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Sulla responsabilita' del RSPP e del delegato alla sicurezza sul lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

02/11/2009

Cassazione: messi in evidenza gli elementi di distinzione fra il RSPP ed il delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega del datore di lavoro il secondo. Di G. Porreca.

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E’ interessante questa sentenza della Corte di Cassazione penale in quanto, come poche volte ha fatto in passato, ha messo in chiara evidenza gli elementi di differenziazione fra la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al centro, come è noto, di tante altre espressioni della stessa Corte di Cassazione, e quella del tecnico delegato dal datore di lavoro nelle aziende alla applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. Il primo, sostiene la suprema Corte, secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. è un consulente del datore di lavoro privo dei poteri decisionali e di spesa per cui la sua designazione non esonera il datore di lavoro da responsabilità per eventi verificatisi per la mancata applicazione delle misure di sicurezza; solo con il D. Lgs. n. 195 è stata individuata una sua posizione di responsabilità ogni qualvolta un infortunio sul lavoro sia riconducibile ad una sua mancata segnalazione di una situazione di pericolo che aveva l’obbligo di segnalare. Il secondo, il tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro, assume una diversa posizione in quanto delegato a predisporre le misure di sicurezza in azienda ed a verificare sulla loro attuazione assumendo così una posizione di garanzia originatasi per il suo ruolo specifico e derivatagli dalla delega conferitagli.

Il caso
. Il legale rappresentante di una ditta esercente attività di esecuzione di lavori affini all'industria edilizia e stradale veniva imputato del reato di cui all'articolo 589 c.p., commi 1 e 2, per colpa generica e violazione delle norme antinfortunistiche (in particolare del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21), a seguito di un infortunio mortale occorso ad un autista il quale nell’aprire la sponda di un camion da lui condotto, veniva investito da circa 30 lastre di ferro, che, mal posizionate e senza una sufficiente legatura, gli erano rovinate addosso. Il legale rappresentate della ditta veniva accusato di aver omesso di effettuare nel documento di valutazione dei rischi la valutazione dei rischi inerenti la mansione dell’autista, nonché di non aver informato l’autista stesso sui rischi connessi al trasporto di materiale ferroso.

La condanna
. Il Tribunale monocratico ha condannato il responsabile legale della ditta alla pena di mesi sei di reclusione, sostituiti con euro 6.840,00 di multa oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite ed alla corresponsione alle medesime di una provvisionale, precisando che nel dibattimento non era stata prodotta alcuna documentazione relativa alla valutazione dei rischi specifici afferenti il tipo di trasporto in oggetto. Non risultava, altresì, che l’infortunato, assunto da poche settimane, avesse ricevuto informazioni o documenti di istruzioni sull'uso dei singoli mezzi e sulle operazioni di carico e scarico con i quali fosse stata messa in evidenza la necessità di effettuare, prima dello scarico, una ispezione del carico e di utilizzare un bastone per l'apertura a distanza delle sponde.

I ricorsi
. L’imputato ha inoltrato un ricorso alla Corte di Appello negando di avere nella circostanza una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza in quanto tale ruolo era stato assunto dal direttore tecnico dell’azienda, espressamente delegato alla prevenzione infortuni nonché alla vigilanza ed al controllo delle attività ed ha sostenuto, altresì, che vi era stato un comportamento poco diligente o addirittura abnorme del lavoratore, dotato di una lunga esperienza di autista, che lo stesso aveva avuto sufficienti informazioni e che, infine, il carico in questione era stato effettuato da soggetti estranei all'azienda ed in una sede diversa dalla propria ove non aveva possibilità di controllo.

La Corte d'Appello, condividendo le decisioni alle quali era pervenuto il primo giudice, ha confermata la sentenza di condanna ravvisando nel datore di lavoro la posizione di garante della sicurezza, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche e primo garante della salubrità dell'ambiente di lavoro a sensi dell'articolo 2087 c.c. e del D. Lgs. n. 626/1994. La stessa Corte di Appello poneva in evidenza che risultava comunque dagli atti che il direttore tecnico aveva chiesto ed ottenuto di essere rimosso dall’incarico relativo alla sicurezza sul lavoro per cui, non svolgendo alcun soggetto tale ruolo, era comunque il datore di lavoro l'esclusivo responsabile delle condizioni di lavoro nel quale i dipendenti prestavano la loro attività.

Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ribadendo di non aver coperto una posizione di garanzia in quanto il direttore tecnico, pur avendo rinunciato alla posizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, aveva conservato la delega conferitagli dal datore di lavoro per la vigilanza ed il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza. Sosteneva, in pratica, l’imputato che la Corte di appello aveva confuso la posizione delle due figure di RSPP e di delegato rammentando, a supporto della propria tesi sulla distinzione dei ruoli, quanto emerso anche dalle deposizioni degli ispettori dell’organo di vigilanza secondo i quali il responsabile per la sicurezza ha il compito di valutare i rischi ma non ha però la responsabilità del controllo all'interno della medesima mentre è il delegato che si assume tale ruolo e ne è responsabile. In definitiva, quindi, il datore di lavoro, non essendo mai stata revocata la delega conferita al direttore tecnico, era esonerato dalle responsabilità addebitategli.

Motivi della decisione
. La Corte di Cassazione non si è dichiarata d’accordo con la Corte di Appello ed ha annullata la sentenza di condanna impugnata  con rinvio alla stessa. Ha ricordato a proposito che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella previsione originaria del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 8 e 9 costituiva un mero consulente del datore di lavoro ed essendo privo di poteri decisionali e di spesa non ricopriva una posizione di garanzia relativamente alla prevenzione degli infortuni per cui la sua nomina non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per eventi verificatisi in seguito alla mancata attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro, inedita; 4 aprile 2007, Aimone; 15 febbraio 2007, Fusilli)”.

”La posizione di garanzia del responsabile di tale servizio
” continua ancora la Sez. IV “ è stata indicata dalla Legge n. 195 del 2003, con la conseguente assunzione di responsabilità ogni qualvolta un infortunio sia riconducibile anche alla mancata segnalazione di una situazione di pericolo che il responsabile aveva l'obbligo di segnalare (Cass. pen. sez. 4 sent. 23 aprile 2008, Maciocia; sent. 6 dic. 2007, ricorso PM in c. Oberrauch e altro)” e di conseguenza “tale posizione non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega conferitigli dal datore di lavoro”.

La Corte di Cassazione ha quindi concluso che la Corte di Appello è erroneamente arrivata alla conclusione, confondendo le due figure, che la rinuncia del tecnico alla posizione di RSPP abbia in sostanza avuto la conseguenza di rendere inoperativa la delega,  che gli era stata conferita con procura speciale, alla programmazione, al controllo dei cantieri di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni negli stessi.



Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 23929 del 10 giugno 2009 -  Pres. Rizzo – Est. Campanato – P.M. (Conf.) Geraci - Ric. S. Z. - Messi in evidenza dalla corte di cassazione gli elementi di distinzione fra il rspp ed il tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega del datore di lavoro il secondo.
 
 


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