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Rischi da interferenze: ottimizzare la cooperazione tra le aziende

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Approfondimento

21/01/2010

Disponibile sul sito di Suva un documento che affronta i problemi di coordinamento e collaborazione tra le aziende. Una mancanza di coordinamento può causare interruzioni di lavoro, costosi ritardi nella produzione e infortuni.

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La collaborazione e il coordinamento in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è sicuramente alla base dell’efficacia di molte politiche di prevenzione aziendale. Non ci può essere una cultura della sicurezza in assenza di capacità e volontà delle aziende, che si trovano ad esempio a lavorare contemporaneamente in uno stesso luogo, di cooperare e coordinarsi. Di cooperazione e coordinamento parla diverse volte il Testo Unico, ad esempio nell’articolo 26 riguardo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.


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Può essere interessante vedere come altri paesi, con normative sensibilmente diverse, affrontino il problema della collaborazione e del coordinamento e possiamo farlo attraverso un documento realizzato da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, e intitolato “Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?”.

L’opuscolo, che vuole contribuire a ottimizzare la cooperazione di più aziende, parte dal presupposto che sia possibile “lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme ma mai uno contro l’altro”. E una mancanza di coordinamento può causare “interruzioni di lavoro, costosi ritardi nella produzione e spesso anche infortuni”.

Il documento ricorda che quando funzioni e servizi che non concernono l’attività principale di un’azienda vengono affidati ad aziende esterne, spesso  si generano pericoli e rischi lavorativi supplementari sia per il committente che per l’azienda terza.
Ad esempio possono essere presenti in un azienda lavoratori estranei, che agiscono differentemente dagli altri, “che ostacolano gli abituali processi di lavoro e che non sono a conoscenza delle norme di sicurezza”. E gli stessi collaboratori dell’azienda esterna si trovano a lavorare in un ambiente sconosciuto e sono disturbati nei loro processi di lavoro.

In questa situazione lavorativa il documento ricorda che ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori, dei suoi lavoratori.
Il documento indica dunque al datori di attenersi ai seguenti punti:
- pianificazione: “pianificate il lavoro e i processi lavorativi in maniera da ridurre al minimo il rischio di infortunio e le ripercussioni sulla salute”;
- informazione: garantite l'informazione sui “pericoli esistenti nella vostra azienda”, i pericoli “derivanti dalla cooperazione” e le misure necessarie per evitarli;
- provvedimenti: “concordate con le persone interessate i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sul lavoro”;
- applicazione delle misure di sicurezza decise;
- controlli: “controllate periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza”.
Inoltre si ricorda che l’azienda committente “deve richiamare l’attenzione dei collaboratori dell’azienda esterna sulle disposizioni di sicurezza in vigore nel proprio stabilimento”.

Come tuttavia Suva consiglia alle aziende svizzere di affrontare il problema del coordinamento? Nominando, al di là della tipologia di lavoro di committenti e aziende esterne, un responsabile del coordinamento.
Il responsabile, per poter coordinare la sicurezza, deve:
- “poter impartire ordini concernenti la sicurezza e la tutela della salute ai collaboratori di tutte le aziende partecipanti”;
-“conoscere l’azienda (locali, processi di produzione, pericoli esistenti nell’azienda, interlocutori). Per questo il coordinatore è generalmente nominato dall’azienda committente” e nei cantieri è “di solito il capo cantiere ad assumere questo incarico”;
- “svolgere colloqui regolari con tutti gli interessati”.
È evidente che il lavoro di coordinamento dipende dal mandato e dalle condizioni specifiche di lavoro.

Il responsabile – sempre secondo quanto indicato da Suva per le aziende svizzere - deve intervenire quando:
- “non sono state rispettate le disposizioni di sicurezza;
- l’azienda terza non può gestire da sola una situazione imprevedibile che metta in pericolo i suoi collaboratori o terze persone;
- l’azienda terza non è visibilmente all’altezza del compito che le è stato affidato”.
In ogni caso il coordinatore deve intervenire con l’ausilio del superiore del collaboratore interessato: infatti “far rispettare l’applicazione delle misure di competenza dell’azienda è compito del superiore dell’azienda stessa”. Chiaramente con l’eccezione dei casi di pericolo imminente di vita o di integrità fisica delle persone interessate.

L’opuscolo ricorda poi che se in fase pianificazione un datore di lavoro constata che esistano pericoli particolari risultanti dalla collaborazione con altre aziende, è necessario individuare e valutare pericoli e rischi particolari sui luoghi di lavoro comuni, elaborare un piano di sicurezza,  applicare le misure decise nel piano e controllare periodicamente la loro efficacia.

A conclusione di queste indicazioni - tratte dalla normativa svizzera e non relative a obblighi specifici della normativa italiana - il documento riporta anche una lista di controllo dal titolo “Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento” che “indica in maniera non esaustiva i settori che, a seconda del mandato e della situazione specifica, devono essere coordinati”.

Tornando al Decreto legislativo 81/2008 riportiamo brevemente un estratto dell’articolo 26 in merito ad alcune attività di cooperazione e coordinamento previste invece nel nostro ordinamento:

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o  la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale (…)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (…) 

Riguardo poi, nel comparto edile, alla designazione di specifici coordinatori per la sicurezza, rimandiamo alla lettura di nostri precedenti articoli sul tema.
  
 
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutte le aziende.


Suva, “Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?”, (formato PDF, 171 kB).


Tiziano Menduto
 
 



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