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Valutazione dei rischi e campi elettromagnetici: risposte a nuovi quesiti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

29/05/2008

Continuiamo ad affrontare i quesiti e i dubbi relativi ai termini di proroga dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Una domanda di un nostro lettore e la risposta dell’Ing. Paolo Rolla.

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In un precedente articolo di PuntoSicuro abbiamo affrontato il tema dei rischi per la salute connessi con l’esposizione a campi elettromagnetici alla luce di quanto indicato nel titolo VIII, capo IV e nel comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
 
Il riferimento, in quest’ultimo articolo del decreto, alla direttiva europea 2004/40/CE, emanata nel 2004, ma modificata dalla direttiva europea 2008/46/CE del 23 aprile 2008, ci aveva fatto concludere che l’adeguamento in Italia alla direttiva 2004/40/CE poteva avvenire – a meno di ulteriori modifiche legislative - entro il 30 aprile 2012.
 
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In relazione a tutto ciò un lettore ha commentato l’ articolo sulle proroghe dell’applicazione della direttiva 2004/40/CE (nell’apposita sezione commenti dell’articolo) riportando la sua interpretazione.
 
Scritto da Alberto Rosso
“In relazione all'articolo pubblicato inerente l'esposizione a CEM vorrei fare presente che:
- l'art. 306 del Testo Unico riporta i termini definiti all'art.13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE
- la Direttiva 2008/46/CE non mi risulta sia stata ancora recepita nell'ordinamento legislativo italiano, pertanto non può in Italia andare a modificare la 2004/40 recepita con il D.Lgs.257/2007 pertanto le disposizioni indicate in quest'ultimo decreto sono totalmente vigenti, nessuna esclusa.
In conclusione ritengo che ad oggi le aziende debbano avere provveduto con la valutazione da esposizione a CEM ai sensi del D.Lgs.257/2007.”
 
Abbiamo girato questo dubbio all’Ing. Paolo Rolla che così risponde.
 
Sono veramente utili le osservazioni in un momento in cui è difficile esporsi e molti premettono cautela e provvisorietà alle loro osservazioni.
Si pensi alla ridda di interpretazioni diverse sui diversi articoli all'uscita del D.Lgs.626/94 che ora si fatica quasi a ricordare ma che allora avevano una forte presa; o anche al D.Lgs. 494/96, o alla L. 37 di quest'anno che ha suscitato molte questioni e chiarimenti.
 
Cerco di esporre gli elementi punto per punto in ordine cronologico in modo da permettere a ciascuno un'opinione personale.
 
- La direttiva 2004/40/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 257/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008.
- Con la GUUE L 114 del 26 aprile 2008 è entrata in vigore la direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008.
- Tale direttiva consta di 3 articoli, che riporto di seguito, data la brevità.
"Articolo 1.
All'articolo 13, paragrafo1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012.
 Essi ne informano immediatamente la Commissione.»
Articolo 2.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva."
- Sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D.
 Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
- Il D. Lgs. n. 81/08 all'art. 304, comma 1 riporta:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
....
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso."
- Sempre lo stesso D. Lgs. n. 81/08 all'art. 306, comma 3 recita:
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
 
Concluderei con le seguenti riflessioni.
- Il D.Lgs. 257/07, recepimento della direttiva 2004/40/CE che fissava al 30 aprile 2008 l'entrata in vigore della modifica al D.Lgs. 626/94 (art. 2, D.Lgs. 257/07) relativa agli agenti fisici - campi elettromagnetici, è stato abrogato dal D.Lgs. 81/08 (in quanto disposizione legislativa nella stessa materia disciplinata dal decreto legislativo 81/08).
- Il 26 aprile la direttiva 2004/40/CE è stata modificata dalla direttiva 2008/46/CE: l'Unione Europea ha il potere di modificare una sua direttiva.
- Il D. Lgs. 81/08, pubblicato il 30 aprile 2008, ha fissato l'entrata in vigore delle disposizioni relative agli agenti fisici - campi elettromagnetici riferendo tale entrata alla data indicata all'art. 13 della direttiva 2004/40/CE, che non può più essere quella del 2004, ma quella modificata dall'Unione Europea.
 Tale data è perciò il 30 aprile 2012.
 
Non ho trovato altri che abbiano esplicitato riflessioni coincidenti alle mie, e la quasi perfetta coincidenza temporale di tre atti legislativi e di relative scadenze di tale portata facilita il sorgere di dubbi.
Si può però verificare che la conclusione delle mie riflessioni (data del 30 aprile 2012) è invece condivisa da molti esperti più autorevoli di me in campo legislativo nel settore sicurezza sul lavoro.
 
Per conoscenza dell'iter di realizzazione del D.Lgs. 81/08, per parole riportatemi degli stessi estensori, ed anche per mia opinione, è un lavoro veramente notevole svolto in pochissimo tempo.
Per questo e per la coincidenza richiamata, il timore di incongruenze o sviste del decreto è naturale, e quindi la mia ricostruzione è suscettibile di modifiche.
Ringrazio perciò chiunque possa contribuirvi.
 
Ing. Paolo Rolla
 
 


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Rispondi Autore: arch. Marco Giambanco - likes: 0
29/05/2008 (09:09)
Ritengo abbastanza chiarificatore l'articolo dell'ing. Rolla. Ma mi chiedo, come posso effettuare una valutazione dei rischi sui campi elettromagnetici, se, come si afferma nel Vs. articolo del 23 maggio 2008, la proroga del 30/12/2012 riguarda esclusivamente i valori limite ed il campo di applicazione del titolo VIII capo IV. Suppongo che questa, tenuto conto che non ho obbligo ancora di effettuare misurazioni, si limiti alle analisi della documentazione a corredo delle macchine e degli impianti ed all'applicazione delle misure di sicurezza indicate dal costruttore.
Rispondi Autore: Marchese Alfonso - likes: 0
29/05/2008 (17:09)
Condivido pienamente le argomentazioni dell'ing. Rolla, corrette anche sotto il profilo giuridico, in base ai principi generali dell'ordinamento in materia d'interpretazione della legge per atti che trattano la stessa materia e successioni delle leggi nel tempo (artt. 12 e ss. delle Preleggi al Codice Civile).
Marchese, Ispettore del Lavoro
Rispondi Autore: Tindaro C. Sidoti - Consulente Tecnico - likes: 0
19/10/2010 (10:04:11)
Egr. Ing. Paolo Rolla, mi permetto di esporre la mia interpretazione della normativa vigente che mi porta a clunclusioni diverse dalle sue.

Le chiedo un parere.

Per le radiazioni non ionizzanti, si faceva riferimento al Titolo V-Ter del D.lgs. 626/94 ed alla direttiva europea 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004, ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 257/07 che è entrato in vigore il 26 gennaio 2008.



A fine febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri della precedente legislatura aveva approvato uno schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”.

È evidente che tutto questo lavorio legislativo è servito per la scrittura delle disposizioni relative alla protezione dai campi elettromagnetici indicate al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, decreto che specifica al comma 3 dell'articolo 306 che “le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE”, entrata in vigore che nella direttiva, e di conseguenza nel decreto n. 257/07, era indicata nel 30 aprile 2008.

Il D.Lgs. 81/08 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile del 2008 e, come prescritto dall’articolo 306, comma 2, “le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione (e quindi il 29 luglio 2008) del presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale»”.
Successivamente è stata formulata la direttiva europea 2008/46/CE del 23 aprile 2008 che modifica la 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 114 del 26 aprile 2008, quest’ultimo atto comunitario è entrato in vigore nel giorno della pubblicazione.
La direttiva 2008/46/CE, che ha tra i suoi obiettivi quello di salvaguardare la possibilità di eseguire ancora esami importanti come le risonanze magnetiche, riporta al primo articolo: “all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente: Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione”.

Dunque, solo quando verrà recepita con decreto legislativo, la 2008/46/CE posticipa al 30/04/2012 l’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del testo unico.

Questa proroga, tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 306 del decreto 81/08, varrà anche per il nostro Testo Unico sulla sicurezza. Tuttavia tale proroga varrà solo per i valori limite e l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del testo unico e non significa che fino al 30 aprile 2012 non si debba effettuare la valutazione dei rischi relativi ai campi elettromagnetici.

Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.

Con l’ approvazione in via definitiva da parte del Senato del “Decreto Mille – Proroghe” avvenuta il 30 luglio 2008, la dicitura “decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” è stata sostituita con “a decorrere dal 1° gennaio 2009”.

Fu slittata, quindi, al primo giorno del 2009, la data entro cui tutti i datori di lavoro devono avere effettuato una valutazione dei rischi e dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro, anche quelli derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ed elaborato un relativo documento il quale, deve anche contenere le procedure per l’attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l’indicazione dell’RSPP, dell’RLS (aziendale o territoriale) e del medico competente per la visite mediche e sorveglianza sanitaria, e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale (come previsto dagli art.17 e 28).


La direttiva europea 2008/46/CE del 23 aprile 2008 che modifica la 2004/40/CE non è ancora stata recepita con decreto legislativo, come previsto dall’ordinamento costituzionale. Stante ai fatti occorre, quindi, riferirsi alla normativa vigente, il D.Lgs. 81/08 e relativi allegati, e su questo testo effettuare la valutazione dei rischi relativi ai campi elettromagnetici, anche se comporta dei costi sia per la valutazione, che per gli eventuali interventi di bonifica, per loro natura tecnica ed organizzativa di difficile attuazione e molto onerosi.

Ricordiamo che ogni datore di lavoro deve effettuare una valutazione per tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività. Un eventuale documento V.D.R. [Valutazione Dei Rischi] in cui il rischio relativo ai campi elettromagnetici non sia stato valutato si potrebbe perciò considerare inidoneo, come indicato dalla recente sentenza della Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G. – sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, inadeguata valutazione dei rischi, insufficiente formazione dei lavoratori, corrispondenza ai fini sanzionatori.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce degli utili chiarimenti in merito all’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro di effettuare una idonea valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e di fornire una sufficiente formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.

In particolare il Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08, l’art. 209, comma 1, recita: “Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature”.
Rispondi Autore: Sig. Tindaro Sidoti - Consulente Tecnico - likes: 0
19/10/2010 (10:06:38)
Le norme CEI di riferimento sono:
- CEI 211-6, fascicolo 5908, anno 2001, edizione prima “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”
- CEI 211-7, fascicolo 5909, anno 2001, edizione prima “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.

Le norme CENELEC non ci sono ancora.

In ogni caso, l’art 2087 del codice civile, definita “norma di chiusura dell’ordinamento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”, impone ai datori di lavoro, a prescindere dall’esistenza di specifiche norme, l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza che secondo la tecnologia sono esistenti, al fine di prevenire gli infortuni e tutelare la sicurezza e la dignità, anche morale, dei lavoratori. Tale norma del codice civile, peraltro, prevale su tutte le altre.

In tutti i rapporti si raccomanda la pianificazione degli interventi di monitoraggio ed una eventuale riduzione dei livelli di esposizione che abbiano livelli superiori a quelli richiesti dalle Leggi vigenti.

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