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I quesiti sul decreto 81/08: sull'uso corretto dei DPI

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: DPI

25/02/2009

Chiarimenti circa le sanzioni da applicare per gli inadempimenti relativi all’uso dei dispositivi di protezione individuale di cui al titolo III e dell’art. 18 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008. A cura di G. Porreca.

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Presentiamo due quesiti che forniscono chiarimenti circa le sanzioni da applicare per gli inadempimenti relativi all'uso dei dispositivi di protezione individuale di cui al titolo III del d. lgs. n. 81/2008 e per il mancato controllo sull'uso dei DPI da parte dei lavoratori previsto dall'art. 18 comma 1 lettera f) del d. lgs. n. 81/2008.
 
A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
 
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Primo quesito
Per le violazioni agli articoli contenuti nel Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai DPI non sono espressamente previste dal legislatore delle penalità. Non si può applicare in tal caso l'art. 18, comma 1, lettera d) dello stesso decreto che è punito con l'art. 55, comma 4, lettera b) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2000 a 5000 euro?
 
Risposta
Come si è avuto modo già di osservare in occasione della risposta ad altri quesiti il sistema sanzionatorio nel D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è stato un po’ bistrattato nel senso che è possibile riscontrare interi Capi che pur introducendo degli obblighi non prevedono una copertura sanzionatoria, casi in cui per gruppi anche corposi di prescrizioni si applica una sola sanzione e casi anche di sovrapposizioni di sanzioni per la stessa violazione (vedi le prescrizioni sui luoghi di lavoro, sulla sicurezza delle attrezzature, sull’uso dei DPI, ecc.).
 
Quello a cui si fa riferimento nel quesito è l'obbligo generale che il datore ha di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI, obbligo che era già presente nel D. Lgs. n. 626/1994 nel corrispondente art. 4 comma 5 lettera d), allora sanzionato con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 euro ed ora con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2000 a 5000 euro.
 
Gli articoli che per quanto riguarda i DPI non sono invece oggetto di sanzioni sono quelli contenuti nel Capo II del Titolo III del Testo Unico (artt. da 74 a 79), che corrispondono a quelli già contenuti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 626/1994, e cioè quelli relativi agli obblighi, posti sia a carico dei datori di lavoro che dei lavoratori, sull'uso dei DPI stessi nonché sulla loro tenuta, sulla formazione ed informazione dei lavoratori, sull'addestramento degli stessi, ecc., obblighi che invece nel D. Lgs. n. 626/1994 erano coperti da relativa sanzione.
 
L'obbligo della fornitura di idonei DPI, contenuto nell'art. 18 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008, d’altro canto, ritorna in alcuni Titoli successivi al primo e relativi ad alcuni rischi specifici come ad es. nell'art. 193 per i rumori, nell'art. 225 per il rischio chimico, nell'art. 241 per il rischio cancerogeno o mutageno, ecc. In tal caso, come è noto, per espressa indicazione contenuta nell'art. 298 dello stesso Testo Unico sul principio di specialità, si applica la sanzione di cui alla disposizione speciale.
 
 
Secondo quesito 
Da una lettura accurata del T.U. non risulterebbe essere assistita da provvedimento sanzionatorio, in capo al datori di lavoro (tale sanzione adesso è solo a carico del preposto), la specifica norma di cui all’art. 18 lett. f) che richiede al datore di lavoro di far osservare ai propri dipendenti l’utilizzo dei DPI. E' legittimo, in assenza della figura del preposto, ritenere responsabile per tale inadempienza il datore di lavoro considerato che la previgente normativa ex art. 4 lett. c  e art. 389 lett. c del DPR 547/55 prevedeva la relativa sanzione a carico di entrambi i soggetti .
 
Risposta
Nell’applicazione delle sanzioni penali non è consentito andare né per analogia né per logica per cui se una violazione non è stata supportata esplicitamente da una sanzione, vuoi per dimenticanza del legislatore vuoi per un refuso non è possibile estendere le penalità a persone diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore medesimo per cui non si ritiene che si possa addebitare al datore di lavoro l’inadempienza ad un obbligo che il legislatore a posto a carico del preposto che è figura ben diversa dal datore di lavoro stesso né si ritiene faccia testo l’osservazione che il D.P.R. n. 547/1955 ora abrogato prevedesse per lo stesso obbligo una sanzione a carico di entrambe le figure..
 
Come già specificato nella risposta al primo quesito il sistema sanzionatorio nel D. Lgs. n. 81/2008, è stato un po’ bistrattato nel senso che è possibile riscontrare nel decreto interi Capi che pur introducendo degli obblighi non prevedono una copertura sanzionatoria, casi in cui per gruppi anche corposi di prescrizioni si applica una sola sanzione e casi anche di sovrapposizioni di sanzioni per la stessa violazione.
 
Esemplare è il caso che riguarda proprio i DPI in quanto per la mancata fornitura è prevista una sanzione in violazione dell’art. 18, comma 1, lettera d) mentre non sono previste sanzioni per tutti gli obblighi relativi all’uso dei DPI medesimi contenuti nel Capo II del Titolo III del Testo Unico (artt. da 74 a 79). La mancata fornitura dei DPI, ancora, viene punita sia nel Titolo I contenente gli obblighi generali del datore di lavoro che in alcuni altri successivi Titoli inerenti alla esposizione ad alcuni particolari rischi quali il rumore, il rischio cancerogeno ed il rischio chimico.
 


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Rispondi Autore: francesco annese - likes: 0
03/06/2016 (17:10:58)
violazione art. 18 comma 1 lett G del DLGS 81/2008 perché il datore di lavoro invia il proprio dipendente con mansioni di autista alla visita medica dopo cinque giorni dall'assunzione... da considerare che il dipendente assunto ha svolto l'attività di autista solo dopo l'idoneità del medico competente.

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