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Anno 12 - numero 2330 di martedì 09 febbraio 2010 - 09/02/2010
Un modello di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
Istruzioni e indicazioni per la redazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, con esempi di misure di prevenzione per le attività interferenti in ambiente ospedaliero. Orientamenti, metodi e criteri per la valutazione.
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Di rischi
da interferenza abbiamo parlato recentemente in diversi articoli, ad
esempio in riferimento ai problemi
di coordinamento e collaborazione tra le aziende o in merito agli aspetti
normativi relativi al Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Cercando su questo tema materiale esemplificativo e di utilizzo pratico,
abbiamo trovato, sul sito dell’Azienda
Ospedaliera S.Orsola Malpighi diversi documenti per le ditte appaltatrici e
prestatori d’opera operanti nell’azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto
legislativo 81/2008.
Tra questi un modello di “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti” che è ricco di istruzioni di
compilazione, di promemoria sulla normativa, di suggerimenti e di allegati con
indicazioni, ad esempio, delle misure di prevenzione possibili.
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Dopo la parte comprendente l’indicazione delle firme dei responsabili per la
validazione dei dati contenuti e dei referenti per la gestione e il controllo
dei dati contenuti - con le informazioni generali in merito al contratto e ai
lavori da svolgere - il modello di DUVRI
proposto ospita una sezione
tecnico-anagrafica.
In questa sezione oltre ai dati di committenti,
appaltatori, subappaltatori, viene descritta la struttura e l’attività del
committente e degli appaltatori,
viene fatto un elenco dei locali e aree esterne e delle attrezzature cedute in
uso dal committente all’appaltatore o dall’appaltatore
al committente.
Una delle indicazioni che fornisce il documento è quella di “descrivere e
definire le modalità di gestione delle attrezzature evidenziandone l’eventuale
uso promiscuo” e di “elencare le attrezzature cedute in uso in modo da identificarle
inequivocabilmente”.
Nella sezione valutazione dei rischi
vengono invece date indicazioni sui criteri per la valutazione
dei rischi adottati dal committente con una parte introduttiva dedicata, ad
esempio, alle definizioni e agli aspetti quantitativi del rischio.
Riguardo ai criteri si ricorda che
“non vi sono norme fisse riguardo alle modalità
di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni
caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè:
strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i
rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono
aver luogo nelle ore di lavoro ‘normali’, né le attività secondarie)”.
Sono riportati gli orientamenti relativi
alla valutazione dei rischi in uso nell’Unione Europea:
- “osservazione dell’ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei
pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura,
illuminazione, rumore ecc.);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti
i compiti, in modo da inserirli nella valutazione
dei rischi);
- esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi
derivanti dalle singole
mansioni);
- osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate,
oppure comportano altri rischi);
- esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi);
- esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p.
es. aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
- rassegna dei fattori
psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul
lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri
fattori nell’ organizzazione e nell’ambiente di lavoro;
- esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di
lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (p.es. assicurarsi che siano in atto
i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un
nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le
informazioni sui rischi)”.
Le osservazioni che ne derivano devono essere poi confrontate con alcuni criteri relativi a:
- “norme legislative;
- norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona
pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni
professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.;
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
(p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione
dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali);
- adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo
dell’informazione;
- cercare di garantire il miglioramento
del livello di protezione”.
Il documento prosegue dando indicazioni sui livelli di rischio e sull’indice di
priorità.
Per determinare quest’ultimo dato è utilizzata in particolare una metodologia
di tipo deduttivo riconducibile a una versione semplificata del metodo della Safety Review (“in origine messa a punto
per l’analisi di impianti complessi”).
La Safety Review “consiste essenzialmente in una completa ispezione della
struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente,
impianto o attrezzatura sotto l’aspetto della sicurezza; è eseguita da un
gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie
di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all’interno dei
locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di
organizzazione”.
A seguito della valutazione
dei rischi – continua il documento - è poi necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da
adottare “privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure
di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale”
Il documento fornisce alcune indicazioni di massima – “da non interpretare come
uno schema rigido” - circa le misure adottabili, in funzione dei livelli di
rischio, predisposte per la “gestione in sicurezza di appalti
con attività particolarmente interferenti in ambiente ospedaliero”.
In particolare vengono riportate misure
di prevenzione, protezione e controllo dei rischi dovuti alle attività
interferenti relative:
- al rischio
biologico e infettivo;
- alle norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (alcune specie di
questi funghi possono produrre infezioni nell'uomo e negli animali);
- alle norme
per contrastare la diffusione della zanzara
tigre;
- al rischio
radiologico;
- al rischio
chimico;
- al rischio
elettrico;
- ai dispositivi
di protezione individuale;
- alla prevenzione dei rischi all’interno dei tunnel di collegamento fra
padiglioni;
- alla prevenzione degli incendi e piani di emergenza;
- ai problemi relativi al trasporto delle terapie antiblastiche (gli
antiblastici sono sostanze capaci di bloccare la riproduzione cellulare e si
usano generalmente per la cura dei tumori)
e alle contaminazioni accidentale dell’ambiente.
Conclude il documento una sezione
cooperazione e coordinamento che riporta le modalità di coordinamento e
cooperazione che si intendono adottare e condividere fra committente e
appaltatore – la sezione comprende un fac-simile di verbale di coordinamento
- e la sezione documentazione di riferimento che riporta, sempre a titolo di esempio, il
report per le riunioni di coordinamento, anche in relazione all’aggiornamento
del documento
unico di valutazione dei rischi.
Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08)”
(formato PDF, 286 kB).
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