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Anno 8 - numero 1522 di martedì 18 luglio 2006 - 18/07/2006
Formazione RSPP: indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Il documento ufficiale è stato approvato il 3 luglio 2006. Nessun divieto per la FAD.
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Dopo la Regione Lombardia, anche la Regione Emilia Romagna, sempre attenta ai temi della sicurezza sul lavoro, approva un documento per dare attuazione a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni in merito alla formazione di RSPP e ASPP. Mentre la circolare della Regione Lombardia si sofferma in particolare sui soggetti formatori e sulla certificazione, la delibera della Regione Emilia Romagna oltre a tali aspetti fornisce un chiaro e dettagliato quadro del percorso formativo, indicazioni sul riconoscimento dei crediti formativi e della formazione pregressa, modelli del verbale di verifica, modelli degli attestati e indicazioni metodologiche.
La Regione Emilia-Romagna pone l’attenzione su alcuni "criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee".
Tra i temi trattati, il documento “Prime disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione - RSPP e ASPP - Recepimento accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03” analizza le caratteristiche di ogni modulo del percorso formativo: durata complessiva, contenuti, verifiche obbligatorie, certificazione, casi di esonero dalla frequenza.
Riguardo alle indicazioni metodologiche il documento affronta anche il tema dell’utilizzo della FAD (formazione a distanza), tanto dibattuto negli ultimi tempi.
Un atteggiamento diverso, rispetto a coloro che vorrebbero vedere esclusa anacronisticamente e a priori la FAD per la formazione degli RSPP, emerge dal documento della Regione Emilia Romagna. La Regione, pur non ritenendo opportuno un ricorso indiscriminato alla FAD, non la vieta, anzi in alcuni casi la promuove e fornisce motivazioni sia dei casi nei quali sconsiglia il ricorso a questa metodologia didattica, sia dei casi nei quali ne ritiene opportuno l’utilizzo.
Il documento, nel dettaglio, prevede quanto segue: “Premesso che la metodologia didattica va sempre considerata in rapporto alle caratteristiche del contesto nel quale si opera e ai fattori che lo determinano si suggerisce di adottare, al fine di una migliore qualità della formazione, quelle metodologie didattiche che, privilegiando, quando possibile, le esperienze lavorative dei Partecipanti favoriscano lo sviluppo di un processo di analisi, riflessione e concettualizzazione delle esperienze: lezioni frontali, analisi di casi, simulazioni, confronto tra esperienze personali, produzione di elaborati individuali e di gruppo costituiscono gli strumenti più adeguati, così come indicato anche nell’Accordo.
E’ possibile ricorrere alla Formazione a Distanza – FAD, per il modulo A, si sconsiglia invece la FAD per i moduli B e C, poiché nell’attuale fase sperimentale di avvio del sistema, tale metodologia risulterebbe scarsamente efficace ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, obiettivo primario del dettato legislativo.
Al contrario nei corsi di aggiornamento l’utilizzo della FAD è sempre possibile ed è facilitato dalla generalità delle tematiche da affrontare.”
Questa interpretazione dell'accordo, finalmente efficace ed in linea con i tempi, lascia quindi aperte le porte a quelle organizzazioni didattiche che abbiano progettato una FAD per i moduli B e C efficace ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, obiettivo primario del dettato legislativo, ovvero che favorisca lo sviluppo di un processo di analisi, riflessione e concettualizzazione delle esperienze: lezioni frontali, analisi di casi, simulazioni, confronto tra esperienze personali, produzione di elaborati.
Il testo integrale del documento della Regione Emilia Romagna è consultabile qui.
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