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I quesiti sul decreto 81/08: le regole della sicurezza negli appalti

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

11/03/2009

Chiarimenti sulla figura del committente e sugli obblighi delle imprese affidatarie sia nei cantieri temporanei o mobili che in tutte le altre attività imprenditoriali in genere. A cura di G. Porreca.

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Sul rapporto fra committenti, imprese affidatarie, imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri temporanei o mobili e nelle attività imprenditoriali in genere.
 
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
Una ditta subappaltatrice che ha avuto in appalto dei lavori da una impresa affidataria e che a sua volta trasferisce ad altra impresa parte dei lavori avuti in affidamento deve ritenersi o meno a sua volta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come ditta affidataria nei confronti della ditta subsubappaltatrice e sulla stessa ricadono tutti gli obblighi di vigilanza e di gestione imposti dallo stesso decreto legislativo per i lavori appaltati?
 
Risposta
Il committente viene più volte citato, sia pure con significato diverso, nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare nel Titolo IV Capo I relativo ai cantieri temporanei e mobili e nel Titolo I dello stesso D. Lgs. contenente i principi generali comuni.
 
Il committente è definito nell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, ma si badi bene ai soli fini degli effetti delle disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV dello stesso D. Lgs. relativo ai cantieri temporanei o mobili, così come specificatamente indicato all’inizio del comma 1. dello stesso articolo, come il “soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”. Per semplicità sarà indicato nel seguito come “committente ex D. Lgs. n. 494/1996”, decreto che del resto lo aveva per primo definito. Il committente, quindi,  è in altre parole nei cantieri temporanei o mobili colui che ha commissionato l’opera per la realizzazione della quale è stato installato un “cantiere”, il quale a sua volta definito alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 89 come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
 
Il committente indicato nel Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare nell’articolo 26, applicabile, si fa osservare, a tutte le attività imprenditoriali, è invece da intendersi, essendo tale articolo riferito agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, come il soggetto appaltante firmatario del contratto di appalto, di subappalto e di somministrazione e per semplicità nel seguito sarà indicato come “committente-appaltante” per distinguerlo da quello già individuato nell’art. 89. Due figure diverse, quindi, che però possono anche coincidere ma solo nel caso in cui l’attività appaltata si svolge in un cantiere temporaneo o mobile nel quale il committente per il quale viene realizzata l’opera è anche l’imprenditore appaltante.
 
Gli obblighi fissati dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico del committente ex D. Lgs. n. 494/1996 sono inseriti nell’art. 90 dello stesso D. Lgs., il quale con l’art. 93 comma 1 ne ha stabilito anche le responsabilità, mentre gli obblighi a carico del committente-appaltante sono stati individuati nel citato art. 26 che ha recepito ed integrato l’art. 7 dell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., articoli arcinoti e che non si ritiene il caso di stare qui a richiamare, ritenendo opportuno però precisare che gli obblighi stessi di cui all’art. 26 sono applicabili solo nel caso in cui il committente-appaltante rivesta anche la figura di datore di lavoro dell’azienda o della organizzazione nell’ambito della quale l’appaltatore è chiamato a svolgere la propria attività per dar corso al servizio o ai lavori appaltati.
 
La definizione di impresa affidataria è, invece, contenuta, anche essa agli effetti dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale essa è stata individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
 
Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.
In base all’art. 96 comma 1, infatti:
  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
    b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
    c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
    e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
 
e con il comma 2:
  “2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3”
 
In base all’art. 97, invece:
“1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione”. 
 
Per meglio intendersi facciamo ora riferimento ad una struttura generale organizzativa dei lavori effettuati in una azienda, la più complessa possibile ma che poi non è lungi dal riscontrarsi nella realtà, del tipo di quella di seguito indicata e che può vedere la presenza contestuale di un committente datore di lavoro (A), di uno o più appaltatori (B), di uno o più subappaltatori (C, D) e di lavoratori autonomi (E), se non di subsubappaltatori (F).         
 
A tal punto nell’esaminare una organizzazione così complessa quale è quella sottoindicata ben si innesta il quesito sopra formulato e ci si chiede se, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell’art. 26 sugli appalti, tutte le imprese che trasferiscono parte dell’appalto avuto in affidamento, quale ad esempio l’impresa (C) sono da considerarsi o meno quali committenti nel senso di soggetti contraenti dell’appalto, e se quindi ad esse siano applicabili o meno tutti quegli obblighi già esistenti fra il committente (A) ed il primo appaltatore (affidataria) (B) e cioè di verifica della idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici nonché di informazione, di cooperazione, di coordinamento e di individuazione dei rischi interferenziali. La risposta non può che essere positiva perché gli obblighi di cui all’art. 26 citati sono legati ai singoli contratti che sono stati stipulati fra le varie imprese operanti nella stessa azienda o per conto della stessa azienda.
 
Una diversa interpretazione che vedrebbe gli obblighi indicati nell’art. 26 solo a carico del primo committente (A) nei confronti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nella propria azienda, limiterebbe inconcepibilmente solo alla fonte quella azione di controllo e di verifica necessaria a assicurarsi della regolarità dei lavori realizzati in azienda e potrebbe mettere in difetto tutta la struttura richiesta dal D. Lgs. n. 81/2008 per garantire la sicurezza sul lavoro nel campo degli appalti e subappalti. In altre parole, in linea generale, sta ad ogni singola impresa che chiama un’altra impresa ad operare per proprio conto ed alla quale trasferisce parte o tutta la realizzazione dell’opera già avuta in appalto, di verificare, qualunque sia la loro posizione ed il livello nella cascata degli appalti e subappalti, sia l’idoneità tecnico-professionale che la regolarità della posizione contributiva dell’impresa interessata. L'interpretazione sopraindicata è del resto in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza, anche da tempo, in base al quale tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro esistenti fra il committente e l'appaltatore si trasferiscono pari pari fra l'appaltatore ed il suo subappaltatore.
 
Nel campo dei cantieri temporanei o mobili è vero che l’art. 26 va letto in coordinamento con le disposizioni dettate dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il Titolo IV  e che, in base all’art. 96 comma 2, l’accettazione da parte di ciascun datore delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni ci cui all’articolo 26 commi 1 lettera b) e 3 e relative alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici, alla elaborazione del DUVRI e alla promozione della cooperazione e del coordinamento, ma rimangono in pieno vigore tutti gli altri adempimenti dello stesso articolo 26 relativi alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi ( comma 1 lettera a), alla cooperazione e coordinamento (comma 2, lettera a e b), alla solidarietà fra imprenditore committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori  per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Inail o dell’Ipsema (comma 4) e della individuazione  dei costi della sicurezza relativi allo specifico appalto (comma 5).


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Rispondi Autore: paolo monaco. - likes: 0
11/03/2009 (19:34)
Dato che opero come ponteggiatore molte volte ci troviamo ad operare in luoghi con gente, es. allestimenti di strutture palchi ecc. per manifestazioni, il più delle volte il committente è un ente pubblico, chiedendo la delimitazione dell'area per operare in totale sicurezza, visto sopra sarà sempre il comune a sua volta a coordinare le varie inprese o l'agenzia appaltatrice dell'opera?

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