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Anno 12 - numero 2450 di giovedì 29 luglio 2010 - 29/07/2010
ROA: calcoli e misure per la valutazione dei rischi
Radiazioni Ottiche Artificiali: ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare? Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo misure?
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Pubblichiamo una FAQ circa i contenuti della Relazione Tecnica relativa alla
valutazione del rischio da ROA, presente nel documento “Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico
delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.

Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o
calcolare ?
Secondo l’art. 216 del D.Lgs.
81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni
ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Essendo le misurazioni strumentali generalmente costose sia in termini
economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione dei
rischi che non richieda misurazioni.
Innanzitutto occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”. (vedi
punto 5.07 a pag. 61 del documento).
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può
essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante
(comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme
tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a
situazioni espositive analoghe.
Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente
talvolta permettono di evitare la necessità di effettuare le misure. In questo
caso, in generale è necessario conoscere e riportare nel documento di
valutazione dei rischi:
- il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare,
- la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti,
apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
- i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato
ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
- se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
- la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo
professionale;
- il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:
- nel caso delle saldatrici
ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi
supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore
addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il
rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione
esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto;
ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura
deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
- nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN
12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi
di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole
valutazione dei livelli di esposizione.
Come si effettua la valutazione dei
livelli di esposizione eseguendo misure?
Radiazioni ottiche non coerenti
Se è noto che la sorgente non emette radiazione UV, ma ha un’emissione
essenzialmente nel visibile e vicino infrarosso, è possibile effettuare una
misurazione preliminare di luminanza della stessa o di ricavarla da una misura
di illuminamento effettuata con un normale luxmetro (da cui calcolare poi la
luminanza). Infatti, se la luminanza di una sorgente non supera le 10.000
cd/m2, non saranno superati i relativi limiti previsti a tutela del rischio
retinico (ICNIRP, “Guidelines on limits of exposure to broad-band inchoerent
optical radiation (0.38 to 3 mm)”).
Questa procedura, che prevede comunque un semplice calcolo e una semplice
misura, è certamente un approccio meno oneroso alla caratterizzazione
spettroradiometrica della sorgente.
Negli altri casi, metodi validi per effettuare le misure sono gli stessi
riportati nelle norme citate al Punto 5.09 (vedi documento).
Radiazioni laser
Ad eccezione delle sorgenti giustificabili (vedi Punto 5.07 del documento)
e di quelle situazioni nelle quali dai dati disponibili è possibile ottenere i
valori di confronto con i livelli limite dell’Allegato XXXVII la valutazione
dei livelli di esposizione si effettua mediante misurazioni.
Indicazioni tecniche e operative per effettuare le misure sono riportati nella
norma CEI EN 60825-1. Qualora vi siano più valori limite di esposizione
applicabili ad una data sorgente o condizione di lavoro, è sufficiente
procedere ad una verifica con misure del valore limite più restrittivo.
Coordinamento Tecnico delle
Regioni, “Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative”, in collaborazione con l’ISPESL,
Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.
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