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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2451 di venerdì 30 luglio 2010 - 30/07/2010
Microimprese e Testo Unico: agevolazioni e semplificazioni
Prevenzione e gestione della sicurezza nelle microimprese alla luce del Testo Unico. La valutazione dei rischi, l’autocertificazione, la riunione periodica, la formazione, i finanziamenti e le agevolazioni disponibili.
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PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti del seminario dal titolo “Testo Unico e Microimpresa” che si è
tenuto il 30 giugno 2010 a Milano, un seminario che ha affrontato le difficoltà
e le possibilità delle piccole
e medie imprese (PMI)
nel mettere in atto idonee politiche di prevenzione.
Della guida «Testo
unico sulla sicurezza sul lavoro e Microimpresa» - realizzata dalla
società di formazione For e
collegata al progetto “Testo Unico e Microimpresa” della Camera di Commercio di Milano – abbiamo già
iniziato a parlare affrontando l’importanza
e la convenienza della prevenzione.

Una parte della guida è dedicata alle azioni da intraprendere per un’idonea gestione
della sicurezza: vengono spiegati alcuni importanti concetti del Decreto
legislativo 81/2008 mettendo in rilievo le indicazioni specifiche per le PMI.
Dopo aver parlato di misure generali di
tutela, la guida affronta, ad esempio, il tema della valutazione dei rischi, ricordando che “valutare un rischio significa
come prima cosa analizzare cos’è, da dove si origina e come si presenta, in
modo da potergli assegnare un livello di gravità. Questo dà modo d’individuare
i punti critici su cui poi s’interviene, per la prevenzione, applicando le
misure di tutela”.
In particolare per le microimprese
si ricorda che nelle aziende che occupano fino a 50 lavoratori il percorso di
valutazione può essere svolto tramite procedure standardizzate che saranno
messe a punto per via legislativa.
In particolare nelle aziende fino a 10 dipendenti, “in attesa che siano emanate
queste indicazioni semplificatorie, è ancora possibile, fino al 30 giugno 2012,
il ricorso all’autocertificazione”.
E a questo riguardo è stato siglato nel luglio 2009 - tra Api (Associazione
delle Piccole Imprese) e Cisl e Uil - un accordo interconfederale che definisce
i contenuti minimi dell’autocertificazione, da inviare al Rappresentante
Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (Rlst).
L’autocertificazione è un documento
in cui il datore di lavoro (Dl) dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver
effettuato la valutazione
dei rischi e aver preso le misure necessarie a ridurre i rischi.
A differenza del Documento
di valutazione dei rischi (Dvr), nell’autocertificazione, “il Dl non è
tenuto a specificare i criteri adottati, né il percorso svolto (diversamente
diventerebbe un Dvr a tutti gli effetti). Si tratta quindi di una scelta più
rapida, ma solo apparentemente più semplice: il percorso di valutazione e
riduzione dei rischi deve comunque essere svolto, ma non viene documentato e
resta nella testa di chi l’ha effettuato”.
Tuttavia nel momento in cui il “Dl debba essere chiamato a esplicitare le
scelte fatte (per esempio, in caso di accertamenti
degli Organi di vigilanza, o di pratiche autorizzatorie) potrebbe incorrere in
qualche difficoltà, nel ricordare e illustrare a esterni il percorso svolto. A
causa degli stessi motivi, anche l’efficacia stessa della gestione in azienda
può essere minore, in una scelta di questo tipo, se non viene attentamente
monitorata e rivista nel tempo”.
È importante raccogliere e aggiornare una documentazione
minima: “le fatture per l’acquisto dei servizi e degli apprestamenti
conseguenti alla valutazione dei rischi, gli eventuali verbali di sintesi delle
riunioni tenute dal Dl per illustrare i problemi di sicurezza aziendale, ecc.,
sono elementi che possono testimoniare l’avvenuta valutazione
in termini concreti”.
Dopo aver spiegato cosa sia la sorveglianza
sanitaria, il documento si sofferma sulle emergenze ricordando che la gestione dei rischi in azienda “non
riguarda solo le problematiche ordinarie, ma va estesa alle situazioni
emergenziali. L’emergenza è una condizione insolita e pericolosa che può
presentarsi con modi e tempi non completamente prevedibili”. In particolare “nelle
aziende fino a 5 lavoratori non soggette a rischi particolarmente gravi, il Dl
può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e
di gestione dell’evacuazione, dandone preventiva comunicazione al Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza. Naturalmente è tenuto a frequentare lui
stesso i corsi di formazione specifica”.
Riguardo ai sistemi di gestione la
guida ricorda che si è in attesa di un decreto del Ministero del Lavoro per
indicare le procedure semplificate per adottare il sistema di gestione nelle
PMI. In ogni caso, nelle imprese fino a 50 lavoratori, “l’adozione di un
sistema di gestione è un’attività finanziabile secondo quanto previsto
dall’art. 11 del Testo Unico. Inoltre, l’applicazione di tale sistema è un
requisito sufficiente, nelle realtà con meno di 500 addetti, a richiedere la
riduzione del premio
assicurativo Inail pari al 10%”.
Qualche cenno anche alla riunione
periodica indicata nel Testo Unico, riunione che non è un momento
estemporaneo di discussione, ma “una circostanza con una sua valenza formale,
poiché costituisce il rinnovo dell’impegno effettivo di tutti i soggetti della
prevenzione nel conseguire e migliorare gli obiettivi di tutela messi a fuoco
attraverso la valutazione dei rischi e gli interventi correlati”.
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori “non è prevista una specifica
periodicità della riunione”. È facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (Rls) “richiederne la convocazione, specie nell’ipotesi in cui
avvengano modifiche significative nel processo di lavoro e quindi nelle
condizioni di rischio”.
Dopo aver definito formazione,
informazione e addestramento la guida si sofferma sul alcune specificità
inerenti la formazione e l’aggiornamento
per gli Rls nelle microimprese.
Il documento ricorda che nelle realtà molto piccole la necessità dei lavoratori
di individuare un portavoce sulle tematiche della salute e della sicurezza
spesso non è realmente sentita. Questo può capitare perché “la struttura
gerarchica è molto fluida e la complessità delle comunicazioni è ridotta”:
“spesso i lavoratori e il Dl operano fianco a fianco quotidianamente, e vivono
le stesse problematiche anche se con ruoli diversi. Ricordiamo quindi che non è
obbligatorio individuare l’Rls
interno. Dove questo ruolo non è presente, ci si può avvalere dell’Rlst”.
In particolare l’accordo
interconfederale (tra Api, Cisl e Uil) del luglio 2009 definisce le regole
sulla rappresentanza dei lavoratori.
Viene ad esempio “precisato che nelle aziende o unità produttive fino a 15
dipendenti l’Rls
è di norma territoriale. Non viene fatta differenza tra aziende con più o meno
di 15 addetti rispetto al monte-ore annuo stabilito per l’esercizio della
funzione di rappresentanza, che consta sempre di 40 ore. Questa previsione
sottolinea l’importanza della funzione dell’Rls nel conoscere i processi di
lavoro e i rischi presenti, a supporto dei lavoratori ma anche dello stesso
Dl”.
Inoltre nelle realtà fino a 50 lavoratori l’aggiornamento annuale da garantire
all’Rls
“ha durata pari a 4 ore anziché 8 come previsto per le realtà di dimensioni
superiori.
Il recente accordo già citato definisce però un percorso
formativo di 36 ore iniziali contro le 32 precedenti, seguite da 8 ore
annuali di aggiornamento, indipendentemente dalle dimensioni aziendali”.
Si ricorda che le piccole, piccolissime e medie imprese “possono anche
avvalersi della formazione finanziata che permette di usufruire di contributi
per effettuare la formazione” generale e
specifica.
A tale scopo le associazioni di categoria e sindacali hanno costituito dei
Fondi Interprofessionali.
Infine riguardo alle agevolazioni la
guida ricorda che per il 2010 l’Inail ha “stanziato una cifra minima di 60
milioni di euro, a fondo perso, per progetti di investimento e formazione
(nell’ultimo bando aperto nel 2006, tutte le 1.200 domande presentate, in
Lombardia, sono state finanziate)”. Viene promossa “l’assistenza e
l’informazione alle PMI da parte degli enti e delle strutture territoriali
competenti, quali Asl, Vigili del fuoco, Ispesl, Inail, organismi
paritetici”.
Inoltre le regioni si “occuperanno di diffondere le buone prassi e le soluzioni
tecniche e organizzative per la riduzione dei rischi, con l’obiettivo di
supportare proprio le piccole realtà che meno possono investire nella ricerca
di interventi di innovazione”.
Camera di Commercio di Milano, For srl:
Quaderno "Testo
Unico sulla sicurezza sul lavoro e Microimpresa" (formato PDF, 2.49
MB).
Spazio web della Guida online "Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro e Microimpresa".
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