Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Imparare dagli errori: ancora sui cantieri stradali

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sicurezza stradale

20/01/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: un operatore finisce sotto le ruote di una spazzatrice. Errori procedurali e dispositivi di segnalazione acustica di retromarcia non funzionanti.

Pubblicità

Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





Continuiamo a occuparci degli incidenti nei cantieri stradali con presenza di traffico veicolare, incidenti ancora troppo numerosi a causa del convergere intorno a questi cantieri dei rischi infortunistici propri del comparto edile e di quello dei trasporti.
 
L’incidente si è svolto durante la rimozione del manto stradale con la macchina operatrice denominata fresatrice e la contestuale pulizia con la macchina operatrice denominata spazzatrice.
L’infortunato era stato assunto il giorno precedente l’infortunio con la mansione di operaio ed era stato destinato al cantiere stradale dove svolgeva la funzione di “moviere”.
“I movieri hanno la funzione di delimitare l’ambito del cantiere ai fini della sicurezza della circolazione stradale, e la mansione consiste nel regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale in transito sull’unica carreggiata disponibile non soggetta ai lavori, e nel mantenere sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi”.
Nel cantiere stradale erano dunque “impiegati due movieri posti l’uno in testa all’avanzamento dei mezzi operativi ed uno in coda. Il senso unico alternato viene coordinato tra i due sbandieratori tramite messaggi visivi per mezzo di palette rosse e verdi o di bandiere; la comunicazione tra gli sbandieratori avviene tramite radio ricetrasmittenti, utilizzate allorché gli stessi non si vedono l’un l’altro a causa di curve o di altri ostacoli che ne impediscono la visibilità reciproca”.
 
Veniamo all’incidente.
Al via dei lavori, dato dal capocantiere, l’autista della spazzatrice “al momento dell’avvio della stessa, si è accorto che il dispositivo di segnalazione acustica di retromarcia non era funzionante".
Dopo che la prima fresata era stata completata, la fresatrice si era arrestata “per il sopravvenuto riempimento del cassone del camion posto in testa alla stessa, nel quale veniva scaricato il materiale fresato, e dalla contemporanea assenza del camion vuoto, che non era ancora giunto in cantiere”.
Il fermo della fresatrice ha avuto come conseguenza anche l’interruzione dell’attività della spazzatrice che era alle sue spalle.
L’autista, per non rimanere inattivo in attesa del camion, è sceso dalla spazzatrice per ripulire il tubo di aspirazione della stessa.
“Ad intervento ultimato, l’autista è risalito sulla spazzatrice con l’intenzione di riprendere la pulizia dello strato appena fresato; ha innestato la retromarcia ed ha avviato il mezzo percorrendo tre o quattro metri circa, quando ha avvertito la ruota posteriore sinistra sollevarsi come se stesse salendo sopra un dosso”.
Il nuovo assunto era stato investito e schiacciato “dalla ruota gemellare posteriore sinistra della spazzatrice”.
 
È evidente che una delle cause determinanti dell’incidente è la presenza di una macchina spazzatrice con dispositivo di segnalazione acustica di retromarcia non funzionante.
Riguardo a questo specifico aspetto ricordiamo che, come anche indicato nelle linee guida contenenti le procedure tecnico-organizzative per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, in merito alla sicurezza di veicoli e mezzi operativi è importante operare controlli preliminari riguardo all’idoneità dei mezzi con riferimento a:
 
- efficacia delle protezioni degli organi in movimento;
- efficacia delle protezioni degli organi di trasmissione;
- efficacia dei sistemi di frenatura e di segnalazione, visuale, acustica e luminosa.
 
Inoltre in questo caso siamo di fronte anche a diversi errori procedurali:
- dall’analisi dell’incidente risulta che l'autista della spazzatrice ha effettuato la manovra di retromarcia senza guardare;
- l’infortunato transitava erroneamente nel raggio d'azione della macchina spazzatrice.
 
Ricordiamo che nel D.Lgs. 81/2008 i commi 3,4,5 e 6 dell’art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale) indicano che:
 
  3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
    a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
  5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
 
 
 
 
 
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda del caso 13.
 
 
 
Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!