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Un codice di controllo per verificare il PSC

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

22/06/2009

Disponibile in rete un codice di controllo per la verifica della rispondenza del PSC ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Destinato principalmente ai Coordinatori della Sicurezza dei cantieri sia in fase progettuale che esecutiva.

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Il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC Udine)  è un’istituzione, nata per iniziativa degli Ordini e dei Collegi professionali presenti sul territorio, che si occupa di sicurezza dei cantieri con azioni di supporto informativo a favore dei professionisti operanti nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
 
 
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Destinato principalmente ai Coordinatori della Sicurezza dei cantieri sia in fase progettuale che esecutiva, si propone quale “strumento di consultazione per agevolare ed uniformare l'opera di tali professionisti sia nelle fasi di redazione del PSC che nella fase realizzativa delle opere”.
 
Ricordiamo a questo proposito che di Piano  di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) si parla nell’articolo 100 del Decreto legislativo 81/2008:
 
Articolo 100
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
 
 
Il documento del CISC è strutturato in forma di questionario e le singole voci, in corrispondenza diretta con i contenuti dell'Allegato XV del decreto, hanno carattere indicativo e non esaustivo.
Per necessità di sintesi “il documento è riferibile alla casistica più comune di cantiere e non entra perciò nel merito di situazioni concernenti cantieri di carattere particolare per entità, tipologia di lavorazione ed altro”.
Per le situazioni particolari le valutazioni restano “demandate alla competenza ed all'impegno del professionista coordinatore”.
 
Ecco gli argomenti trattati dal Codice di Controllo:
 
- contenuti del PSC;
- identificazione e descrizione dell'opera;
- indirizzo del cantiere;
- descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
- descrizione sintetica dell'opera;
- individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area;
- scelte progettuali ed organizzative in riferimento;
- la durata prevista delle lavorazioni e di tutte le fasi di lavoro;
- indicazione delle procedure complementari di dettaglio al PSC;
- planimetria di cantiere;
- caratteristiche dell'area di cantiere;
- presenza di fattori esterni rischiosi;
- rischi dovuti alle lavorazioni;
- dislocazione impianti;
- dislocazione zone carico/scarico;
- zone di deposito e stoccaggio;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio;
- analisi elementi essenziali lavorazioni;
- investimento da veicoli;
- elettrocuzione;
- rumore per lavorazioni interferenti;
- uso sostanze chimiche;
- altri rischi (lavori in galleria, temperature, …)
- scelte progettuale ed organizzative per eliminare i rischi;
- misure di coordinamento;
- contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- analisi delle interferenze tra le lavorazioni;
- sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- verifica periodica del coordinatore;
- coordinamento all'uso comune di apprestamenti, attrezzature ecc.;
- integrazione dei nominativi delle imprese esecutrici coinvolte.
 
 
 
 
  
Tiziano Menduto



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