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Alcolismo e tossicodipendenza: il ruolo del medico del lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

16/04/2009

Dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti, l’accertamento e la sicurezza sul lavoro. Alcuni interventi sul ruolo del medico competente e sulle criticità delle normative e delle procedure vigenti.

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Sul supplemento del numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia sono apparsi una serie di articoli che affrontano il problema dell’alcolismo, della tossicodipendenza e della assunzione di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro in rapporto al ruolo del medico del lavoro.
 

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In “Abuso acuto e cronico di alcol e lavoro”, scritto da L. Riboldi e L. Bordini, si ricorda che “il consumo non moderato e/o l’abuso di sostanze alcoliche ha importanti conseguenze non solo sulla salute delle popolazione generale ma anche sulla possibilità di svolgere qualsiasi lavoro in condizioni di sicurezza”.
Infatti queste abitudini di vita sono associate nei luoghi di lavoro ad un aumentato rischio di infortuni (dal 10 al 30% del totale), ad un incremento del numero di assenze, ad una maggiore precarietà, alla “possibile interazione e/o potenziamento degli effetti di altri tossici presenti nel ciclo produttivo” e alla riduzione progressiva della capacità lavorativa.
 
Le istituzioni hanno promosso in questi anni diversi interventi preventivi e normative che vedono coinvolta in modo sempre più rilevante la figura del medico competente.
Ma quali strumenti diagnostici ha a disposizione il medico competente per l’individuazione delle condotte d’abuso e di alcoldipendenza?
Nei casi acuti la misurazione alcolimeterica su sangue, saliva e aria espirata e nei casi di abuso cronico - oltre ai più tradizionali indicatori (AST, ALT, gammaGT, MCV) - anche strumenti di recente introduzione (CDT) o in via di validazione (etilglucuronide).
Riguardo a queste problematiche - relative al “comportamento della persona e non a condizioni di rischio derivanti dalle attività lavorative svolte” – può essere rilevante “la funzione ed il contributo che la medicina del lavoro può offrire”.
 
In “Aspetti valutativi e gestionali del lavoratore con dipendenza da sostanze stupefacenti”, scritto da M.M. Ferrario, si entra nel merito delle problematiche e criticità relative al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope che prevede l’accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, per alcune categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
L’Elenco di categorie di lavoratori è stato pubblicato con l’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 che “estende la norma non solo ai tossicodipendenti, ma anche ai consumatori occasionali di sostanze stupefacenti o psicotrope; ed attribuisce al Medico Competente (MC) aziendale il compito di provvedere a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendo i lavoratori,… a specifici test di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, con l’obbligo di esprimere il giudizio di idoneità o temporanea inidoneità alla mansione.
 
Ma veniamo alle criticità evidenziate dall’autore.
Innanzitutto “non è scontato avere attribuito l’onere degli accertamenti al MC, collegandoli al giudizio di idoneità”: infatti non è consolidato nella nostra legislazione che il MC si assuma una “responsabilità verso terzi”, “sebbene a livello internazionale l’ICOH lo preveda”.
Si tratta in questo caso di un vero e proprio “ampliamento del campo di competenza dell’attività del MC, non più solo indirizzato alla peculiare tutela della salute del dipendente”, ampliamento che potrebbe trovare applicazione futura anche in altri ambiti (ad esempio il rischio biologico).
È necessaria dunque “una riflessione che definisca gli ambiti di tale estensione e soprattutto se l’essenza del giudizio sia di idoneità, come la legislazione indica, oppure di inabilità temporanea o totale, che in tal caso invoca altre responsabilità e competenze”.
 
Il documento inoltre, anche in relazione ai dettagli legislativi delle norme procedurali, solleva alcune problematiche relative a:
- difficoltà operative per la realizzazione della raccolta ed analisi dei campioni;
- modalità operative di screening;
- connessione degli accertamenti con la sorveglianza sanitaria del Decreto legislativo 81/2008;
- collaborazione tra medici competenti e SerT, gli “organismi di secondo livello che la normativa invoca per la definizione diagnostica e per intraprendere programmi di riabilitazione, di affronto e gestione dei soggetti che fanno uso saltuario di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
 
Infine anche “La diagnosi di II livello ed i percorsi riabilitativi: il ruolo dei Servizi per le Tossicodipendenze”, scritto da M. Tosi, parte nella sua analisi dal recente Accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008; accordo che prevede la definizione delle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nei lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Le indicazioni procedurali descrivono:
- i compiti del medico competente;
- i compiti del SerT;
- le indicazioni per la visita medica;
- i test di 1° livello;
- gli esami di conferma e i valori soglia;
- la raccolta del campione;
- la catena di custodia;
- le procedure di 2° livello (SerT);
- la certificazione e le tariffe.
 
Gli accertamenti di II livello, a cura del SerT (Servizio per le Tossicodipendenze), “devono individuare la presenza o assenza di tossicodipendenza, nonché le modalità e la frequenza di assunzione delle sostanze” e permettono di stilare una “certificazione di idoneità / non idoneità alla ripresa delle mansioni a rischio da parte del lavoratore”.
 
I SerT, oltre ad “accertare la presenza / assenza di tossicodipendenza, debbano rilevare le modalità e la frequenza di assunzione delle sostanze” e nel caso “venga diagnosticata una situazione di tossicodipendenza, deve essere garantita sia la possibilità di un trattamento, che la conservazione del posto di lavoro per la durata del trattamento, come previsto dall’art. 124 del DPR 309/90”.
 
L’intervento dopo aver approfondito tipologia e modalità degli accertamenti di II livello entra nel dettaglio del rapporto di questi servizi con i Medici Competenti, “verso i quali si sta strutturando sia un’area di collaborazione, sia la disponibilità ad una consulenza su questa materia specialistica” e solleva alcune criticità.
Ad esempio in relazione alla necessità della certezza dei requisiti dei laboratori di analisi, un elemento che “diviene indispensabile come salvaguardia del lavoratore, del medico competente e del medico del SerT, a cui spetta la compilazione del certificato di fine percorso”.
 
 
 
Abuso acuto e cronico di alcol e lavoro” (formato PDF, 394 kB) di L. Riboldi e L. Bordini (Medicina del Lavoro 1, Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXX, n°3/Supplemento, luglio e settembre 2008. 
 
Aspetti valutativi e gestionali del lavoratore con dipendenza da sostanze stupefacenti” (formato PDF, 97 kB), scritto da M.M. Ferrario (Professore Associato di Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi dell’Insubria, Varese) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXX, n°3/Supplemento, luglio e settembre 2008.
 
La diagnosi di II livello ed i percorsi riabilitativi: il ruolo dei Servizi per le Tossicodipendenze” (formato PDF, 47 kB),  scritto da M. Tosi (Regione Lombardia, DG Famiglia e solidarietà sociale, UO Accreditamento e Qualità) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXX, n°3/Supplemento, luglio e settembre 2008.
 
 
 
Tiziano Menduto


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