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Anno 12 - numero 2354 di lunedì 15 marzo 2010 - 15/03/2010
Sulla responsabilita' nel caso di un infortunio ad un detenuto lavoratore
Cassazione: le “particolari esigenze connesse al servizio espletato” richiamate nel d.lgs. 81/08 riguardano problemi di organizzazione interna della sicurezza e non possono annullare le garanzie di tutti i lavoratori. A cura di G.Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 6694 del 18 febbraio 2010 - Pres. Rizzo – Est. Foti – P.M. Gialanella -
Ric. D. P.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
E’ importante tale sentenza perché
individua e suggerisce i termini di applicazione temporanea delle disposizioni
di cui all’art. 3 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, a quelle attività indicate nello stesso
articolo per le quali il legislatore si è riservato di emanare apposita
decretazione finalizzata a contemperare le esigenze della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori in esse impegnati, che è un diritto
costituzionale, con le particolari esigenze delle strutture e delle
organizzazioni nell’ambito delle quali sono chiamati ad operare, attività che, oltre
alle strutture penitenziarie fra le quali è ricompresa quella nell’ambito della
quale si è verificato l’infortunio di cui si è occupato in questa sentenza la suprema
Corte di Cassazione, riguardano diversi altri settori di attività quali le Forze
armate, la
Polizia, il Dipartimento dei
vigili del fuoco, il soccorso pubblico e la difesa civile, i servizi di
protezione civile, le strutture giudiziarie, quelle destinate alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le
università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, i mezzi di trasporto aerei e marittimi, e le altre
attività indicate nel comma 2. primo periodo dello stesso art. 3 del D. Lgs. n.
81/2008, così come modificato ed integrato dal decreto correttivo D. Lgs.
3/8/2009 n. 106.
"Le particolari esigenze connesse al Servizio penitenziario",
sostiene la suprema Corte, riguardano evidentemente, come del resto è sempre
sembrato a seguito di una interpretazione logica delle disposizioni legislative
contenute nello stesso articolo, problemi di organizzazione e di sicurezza
interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di
precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle
garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori
ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il caso e l’iter giudiziario
Il caso posto all’esame della Corte di Cassazione riguarda questa volta
l’infortunio occorso in una casa di reclusione ad un detenuto facente
parte di
una squadra di manutenzione del fabbricato carcerario, durante dei
lavori di
imbiancatura delle pareti di un locale della struttura medesima, a
seguito del
quale lo stesso subiva delle lesioni personali gravi, consistite nella
perdita
funzionale dell'occhio sinistro, con indebolimento permanente
dell'organo della
vista, cagionata da uno spruzzo di calce viva che lo stesso stava
versando in
un recipiente. Dell’accaduto
era stato ritenuto responsabile il direttore del carcere e, al termine
di un
procedimento avviato su denuncia – querela proposta dall’infortunato,
era stato
condannato dal Tribunale, alla pena di 200,00 euro di multa ed al
risarcimento
del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio, il
direttore della casa di reclusione nella
qualità di datore di lavoro del detenuto e ciò per colpa
consistita nella violazione del D. Lgs. n. 626 del 1994, articoli 21 e
22, per
avere omesso di provvedere affinché i detenuti lavoranti componenti la
squadra,
tra cui l’infortunato, ricevessero un'adeguata informazione sui pericoli
connessi all'uso di sostanze
e
preparati pericolosi per la salute nonché un'adeguata formazione in
materia di sicurezza, con specifico riferimento alle mansioni assegnate,
tanto
che era stato avviato al lavoro con la qualifica di "apprendista
muratore", formazione che avveniva "sul campo" ad opera di un
capo d'arte il quale, tuttavia, il giorno dell'infortunio non era
presente
perché era stato assegnato ad altro servizio. Non era risultato del
resto dal
dibattimento che il direttore avesse mai sollecitato uno stanziamento di
fondi
di bilancio da parte delle autorità competenti per l'organizzazione di
corsi
professionali. Un ulteriore profilo di colpa specifica era stata
individuata
nella circostanza dal PM a carico del direttore, nel corso
dell'istruttoria
dibattimentale, per la violazione dell'articolo 43 del citato D. Lgs. n.
626/1994 per avere lo stesso tollerato che il detenuto infortunato non
indossasse gli appositi occhiali
di
protezione.
Su appello proposto dal direttore del Carcere, la Corte d'Appello, in riforma della decisione del primo giudice,
assolveva lo stesso da ogni addebito perchè il fatto non costituisce
reato e
revocava, in conseguenza, le statuizioni civili. La stessa Corte, dopo
avere
affermato la piena applicabilità al caso di specie del D. Lgs. n.
626/1994, il
quale, all'articolo 1, comma 2, espressamente estende l'applicazione
delle
norme contenute nello stesso decreto anche alle strutture penitenziarie,
ha
tuttavia sostenuto che gli obblighi nascenti da detta normativa devono
essere,
nel contesto carcerario, rapportate ed articolate secondo i limiti e le
caratteristiche proprie di tale struttura, che presenta
un'organizzazione del
tutto diversa rispetto all'impresa vera e propria, cui sono tipicamente
riferiti gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro. In
particolare poi, per quanto riguarda l'addebito della mancata formazione
ed
informazione dei detenuti lavoratori, la Corte di Appello ha
sostenuto che quanto rilevato dal primo
giudice non poteva ascriversi a colpa dell'imputato, trattandosi, si
legge
nella sentenza, " di settore
d'intervento sottratto alla sua competenza" ed inoltre che non
spettava al direttore dell'istituto sollecitare fondi per la
qualificazione
professionale delle maestranze per cui concludeva che nessun profilo di
colpa
poteva rilevarsi nella condotta dell'imputato. Né spettava al direttore,
secondo la stessa Corte di Appello, accertarsi dell'effettivo uso, da
parte del
detenuto, degli occhiali, che, in ogni caso, l'istituto aveva messo a
disposizione dei detenuti lavoratori.
Il ricorso e la decisione della Corte di
Cassazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la
parte
civile contestando in particolare la dichiarata non applicabilità o
parziale
applicabilità della normativa antinfortunistica dettata dal richiamato
D. Lgs.
in ragione delle asserite particolarità connesse con il luogo di lavoro e
ponendo l’attenzione sull’obbligo da parte del direttore dell’Istituto
di
formare ed informare le maestranze nonché di verificare che il
lavoratore
avesse ricevuto la formazione e le informazioni necessarie per
l'espletamento
dell'attività per la quale era stato avviato al lavoro, nonché, in ogni
caso,
di evitare l'avviamento al lavoro di personale impreparato e non
qualificato e
rimarcando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale
risponde
dell'infortunio subito dal lavoratore il datore
di
lavoro che omette di accertare, direttamente o a mezzo di propri
incaricati, che il dipendente si avvalga degli strumenti di protezione
idonei a
salvaguardare la sua incolumità.
L’imputato ha contestata la fondatezza del ricorso ed ha chiesto che lo
stesso
venisse dichiarato inammissibile, ovvero venisse rigettato. La
Corte di Cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso della
parte civile ed ha annullata la sentenza impugnata, limitatamente alle
statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado
di appello e nel far ciò ha fornito degli utili indirizzi circa
l’applicazione
delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 a quelle particolari
attività
citate nell’art. 3 comma 2. primo periodo. “ In
realtà” secondo la Sez. IV
penale, “ la corte territoriale, pur
partendo dal corretto presupposto dell'applicabilità, anche alla
fattispecie in
esame, delle norme dettate dal Decreto Legge n. 626 del 1994, è,
tuttavia, in
concreto, pervenuta a conclusioni del tutto erronee e sostanzialmente
contrastanti con la normativa richiamata, avendo sostenuto che gli
obblighi
nascenti da detta normativa dovrebbero commisurarsi e raffrontarsi con
le
condizioni e le caratteristiche di una struttura carceraria, del tutto
particolari e diverse da quelle di una normale impresa, ovvero del
soggetto al
quale sono tipicamente riferibili gli obblighi
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro”. “ In
tal guisa”, prosegue la Corte suprema, “ avendo
la
predetta corte sostanzialmente affermato lo sconcertante principio
secondo cui
gli istituti di pena debbano quasi considerarsi delle ‘zone franche’,
impermeabili al rispetto delle norme di legge, invece che, al contrario,
come
luoghi in cui debba venir assolutamente perseguita e garantita
l'osservanza
delle leggi”. L’osservanza delle norme antinfortunistiche, sostiene
ancora la Sez. IV, e di quelle che attengono alla sicurezza
dei luoghi di
lavoro, pretesa a carico dell'imprenditore privato, non può non essere
richiesta anche a coloro che nella pubblica
amministrazione ricoprono un ruolo di responsabilità del tutto
simile a
quello dell'imprenditore privato, rispetto delle norme che ancor più
deve
pretendersi in una struttura carceraria, a tutela di un lavoratore
detenuto il
quale, in ragione della propria condizione di grave subalternità e di
soggezione derivante dalla carcerazione, non ha tutele di alcun genere,
se non
quella che deve garantirgli la struttura e chi la dirige.
In merito al riferimento fatto dalla Corte di Appello alla applicazione
delle norme contenute nel
D. Lgs. n. 81/2008 per tenere conto delle particolari esigenze connesse
al
servizio espletato ed individuate con decreto del Ministero competente
di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e
della funzione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs.
sopra
richiamato, la Corte di
Cassazione ha osservato che “ le particolari
esigenze connesse al servizio espletato riguardano evidentemente
problemi di
organizzazione e di sicurezza interna alle strutture che certamente non
possono
portare alla sostanziale abrogazione di precise norme di legge ed
all'azzeramento, o anche solo alla compressione, delle garanzie
riconosciute
dalla legge a tutti i lavoratori, senza differenze di sorta, e con
riguardo a
tutti i luoghi di lavoro, nessuno escluso” ed ha osservato inoltre
che “ il richiamo, contenuto nella sentenza
impugnata, all'esigenza di ‘declinare’ gli obblighi discendenti dalla
citata
normativa ‘secondo i limiti e le caratteristiche proprie delle strutture
carcerarie, profondamente diverse da quelle riferibili ad un'impresa o
all'imprenditore’ costituisce osservazione del tutto apodittica e, nella
sua
totale genericità, pericolosa, oltre che inaccettabile, poiché finisce
con
l'attribuire al dirigente carcerario del momento il potere di
individuare, di
volta in volta, quali obblighi prevenzionali debbano essere rispettati e
quali
no, se non, addirittura, nei confronti di chi tra i lavoratori essi
debbano
essere osservati”.
La suprema Corte ha ritenuto, inoltre, di precisare che “ il
Decreto Ministeriale Giustizia n. 338 del 1997, articolo 2, che ha
individuato le ‘particolari esigenze’ delle strutture penitenziarie (e
giudiziarie) ai fini delle norme contenute nel Decreto Legge n. 626 del 1994, ha chiarito che
dette esigenze sono quelle preordinate ad evitare la eliminazione di
fortificazioni o strutture di vigilanza, ed ancora, pericoli di fuga,
aggressioni, sabotaggi di apparecchiature o impianti, pericoli di auto o
etera
aggressività, autolesionismo, nonché il conferimento di posizioni di
preminenza
ad alcuni detenuti o internati per mantenere l'ordine e la disciplina
all'interno del carcere; direttive che attengono a specifiche ed
irrinunciabili
esigenze di sicurezza della struttura carceraria, e di quanti la
frequentano,
che non possono essere, né sono dalle disposizioni vigenti, ritenute in
competizione con le norme prevenzionali che specificamente attengono
alla
sicurezza del detenuto lavorante”.
La Sez. IV ha quindi ricordato che il D. Lgs. n. 626/1994 ha ricevuto,
per
quanto riguarda la nozione di “datore di lavoro” e la sua applicazione a
tutti
i settori di attività lavorative, privai e pubblici, ed a tutte le
tipologie di
rischio, una piena conferma dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 così come
recentemente
modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, ed ha concluso che “ solo
un'errata interpretazione della
normativa di riferimento ha impedito al giudice del gravame di escludere
l'esigibilità dal (direttore ) del
rispetto degli obblighi specifici ai quali era tenuto quale datore di
lavoro
dell'operaio infortunato. Obblighi che, come aveva correttamente
osservato il
primo giudice, gli imponevano, prima di avviare al lavoro un semplice apprendista,
che non aveva nessuna pregressa esperienza lavorativa e nessuna
competenza nel
settore, di assicurargli una specifica formazione professionale e di
fornirgli
precise informazioni circa le regole minime di sicurezza da osservare,
specie
nella manipolazione di preparati
pericolosi per la salute, di renderlo consapevole della necessità di
utilizzare i dispositivi individuali di protezione, nel caso di specie
gli
occhiali”.
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