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Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

13/11/2008

Il Decreto 112/2008 ha modificato, non eliminato le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. In mancanza di tessere di riconoscimento permane la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e la conseguente conversione in legge del D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 abbiamo dato notizia, a suo tempo, della modifica dell’apparato sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 in merito ai tesserini di riconoscimento.

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Attenzione: questo cambiamento delle sanzioni relative al comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008 non è una abrogazione tout court dell’apparato sanzionatorio.

Basta frequentare qualche forum on line dedicato alla sicurezza per comprendere come la notizia della conversione in legge del D. Lgs. 112/2008 avesse sollevato diversi dubbi sulla presenza residua di sanzioni a carico del datore di lavoro o dei lavoratori in merito all’assenza della tessera di riconoscimento.

 
Ripercorriamo insieme, per chiarezza, la normativa e le modifiche.
 
Il comma 12 dell’articolo 39 del D. Lgs. 112/2008 indica che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono soppresse le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
 
Comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008, “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”:
“4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
[…]
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2 
Articolo 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. 

 

Tuttavia, malgrado questa abrogazione, sempre nel D.Lgs. 81/2008 il comma 8 dell'articolo 26, relativo agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, prevede comunque lo stesso obbligo.
 
 
Articolo 26 comma 8: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.  
 
Per un eventuale mancata applicazione è indicata la sanzione all’articolo 55.
 
 
Articolo 55, comma 4, lettera m): “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.
 
Inoltre l'articolo 59 sanziona il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
 

Articolo 20, relativo agli obblighi dei lavoratori, comma 3: “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Articolo 59 comma 1 lettera b): “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione”.
 
 

Alla luce di questi chiarimenti è evidente che non è stato abrogato l’apparato sanzionatorio relativo all’assenza della tessera di riconoscimento.

C’è stata una modifica nata dall’esigenza di eliminare, all’interno del D. Lgs. 81/2008, una doppia sanzione per uno stesso reato. 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 


 
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Rispondi Autore: paolo volpi - likes: 0
24/04/2012 (19:22:52)
Io, quale datore di lavoro, sono stato sanzionato in quanto la tessera di riconoscimento consegnata ai lavoratori era priva di data di assunzione!!! Vi sembra corretto o posso ricorrere?
Rispondi Autore: Luca Sorrentino - likes: 0
07/03/2017 (12:40:15)
Buongiorno, qualora il lavoratore avesse richiesto una copia del tesserino di riconoscimento smarrito ed il datore di lavoro non glielo avesse fornito, il lavoratore è passibile di sanzione in caso di controllo?

Grazie,

Luca
Rispondi Autore: Carlo Rossi - likes: 0
15/01/2019 (03:01:29)
Qualora il dipendente si rifiutasse di esporre il tesserino di riconoscimento, il datore di lavoro viene comunque sanzionato?

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