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Lo sapevi che – Un dossier sulla data certa

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

19/06/2009

Un riepilogo sulla data certa: come applicarla alla valutazione dei rischi, sentenze della Cassazione, chiarimenti del Garante Privacy, dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero del lavoro. A cura di R.Dubini, avvocato in Milano.

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Occorre doverosamente premettere che la data certa è una garanzia nei confronti dei terzi estranei alla predisposizione del documento prevista e regolata dall'articolo 2704 del codice civile del 1942.
 
Si tratta di una nozione che ha però rilevanza anche in materia penale, com'è ovvio: ad esempio  "gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del p.m. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dello stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa (Cass. Penale sez. III, 29.5.2005, p.m. in procedura Aldrico e altri, CED Cass. 232346), ma più oltre ne vedremo un'applicazione importante proprio in materia di diritto penale del lavoro.
 
 
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Chi scrive che  "la questione della 'data certa'" sarebbe "molto controversa" (sic), per quanto riguarda l'obbligo vigente ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e l'italica abitudine di spaccare il capello in quattro sempre e comunque con l'intento neppure troppo nascosto di eludere gli obblighi di legge, e che sarebbe  "sufficiente (se non eccessivo [sic]) datare e far siglare ogni pagina del DVR da datore di lavoro, RSPP, medico competente (ove previsto) e RLS" non sa letteralmente quel che scrive.
 
Una tale sottoscrizione datata non ha alcun valore di data certa, posto che detti soggetti sono gli autori, i legali responsabili, i collaboratori  e i consultati necessitati e legalmente obbligatori e obbligati (art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008)  del documento di valutazione dei rischi, e quindi la loro attestazione, essendo i diretti cointeressati, non dimostra nulla a terzi estranei.
 
L'articolo 2704 del codice civile rigetta questo approccio illegittimo, grossolano e “spannometrico” e pretende che la data certa sia attestata con modalità certa in modo equivalente a quello della firma autenticata, dell'atto pubblico ecc. cosa che quattro firme non autenticate non hanno, posto che in generale una firma non autenticata non ha valore di data certa, mai.
 
E tutto ciò è confermato dalla stessa bozza di decreto correttivo, che non dice che la data certa può essere attestata dalle firme citata, ma elimina l'obbligo della data certa lo sostituisce con l'obbligo delle firme e soggetti citati (cosa peggiore della data certa, il rimedio è peggiore del male, perché introduce obblighi di firma prima inesistenti, e  facilità così enormemente l'attività sanzionatoria degli organi di vigilanza).
 
Inoltre occorre osservare “che il principio in base al quale «il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa» (art. 28 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) trova la sua evidente ratio nella necessità avvertita dal legislatore di porre rimedio, in qualche modo, alla tendenza di retrodatare il documento; inoltre, questa innovazione deve essere messa in relazione anche alla correlata abolizione dell'obbligo di comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro (di cui all'art. 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) che ora deve essere tassativamente riportato proprio nel documento di valutazione [(ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera e)]”.
 
Occorre riflettere attentamente sulla dizione usata dal legislatore: «il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa» (art. 28 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008).
 
Ogni documento di valutazione dei rischi, a far data dal 16 di maggio 2009, deve essere munito di data certa , e questo vale tanto per i documenti redatti dal 16 di maggio 2009 in poi, quanto per quelli elaborati in data  antecedente il 16 maggio 2009, per i quali la data originale resta immutata, ma in data 16 maggio si doveva attestarne la legale esistenza con la data. 
 
Se così non fosse si consentirebbe di continuare col malcostume, vera e propria piaga, di retrodatare i documenti di valutazione dei rischi, che si potrebbe datare prima del 16 maggio 2009, pensando così, peraltro erroneamente e illegittimamente, di poter continuare ad eludere gli obblighi inderogabili di legge.
 
La mancanza della data certa al 16 maggio 2009, espone il datore di lavoro all'obiezione che il documento è stato in realtà predisposto, ad esempio, dopo un evento infortunistico avvenuto dopo il 16 maggio 2009 e retrodatato a prima del 16 maggio 2009 al fine di eludere, come sempre, l'obbligo di valutare i rischi prima che questi si manifestino.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
 
L’approfondimento prosegue nel “Dossier Data Certa” (formato PDF, 105 kB).


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