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Imparare dagli errori: attrezzature montate e usate non correttamente

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

09/06/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: montaggio e uso non conforme delle attrezzature di lavoro nelle attività in quota. Gli obblighi del datore e dei lavoratori e la sicurezza dei ponteggi su ruote nel D.Lgs. 81/2008.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 

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Deviamo leggermente dal nostro viaggio tra i rischi di macchine e attrezzature di lavoro non conformi, raccontando in questa puntata non tanto di conformità in relazione all’attrezzatura, ma in relazione al montaggio e all’uso da parte dei lavoratori.
 
La scheda di cui parliamo è relativa a lavori in quota ed in particolare ad attività di montaggio di una pensilina metallica.
 
L’infortunio “è avvenuto per il rovesciamento del trabattello” sul quale l’infortunato ed un suo collega  stavano lavorando per montare una pensilina dell’altezza di 6 metri all’ingresso del capannone.
Per eseguire il lavoro in quota (saldature delle travi della pensilina) i due dipendenti “utilizzavano un trabattello che avevano prelevato la mattina dalla ditta e che avevano montato sul posto”.
In particolare il montaggio del ponte è stato “eseguito senza seguire le istruzioni che prevedevano il montaggio di barre stabilizzatrici”: all’atto del sopralluogo dei tecnici dell’ASL “si è potuto accertare che le stesse erano rimaste depositate sul camion”.
Tra l’altro “non risulta che sul camion ci fosse anche il libretto d’uso del trabattello”.
 
Oltre all’irregolarità del montaggio e alla non conformità alle prescrizioni del costruttore, “i due operai operavano seguendo modalità scorrette e a rischio da un punto di vista della sicurezza”.
 
Ad esempio il fatto che le ruote del trabatello non fossero state frenate “fa supporre che, mentre uno dei due stava sul ponte, l’altro da terra lo spingesse”.
Mentre i due operai operavano le saldature sulle travi “ad un certo punto, durante lo spostamento del ponte le ruote devono aver incontrato un ostacolo, con buona probabilità il cavo volante di alimentazione della saldatrice o della mola portatile”, provocando il  rovesciamento del trabattello.
L’infortunato, che si trovava sul piano più alto dell’attrezzatura, sentendola cadere, “in un primo momento si è appeso alla struttura della pensilina, ma non è riuscito a rimanervi a lungo ed è quindi caduto a terra da una altezza di circa quattro metri”.
 
Dunque siamo di fronte ad un’attrezzatura di lavoro montata non correttamente e con un libretto d’uso mancante.
Riguardo a quest’aspetto il comma 4 dell’articolo 71 del Decreto legislativo 81/2008 indica:
 
 
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
(…)
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
    a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
(…)
 
 
Un fattore determinante dell’incidente è tuttavia l’uso non idoneo dell’attrezzatura, la permanenza di operai sul trabattello mentre dei colleghi lo movimentano.
 
Non dimentichiamo che il D.Lgs. 81/2008 indica obblighi non solo per il datore di lavoro ma anche per i lavoratori, lavoratori che si auspica essere stati adeguatamente formati e informati riguardo alle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro:
 
Art. 20.
Obblighi dei lavoratori
 
  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori devono in particolare:
    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
    d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
(…)
 
 
 
Infine indichiamo nuovamente, l’abbiamo già fatto in una precedente puntata,  le caratteristiche di sicurezza che secondo il D.Lgs. 81/2008 deve avere un ponte mobile su ruote (Titolo IV, Capo II, Sezione VI):
 
Art. 140.
Ponti su ruote a torre
  1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
  4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
  5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.  
 
 
 
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda numero 1791.
 
 
Tiziano Menduto



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