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Convertito in legge il "milleproroghe"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio psicosociale e stress

23/02/2009

Il decreto legge milleproroghe è stato convertito in legge dalla Camera: in vigore le novità in tema di sicurezza sul lavoro e le proroghe per i decreti attuativi del decreto 81 per alcune settori: scuole, pubblica sicurezza, trasporti.

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La Camera ha approvato giovedì scorso, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo approvato dal Senato, il disegno di legge di conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, il cosiddetto “milleproroghe” che, tra i rinvii di numerose disposizioni legislative, contiene anche alcune proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 81/08.
 
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Viene quindi confermato il testo approvato dal Senato, che ribadisce quanto già previsto dal decreto legge di fine anno ma che contiene anche ulteriori proroghe dei termini per l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 81/08 per alcune settori: scuole, pubblica sicurezza, trasporti marittimi, aerei e ferroviari.
 
Rimandando ad un precedente articolo di PuntoSicuro per la descrizione delle novità del milleproroghe, ricordiamo che i principali cambiamenti riguardano il rinvio al 16 maggio 2009 degli obblighi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare data certa al documento di valutazione dei rischi.
 
Pietro de’ Castiglioni
 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.” - Estratto.
 
Articolo 32.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
 
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
 
2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». 
 
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2». 


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