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Valutazione dei rischi e lavoro somministrato

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Con la risposta ad un interpello avanzato dalla Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim), il Ministero del Lavoro interviene nuovamente sugli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel lavoro interinale, oggi chiamato “lavoro somministrato” (cfr. Legge Biagi).
 
L’art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 (c.d Riforma Biagi) prevede che: “il contratto di somministrazione di lavoro è vietato (…) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.
Per la violazione di tale divieto, l’art. 18, comma 3, della stessa norma, punisce entrambi i contraenti, e non solo l’utilizzatore, con una sanzione amministrativa.
 
In una circolare del 2005, il Ministero si era già soffermato su quali obblighi sono a carico dell’impresa somministratrice e su quelli che devono essere invece assolti dall’impresa utilizzatrice.
 
Nell’istanza di interpello la Confinterim ha chiesto se sia corretta la prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice.
 
In particolare chiedeva se, nel caso in cui successivamente venga accertato che l’utilizzatore, diversamente da quanto precedentemente dichiarato al somministratore, non abbia in realtà effettuato la valutazione dei rischi, “la prassi summenzionata possa legittimamente esonerare da responsabilità l’azienda di somministrazione.”
 
Secondo il Ministero si può ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento dell’azienda utilizzatrice della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale modalità di autocertificazione (art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994).”

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Pertanto il Ministero ritiene che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice,  è sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda somministratrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994)”.
 
Negli altri casi il somministratore deve accertare l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: “non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.".
 


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