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Anno 12 - numero 2351 di mercoledì 10 marzo 2010 - 10/03/2010
I quesiti sul decreto 81/08: l’autocertificazione dei rischi particolari
Le piccole imprese possono autocertificare la valutazione dei rischi anche nel caso vi siano presenti rischi particolari come rischio chimico, biologico, cancerogeno o mutageno? A cura di G. Porreca.
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Chiarimento circa la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi,
da parte delle piccole imprese, anche in presenza di rischi particolari come il
rischio chimico, biologico,
cancerogeno o mutageno. A cura di
Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Il comma 5 dell'art. 29
esclude dall'autocertificazione
della valutazione dei rischi, in attesa delle procedure standardizzate, le
aziende di cui all'art. 31 comma 6. Il comma 6 dell’art. 29 consente per le
aziende fino a 50 dipendenti l'adozione delle procedure standardizzate. Il
comma 7 esclude il ricorso a tale procedure alle aziende di cui art. 31 comma 6
(viene inutilmente inserita la lettera f) e alle aziende con rischi specifici
(chimico, biologico, cancerogeni, ecc.). Il riferimento contenuto nel comma 7
non andava fatto anche al comma 5 oltre che al comma 6?
Stando così le cose la domanda è: le aziende con un numero inferiore di 10
lavoratori, ma con la presenza per esempio di un rischio
chimico o biologico, o cancerogeno, o mutageno citati nel comma 7 possono
effettuare la autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi?
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Risposta
L’art. 29
del D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81 sulle modalità di effettuazione della valutazione
dei
rischi contiene un altro rompicapo del Testo Unico in materia di salute e
di
sicurezza sul lavoro ed è uno di quegli articoli che risentono di una
non
proprio felice articolazione delle disposizioni da parte del legislatore
e nel
caso particolare delle disposizioni sulle procedure standardizzate e
sulla
autocertificazione della valutazione dei rischi contenute nei commi 5, 6
e 7
dell’articolo stesso ai quali successivamente il decreto correttivo di
cui al
D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha aggiunto il comma 6-bis.
Secondo il comma 5 dell’art. 29 che fa riferimento alle procedure
standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 6 comma 8
lettera
f) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e che introduce l’autocertificazione
dei
rischi:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro
possono
autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non
si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c),
d) nonché g)”.
ed in merito è da precisare che l’art. 6 comma 8 lettera f) è quello
che ha
assegnato alla Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro
il compito, fra gli altri, di elaborare, entro e non oltre il
31/12/2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei
rischi di cui all’art. 29 comma 5, tenendo conto dei profili di
rischio
e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovranno essere
recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche
Sociali e del Ministero dell’Interno, una volta acquisito il parere
della
citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le
province autonome di Trento e Bolzano.
Con il terzo periodo il citato comma 5 ha esclusa la facoltà
di autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi per quelle attività
indicate
nell’art. 31 comma 6 lettera a), b), c), d) e g), che possiamo in
seguito
indicare per semplicità attività “a
particolare rischio”, per le quali il legislatore ha imposto la
presenza di
un servizio
di
prevenzione e protezione interno all’azienda e che sono
precisamente:
a) le aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) le centrali termoelettriche;
c) gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
g) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori
avendo ovviamente il legislatore escluse dall’autocertificazione le
aziende di
cui ai punti e) e f) dell’art. 31 comma 6 in quanto
riguardano le aziende industriali con oltre
200 lavoratori e le aziende estrattive con oltre 50 lavoratori e quindi
con un
organico ben oltre il limite dei 10 lavoratori entro il quale è concessa
tale
facoltà.
Il successivo comma 7, invece, ha esclusa la possibilità di ricorrere
alle
procedure standardizzate per le aziende di cui al comma 6 dell’art. 31
indicate
nelle lettere a), b), c), d) f) e g) aggiungendo per l’esclusione di
tale
facoltà, rispetto a quanto riportato nel comma 5, anche le aziende di
cui alla
lettera f) che riguardano le ditte estrattive con oltre 50 lavoratori.
Lo
stesso comma 7 ha introdotto però in più, con la lettera b),
l’esclusione del ricorso alle procedure standardizzate per le “aziende
in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto” ed ha nuovamente consentito di poterlo
fare,
con una modifica apportata con il decreto correttivo di cui al D. Lgs.
n.
106/2009 che ha abolita la lettera c) del comma 7, anche alle aziende
che
rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
e cioè
alle aziende che operano nei cantieri
temporanei o mobili.
Una lettura coordinata dei citati commi 5, 6 e 7, porta, per quanto
riguarda la
possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi e per quanto
riguarda
il ricorso alle procedure standardizzate per effettuare tale
valutazione, ad
individuare sinteticamente tre fasce di aziende e precisamente:
1^ fascia, comprendente le aziende
che occupano fino a 10 lavoratori, le quali possono ricorrere alle
procedure
standardizzate, quando saranno fissate, e possono ricorrere alla
autocertificazione della valutazione dei rischi;
2^ fascia, comprendente le aziende
che occupano da 11 a 50 lavoratori, le quali possono
ricorrere alle
procedure standardizzate, quando saranno fissate, e non possono
ricorrere
all’autocertificazione della valutazione dei rischi;
3^ fascia, comprendente le aziende
che occupano più di 50 lavoratori, le quali non possono ricorrere né
alle
procedure standardizzate né all’autocertificazione della valutazione dei
rischi.
Le tre fasce sopra indicate non riguardano comunque le aziende di cui
all’art.
31 comma 6 sopra definite “a particolare
rischio” in quanto esse non possono comunque ricorrere alla
autocertificazione della valutazione dei rischi né potranno ricorrere
alle
procedure standardizzate qualunque sia l’entità del loro organico.
Il vero rompicapo, invece, sorge per quanto riguarda le “aziende
in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi
all'esposizione ad amianto”
citate nella lettera b) del comma 7 dell’art. 29 in quanto, per come è stato scritto tale comma 7 che
fa riferimento alle disposizioni del comma 6, relative alle procedure
standardizzate e non anche a quelle del comma 5 relative
all'autocertificazione
della valutazione dei rischi, sembrerebbe che a quelle aziende nelle
quali si
svolgono attività che possono esporre i lavoratori a rischi specifici
aggressivi, quali i rischi chimici, biologici, ecc, sia impedito il
ricorso
alle procedure standardizzate ma sia consentito invece il ricorso
all’autocertificazione della valutazione dei rischi e ciò contro ogni
logica in
quanto si è in presenza di rischi di natura particolare.
In risposta al quesito formulato, quindi, si esprime il parere che il
legislatore nell’andare ad affiancare nel comma 7 alle attività di cui
all’art.
31, citate sia nel comma 6 che nel comma 5, quelle attività che
espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici,
ecc. di cui alla lettera b) abbia voluto escludere anche queste dalla
facoltà
di ricorrere alla autocertificazione dei rischi. E’ chiaro che l’arcano,
se non
giunge prima un’auspicabile interpretazione autentica da parte delle
istituzioni competenti, potrà essere risolto solo in sede di Conferenza
Stato-Regioni che, come già indicato, dovrà fissare le modalità per le
procedure standardizzate e che quindi potrà esprimersi sull’argomento e
fornire
gli opportuni indirizzi.
A sostegno della tesi che anche le aziende fino a 10 lavoratori debbano
elaborare un documento completo di valutazione dei rischi se nell’ambito
delle
stesse i lavoratori possono essere esposti ai particolari rischi
sopraindicati
si fa presente che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 in alcuni Titoli del
proprio
testo che si riferiscono a dei tipi di rischio specifico dispone
esplicitamente
la elaborazione di un apposito documento di valutazione dei rischi e si
rammenta, inoltre, quanto già in merito aveva indicato con l’art. 4
comma 11 il
D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ora sostituito con il D. Lgs. n. 81/2008,
secondo il
quale “il
datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che
occupano fino
a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione
del documento di valutazione dei rischi), ma è tenuto
comunque ad autocertificare
per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve
essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di
valutazione dei rischi) le aziende
familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza” decreti che non
sono poi
stati mai emanati benché fosse stata avvertita la necessità di imporre a
quelle
aziende la redazione del documento di valutazione dei rischi e di
impedire il
ricorso all’autocertificazione.
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