’elusione delle regole del gioco”.
Non si può risparmiare sull’incolumità dei lavoratori o sulla salvaguardia dei beni: “la sicurezza e la prevenzione incendi sono investimenti a lungo termine, di cui non si vede il ritorno economico immediato, ma che ‘aiutano’ nel tempo a non incorrere in rari ma gravi episodi catastrofici per le vite, per i beni e per la continuità delle attività produttive”.
 
 
Responsabilità tecniche e aggiornamento dei professionisti della prevenzione incendi”, a cura del Dott. Ing. Marco Di Felice, Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 404 kB).
 
 
RTM

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