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Accertare la tossicodipendenza: i medici e i servizi competenti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

21/04/2009

Ruoli e procedure nell’accertamento di assenza di tossicodipendenza tra i lavoratori. L’intesa del 30 ottobre 2007, le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, il medico competente, il SerT, i servizi di prevenzione e i laboratori.

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Abbiamo presentato nei giorni scorsi alcuni interventi, tratti dal supplemento del numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, sul ruolo del medico del lavoro in relazione al problema dell’alcolismo, della tossicodipendenza, della assunzione di sostanze psicotrope e della sicurezza sul lavoro.
 
Nell’articolo “Accertamento di assenza di tossicodipendenza: le procedure da adottare ed il ruolo dell’organo di vigilanza”, scritto da G. Petrioli e R. Baronti, viene invece analizzata nel dettaglio la normativa in relazione ai diversi soggetti coinvolti per l’applicazione delle norme (medici competenti, SerT, USL, datori di lavoro, laboratori, lavoratori, …).

 

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Medici Competenti
È evidente che il Medico Competente è la figura centrale intorno alla quale ruota l’applicazione della norma: è lui che, una volta ricevuto l’elenco dei lavoratori che debbono essere sottoposti a controllo sanitario, organizza i controlli per i lavoratori.
- “la finalità dell’accertamento è quella di verificare l’assenza di assunzione con test di screening”;
- in caso di positività degli accertamenti effettuati il lavoratore deve essere inviato al Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) (o ad altra struttura sanitaria competente prevista dall’Intesa per il personale navigante e per il personale addetto alla circolazione dei treni) “provvedendo immediatamente a redigere un giudizio di inidoneità temporanea sulla base del quale il datore di lavoro deve immediatamente allontanare il lavoratore dalla effettuazione delle mansioni a rischio”.
- qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SerT o da altra struttura sanitarie competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell’attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
 
L’art. 5 specifica invece che il “controllo per i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nell’allegato all’Intesa stessa sarà in linea di massima annuale, salvo diversa motivata determinazione del Medico Competente (MC) ed attribuisce al MC il compito di programmare l’effettuazione, in accordo con il datore di lavoro per ridurre i problemi alla organizzazione del lavoro, il calendario dei controlli”.
Nel caso il lavoratore non si presentasse alla visita, verrà richiamato e dovrà presentarsi entro 10 giorni. Se questo non accadesse dovrà essere allontanato dallo svolgimento della mansione a rischio e sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 59 del D.L.vo 81/2008.
 
Riguardo poi all’effettuazione del test di screening l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sancito nella seduta del 18 settembre 2008 prevede che il Medico Competente:
- “possa provvedere ad effettuare direttamente gli accertamenti previsti con tecniche immunochimiche rapide (purché siano rispettate le concentrazioni di cut-off previste dall’accordo e sia fornita una registrazione a stampa dei risultati)”;
-  in via alternativa “potrà avvalersi per la effettuazione del test tossicologico di primo livello di strutture laboratoristiche pubbliche o abilitate dalle Regioni o dalle Province autonome”.
 
In particolare l’accordo prevede l’effettuazione dell’accertamento sanitario ad opera del MC:
– “prima dell’affidamento della mansione (ma non in fase preassuntiva);
– periodicamente, di norma con frequenza annuale;
– per ragionevole sospetto segnalato al MC dal datore di lavoro;
– dopo incidenti o infortuni sul lavoro;
– nell’ambito di un monitoraggio cautelativo prima della riammissione alla mansione a rischio di un lavoratore che sia stato sospeso per esisto positivo per uso di sostanze stupefacenti;
– dopo il rientro al lavoro nello svolgimento di una mansione a rischio dalla quale era stato sospeso per precedente positività per uso di sostanze stupefacenti”.
 
In caso di mancata effettuazione degli accertamenti il Medico Competente è sanzionato con le modalità previste dall’art. 58 c.1 lettera b del D.L.vo 81/2008 (arresto fino a 2 mesi ed ammenda da 1.000 a 4.500 €) per la violazione dell’art. 25 comma 1 lettera b.
 
I Servizi per le Tossicodipendenze
Ai SerT afferiscono i lavoratori che “sono stati riscontrati temporaneamente inidonei da parte del Medico Competente che ha effettuato l’accertamento di primo livello”.
Questi dovranno diagnosticare l’uso di sostanze e l’eventuale stato di tossicodipendenza e l’esito dell’accertamento, comunicato al Medico Competente, comporterà per il lavoratore i seguenti effetti:
– “l’uso saltuario di sostanze stupefacenti comporterà l’effettuazione di un anno di monitoraggio cautelativo, ad opera del Ser.T., prima della riammissione del lavoratore nella mansione a rischio”;
 – “lo stato di tossicodipendenza comporterà per il lavoratore l’inserimento in un percorso riabilitativo con la conservazione del posto di lavoro”.
 
È evidente che “il carico di lavoro che ricadrà sui Ser.T. sarà notevole e con probabile onere economico a carico del Servizio sanitario nazionale”.
 
Servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro delle Aziende USL
In merito a questi servizi gli autori ricordano che a loro “compete la promozione dell’applicazione della norma attraverso l’informazione ai soggetti sociali interessati sui contenuti della stessa e delle modalità interpretative adottate per gli aspetti più controversi (assistenza)”.
Chiaramente ai Servizi di prevenzione compete anche la fase di vigilanza e controllo sul rispetto della norma stessa.
 
 
Laboratori deputati alla esecuzione delle analisi
Anche in questo caso si sottolinea che “tutti gli accertamenti tossicologici previsti dall’Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni o dalle Province autonome, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze”.
In particolare dovranno essere applicate procedure che garantiscano la sicurezza della qualità delle analisi, procedure su cui gli autori si soffermano ampiamente nell’articolo.
I risultati dovranno essere deve essere comunicati al Medico Competente in forma riservata e nei termini previsti dalla normativa.
 
 
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: le procedure da adottare ed il ruolo dell’organo di vigilanza” (formato pdf, 61 kB), scritto da G. Petrioli (Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 10 di Firenze) e R. Baronti (Laboratorio di Sanità Pubblica Azienda USL 10 Di Firenze) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXX, n°3/Supplemento, luglio e settembre 2008.


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