Il Senato, nel dare il via libera al disegno di legge, ha approvato l’emendamento che modifica l'articolo 306, comma 2, del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituendo "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
Ricordiamo che l’Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".
L’articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.".
L’Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei rischi.
Ricordiamo che non si tratta di una proroga immediatamente in vigore: il disegno di legge di conversione, dopo il Senato deve ora passare l’esame dalla Camera ed essere approvato entro il 2 agosto.
Non è stato invece messo in votazione l’emendamento all’articolo 4. (Differimento e proroga di termini), che prevedeva la modifica dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituendo le parole "avere
data certa" con "essere datato".
Pietro de’ Castiglioni