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Chiarimenti sulle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

07/04/2008

Una circolare dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti in relazione al decreto ministeriale del 9 marzo 2007. Precisazioni per il calcolo del carico d’incendio in presenza di compartimenti che presentano in tutto o in parte elementi strutturali in legno.

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Nella lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 il dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti e precisazioni sulla corretta applicazione del decreto ministeriale 9 marzo 2007 che, unitamente al decreto ministeriale del 16 febbraio 2007 (pubblicati entrambi sul supplemento ordinario n. 87, allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/2007), ha “completamente rivisto gli aspetti legati alla resistenza del fuoco delle costruzioni abrogando la previgente normativa che regolamentava il settore”.
 
Il decreto del Ministero dell’Interno del  16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” si  applica ai prodotti e agli elementi costruttivi  per  i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco  ai  fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.
 
Mentre il decreto ministeriale del 9 marzo 2007 ("Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") stabilisce i criteri per determinare le prestazioni   di   resistenza   al  fuoco  che  devono  possedere  le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni  di  resistenza  al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

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La circolare conferma che il campo di applicazione del D.M. 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, “esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni”; inoltre precisa che qualora “nell’ambito di una regola tecnica ‘verticale’ venga richiamato il carico d’incendio ovvero la classe del compartimento rimandando ai criteri di calcolo previsti nella ex circolare n.91/61, tale riferimento è da ritenersi superato dall’entrata in vigore del DM 9/03/07”.
 
La circolare continua con diverse precisazioni riguardo a fattori e coefficienti utili per il calcolo del valore del carico d’incendio e approfondisce alcune definizioni contenute nell’allegato.
 
In presenza di compartimenti che presentano in tutto o in parte elementi strutturali in legno e per quanto attiene al calcolo del carico di incendio, si premette che “il decreto non affronta in maniera specifica tale problema” e si ritiene ragionevole che “il contributo di tali elementi strutturali debba essere considerato secondo il seguente procedimento:
 
- determinare la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei;
- calcolare lo spessore di carbonizzazione degli elementi lignei corrispondente alla classe determinata adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione, quelli contenuti nella norma EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”;
- determinare definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico d’incendio specifico relativo alle parti di elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto precedente che hanno partecipato alla combustione.
 
Dopo alcune specificazioni riguardo ai livelli di prestazione, la circolare conclude precisando che “in linea di principio, qualora non sia possibile l’integrale osservanza di qualche disposizione tecnica del DM 9 marzo 2007, è consentito ricorrere all’istituto della deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 37/1998”.
 
MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento Vigili del Fuoco – Area Prevenzione Incendi - Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 “D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nella attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”.
 
Tiziano Menduto


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