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La prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nel comparto edile

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

12/11/2009

Le disposizioni della Regione Lombardia concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. Le installazioni di sicurezza per l’accesso ai luoghi elevati.

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Come più volte ricordato da PuntoSicuro la caduta dall'alto è una delle più frequenti cause di morte e di invalidità permanente nel mondo del lavoro.
Questo fenomeno, che riguarda in modo particolare il comparto edile, ha avuto negli anni una leggera riduzione, ma sono più che mai necessari interventi per favorire la prevenzione degli incidenti e la percezione del rischio.


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In relazione a questa problematica e al “Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro”, la Regione Lombardia ha predisposto, nel decreto n. 119 del 14 gennaio 2009, le “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”.

Il documento contiene disposizioni concernenti la prevenzione che si “applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura”.
Nello specifico l'intera opera “deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso”.

Dopo aver indicato le dimensioni minime per l’accesso alla copertura, il documento si occupa ad esempio delle installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati.
“Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti,  dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza”.
In particolare le “modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista”, ma la “presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente”.

Per gli edifici industriali, commerciali, agricoli in cui non esista “la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio”.
Si indica, inoltre, che “tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto” e che la “suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono
previsti manufatti fissi di accesso   alla copertura (scale o altro)”.

Il documento ricorda che “i manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio”, dispositivi che richiedono che:
- “siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta”.

Ecco tutte le tematiche affrontate dal documento della Regione Lombardia:

- accesso alla copertura;
- installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati;
- accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli;
- dispositivi di ancoraggio;
- le soluzioni adottate;
- a lavori ultimati;
- edifici con estese superfici finestrate;
- informazioni;
- fascicolo dell'opera.




Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 119 del 14 gennaio 2009 - Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile
 



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