Il Decreto contiene, tra le varie indicazioni, alcune norme abrogatrici della procedura di esonero del committente dalla responsabilità solidale e differimenti al 2009 per alcuni adempimenti del D.L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela del lavoro.
Il Decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2008.
Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97
Art. 3. Disposizioni in materia fiscale
[…]
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
[…]
Art. 4. Differimento e proroga di termini
[…]
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
[…]” |
Resta invece confermata la responsabilità solidale dell’appaltatore rispetto al subappaltatore relativamente alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (comma 28 dell’articolo 35 citato) nonché il regime generale in materia di solidarietà previsto dall’articolo 29, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003.
In materia di sicurezza sul lavoro l’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 97, ha rinviato al 1° gennaio 2009 l’applicazione del comma 1, lettera r), dell’art. 18 e del comma 3, lettera a), dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza) relativi rispettivamente:
- alla
comunicazione da parte del datore di lavoro, all
'INAIL/IPSEMA,
a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni
- alla visita medica preventiva per l’accertamento della idoneità alla mansione specifica.
Dal prossimo gennaio, queste ultime non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Il governo, infatti, ha intenzione di verificare la congruità di questa norma nell’ambito dell’annunciato tavolo di confronto con le parti sociali sulla più complessiva regolazione e sulle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Segnaliamo che la
Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di Modena ha approfondito le novità introdotte dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 in una nota:
chiarimenti della DPL di Modena (formato PDF, 320 kB).
Federica Gozzini